Mobbing e responsabilità ex art. 2043 c.c. nell’ambito del pubblico impiego
03 Marzo 2026
In linea con la giurisprudenza di legittimità, il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano: l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro; l’elemento soggettivo, ossia l’intendimento persecutorio nei confronti della persona del lavoratore, a prescindere dalla illegittimità o meno di ciascun comportamento. Nell’ambito del pubblico impiego, la responsabilità dell'Amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico ove risulti che gli agenti hanno operato per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo alla P.A. ovvero contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni, venendo meno il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. Ne consegue che, qualora siano stati convenuti in giudizio sia il datore-pubblico che il dipendente che ha materialmente posto in essere la condotta mobbizzante, esclusa la responsabilità dell’Amministrazione, l’agente risponderà delle condotte persecutorie a titolo personale ex art. 2043 c.c. Tale soluzione non comporta una officiosa mutatio libelli, in quanto le condotte poste a sostegno della domanda risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia a oggetto i fatti prospettati dalle parti. (Cass. civ., sez. lavoro, Sent., 12 febbraio 2026, n. 3103). |