Cassa Forense: nessuna retroattività del nuovo regolamento sulle incompatibilità per posizioni pensionistiche già cristallizzate
27 Febbraio 2026
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 25 febbraio 2026 n. 4190 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un avvocato contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, confermando la decisione della Corte d’appello di Campobasso che aveva negato la ricostruzione della posizione pensionistica per gli anni 1990‑2005. L’istante chiedeva il riconoscimento di continuità professionale dal 1980 al 2011, contestando le delibere con cui la Cassa aveva annullato le annualità in cui egli aveva ricoperto cariche societarie ritenute incompatibili con l’esercizio della professione forense, poi ritenute superate dal nuovo regolamento del 2014 che ha eliminato la condizione di incompatibilità. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure dirette allo Statuto e ai regolamenti della Cassa, qualificati come atti negoziali privi di valore regolamentare in senso proprio, sindacabili solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, qui neppure dedotta. La Corte ha inoltre ribadito che la posizione pensionistica del ricorrente era già “cristallizzata” alla data della delibera di pensionamento del 31 gennaio 2013, sulla base dei comportamenti concludenti dell’interessato (rinuncia al reclamo e accettazione della compensazione tra contributi rimborsati e contributi da riscatto). Ne consegue la non applicabilità, in base al principio di irretroattività di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., del successivo regolamento del 2014 e della delibera del 25 settembre 2014, che estendevano la rimozione dell’incompatibilità solo alle situazioni non ancora definite. |