Fondo di garanzia e veicolo non identificato: oneri probatori e danno non patrimoniale
03 Marzo 2026
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 173/2026, si pronuncia su un’azione risarcitoria proposta da un pedone nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per danni alla persona conseguenti a un sinistro provocato da veicolo non identificato. L’attrice riferisce di essere caduta sul marciapiede mentre attraversava la carreggiata per evitare un’autovettura bianca sopraggiunta “a velocità spropositata”, che si allontanava senza fermarsi. Dall’evento derivavano una frattura pluriframmentata del piatto tibiale e della testa del perone, con intervento di osteosintesi e postumi permanenti. La compagnia convenuta eccepisce, in via preliminare, l’improponibilità della domanda per asserita violazione degli artt. 145, 148, 283 e 287 cod. ass., deducendo l’incompletezza della richiesta risarcitoria stragiudiziale (mancata indicazione sulla guarigione e sulla titolarità a prestazioni INAIL/INPS) e, nel merito, l’assenza di prova del sinistro e della responsabilità del veicolo non identificato, nonché la negligenza dell’attrice nella mancata identificazione del mezzo. Il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18940/2017, ord. 19354/2016), adotta una lettura teleologica dell’art. 148 cod. ass.: l’incompletezza della messa in mora non comporta automaticamente improponibilità, ove l’assicuratore sia comunque posto in condizione, con l’ordinaria diligenza professionale, di accertare responsabilità e danno e formulare un’offerta congrua. Nel caso di specie, la documentazione medica allegata e la descrizione delle lesioni rendono la domanda proponibile. Quanto al merito, il Tribunale ribadisce che, in ipotesi di veicolo non identificato, il danneggiato deve provare:
Sulla base delle deposizioni testimoniali, della documentazione sanitaria (in cui si fa riferimento a “incidente in strada” per evitare un’autovettura) e della CTU medico-legale, il giudice ritiene provato l’evento e la sua riconducibilità alla violazione delle norme sulla circolazione da parte del conducente del veicolo bianco. L’omessa o tardiva denuncia all’autorità non è ritenuta, in linea con Cass. 3019/2016 e 10545/2018, elemento decisivo per escludere il diritto al risarcimento, ma solo un dato da valutare complessivamente. In tema di responsabilità, viene applicata la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c., senza che emerga un concorso di colpa del pedone: non risultano violazioni accertate dell’art. 190 c.d.s. e non si configura una condotta anomala idonea a spezzare o ridurre il nesso causale. Sul piano del danno, il Tribunale recepisce le risultanze della CTU: invalidità permanente all’11%, con periodi di invalidità temporanea graduata. Viene ribadita l’unitarietà del danno non patrimoniale alla luce delle Sezioni Unite del 2008 e della successiva elaborazione in tema di danno biologico, dinamico‑relazionale e morale, alla luce anche della riforma degli artt. 138 e 139 cod. ass. e delle indicazioni di Cass. 2788/2019 e 7513/2018. Il giudice distingue correttamente tra componente biologica (comprensiva delle conseguenze ordinarie sulle attività quotidiane) e componente morale, riconoscendo quest’ultima – sulla base di un ragionamento presuntivo ancorato alla gravità delle lesioni e al percorso terapeutico – nella misura tabellare prevista dalle tabelle milanesi, senza personalizzazione ulteriore per difetto di allegazioni specifiche di pregiudizi eccezionali. Il danno non patrimoniale viene così liquidato in euro 43.774,00 (invalidità permanente e temporanea), oltre interessi compensativi e rivalutazione secondo il criterio della “somma via via rivalutata”. Il danno patrimoniale da spese sanitarie è riconosciuto per euro 656,36, mentre è respinta la voce generica “viaggi, spostamenti e varie forfettarie” per difetto di specifica allegazione. La domanda risarcitoria viene accolta per quanto di ragione; la compagnia è condannata al pagamento dei suddetti importi, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di lite e alle spese di CTU. |