Tassazione dell’assegno divorzile corrisposto da residente italiano all’ex coniuge residente in Svizzera

03 Marzo 2026

La Corte di cassazione si occupa di individuare lo Stato competente a tassare l’assegno divorzile corrisposto da un cittadino italiano residente in Italia a un beneficiario, cittadino italiano anch’egli, residente però in Svizzera. Prevale, in un tale caso, la normativa italiana o quella stabilita dalle convenzioni internazionali?

Massima

L’assegno divorzile corrisposto da un soggetto residente in Italia a favore dell’ex coniuge residente in Svizzera non è imponibile in Italia, ma esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione Italia–Svizzera contro le doppie imposizioni del 1976. Tale reddito, non essendo disciplinato da altre disposizioni convenzionali, rientra nella categoria residuale degli “altri redditi”, imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. La disciplina interna sull’assimilazione degli assegni divorzili ai redditi di lavoro dipendente non può prevalere sulla normativa pattizia, che ha carattere speciale e vincolante ai sensi dell’art. 117 Cost.

Il caso

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente, cittadina italiana residente in Svizzera, alla quale erano stati corrisposti assegni divorzili dall’ex coniuge residente in Italia.

L’Amministrazione finanziaria aveva assoggettato tali somme a imposizione Irpef in Italia, ritenendole redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 50 del TUIR.

La contribuente impugnava gli avvisi, sostenendo sia l’erronea applicazione della normativa interna sia la violazione della Convenzione Italia–Svizzera contro le doppie imposizioni.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la decisione, affermando la tassabilità esclusiva in Italia di tali elementi.

La contribuente proponeva ricorso per Cassazione articolato su vari motivi, fra i quali la violazione della normativa nazionale e di quella disciplinata dalla Convenzione suddetta. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Suprema Corte si esprimeva con l’ordinanza n. 34405, pubblicata il 28 dicembre 2025 con la quale accoglieva il ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente in diversa composizione.

La questione

La questione centrale riguarda la corretta individuazione dello Stato competente a tassare l’assegno divorzile corrisposto da un cittadino italiano residente in Italia a un beneficiario, cittadino italiano anch’egli, residente però in Svizzera.

Il nodo interpretativo si articola in due profili.

Il primo riguarda il diritto italiano.

La pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria, infatti, si fondava innanzitutto su quanto previsto dall’art. 3, comma 1, TUIR secondo il quale, per i cittadini italiani non residenti, la base imponibile Irpef è costituita esclusivamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. A questo principio, si aggiunge la previsione dell’art. 23, comma 2, lett. b) TUIR la quale considera come redditi territorialmente rilevanti in Italia anche quelli «assimilati a quelli di lavoro dipendente» , fra i quali, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. i), sono ricompresi gli assegni divorzili («Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente … i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41» )

Il secondo profilo, invece, riguarda le regole stabilite dalle convenzioni internazionali, nello specifico la Convenzione tra Italia e Confederazione elvetica contro le doppie imposizioni firmata a Roma il 9 marzo 1976.

In tale documento internazionale, non è presente una disposizione specifica riguardante gli assegni divorzili. Tuttavia, l’art. 21 (rubricato “altri redditi”) si occupa delle casistiche “residuali”, stabilendo che i redditi non disciplinati altrove sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore («gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato»).

La questione giuridica, dunque, consiste nello stabilire se la disciplina interna possa prevalere sulla Convenzione o se, al contrario, debba applicarsi la regola convenzionale residuale che attribuisce la potestà impositiva alla Svizzera.

Le soluzioni giuridiche

Le soluzioni giuridiche emergenti dall’ordinanza 34405/2025 sono diverse.

Innanzitutto, viene confermato il principio secondo il quale in materia di imposte sul reddito, come da giurisprudenza ormai consolidata, vi è una prevalenza delle norme pattizie derivanti dalle Convenzioni internazionali rispetto alla normativa interna. Questo principio trova anche conferma nell’art. 117 Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi internazionali, e nell’art. 75 TUIR, che sancisce la prevalenza della norma convenzionale più favorevole al contribuente.

In secondo luogo, dato che in nessun articolo della Convenzione italo-svizzera viene regolamentata la figura dell’assegno divorzile, la suprema Corte ha specificato che nel caso di specie è necessario ricorrere a quanto disciplinato dall’art. 23 della Convenzione suddetta, con conseguente imposizione in Svizzera. A risultati analoghi arrivano anche altre convenzioni internazionali, come ad esempio la convenzione con la Repubblica Federale tedesca.

Sul tema, inoltre, la Cassazione ha chiarito come non sia applicabile l’art. 15 della Convenzione («Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato»), in quanto tale articolo riguarda esclusivamente gli emolumenti percepiti a fronte di attività di lavoro dipendente e non il reddito in questione (assegno divorzile). Inoltre non è possibile ricorrere all’assimilazione fatta dal diritto tributario italiano (ex art. 50 TUIR), il quale non può modificare in senso contrario quanto stabilito in ambito pattizio, visto che l’art. 3, par. 2, della Convenzione consente il rinvio al diritto interno solo se il contesto non richiede un’interpretazione diversa.

In terzo luogo la Cassazione, richiamando giurisprudenza della medesima corte e unionale, ha ricordato la regola generale prevista dagli artt. 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (stipulata in data 23 maggio 1696) secondo la quale un trattato dev'essere interpretato in buona fede, in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Da ciò ne consegue che qualsiasi interpretazione diversa da quella improntata al principio suddetto – comprese quelle derivanti da possibili rimandi al singolo Stato contraente – sono da considerarsi recessive rispetto a quelle improntate al principio stesso e sono consentite unicamente nei casi in cui l’interpretazione “letterale” conduca a conclusioni oscure o in conflitto con altre regole del sistema.

Infine la Corte ha esplicitato il seguente principio di diritto: «l’assegno divorzile corrisposto da cittadino italiano in favore dell’ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest’ultimo paese, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione tra Italia e svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943 che dispone che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato».

Osservazioni

L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai maturo, che valorizza la funzione delle Convenzioni internazionali come strumenti di coordinamento tra ordinamenti fiscali e di tutela del contribuente, chiarendo e confermando i seguenti argomenti:

  • si ribadisce che, in materia di imposte sui redditi, le disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali prevalgono su quelle interne. Tale principio discende sia dall’orientamento giurisprudenziale consolidato, sia dall’art. 117 Cost., che impone il rispetto degli obblighi internazionali, sia dall’art. 75 TUIR, che attribuisce alla norma pattizia più favorevole al contribuente un valore prevalente rispetto alla disciplina domestica.
  • Poiché la Convenzione bilaterale non contiene alcuna disposizione specifica sugli assegni divorzili, viene ritenuta applicabile la clausola residuale dell’art. 21, con conseguente attribuzione della potestà impositiva esclusivamente allo Stato di residenza del percettore, ossia la Svizzera. Viene inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 15 della Convenzione, che riguarda unicamente redditi derivanti da attività di lavoro dipendente, chiarendo che l’assimilazione prevista dal diritto interno (art. 50 TUIR) non può incidere sulla qualificazione convenzionale, poiché l’art. 3, par. 2, della Convenzione consente il rinvio al diritto interno solo quando il contesto non richiede un’interpretazione diversa.
  • Richiamando la propria giurisprudenza e quella unionale, viene sottolineato che l’interpretazione dei trattati debba seguire i criteri stabiliti dagli artt. 31–33 della Convenzione di Vienna del 1969: buona fede, senso comune dei termini, considerazione del contesto e coerenza con l’oggetto e lo scopo dell’accordo. Ne deriva che ogni interpretazione fondata su rinvii unilaterali al diritto interno è recessiva, salvo che l’interpretazione letterale conduca a risultati oscuri o incompatibili con il sistema convenzionale.
  • Viene affermato il principio di diritto secondo il quale l’assegno divorzile corrisposto da un cittadino italiano a un ex coniuge residente in Svizzera è imponibile esclusivamente in quest’ultimo Stato, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione Italia–Svizzera del 1976, la quale stabilisce che i redditi non disciplinati altrove sono tassati solo nello Stato di residenza del beneficiario.

Orientamenti giurisprudenziali

Cass. n. 8053/2014, Cass. n. 23984/2016, Cass. n. 15207/2021, Cass. n. 10706/2019, Cass. n. 29463/2024; CGUE, sent. 12 settembre 2017, causa C 648/15

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