Omicidio colposo sul luogo di lavoro, l’importanza della connotazione causale della colpa datoriale
03 Marzo 2026
Massima In tema di responsabilità colposa per il fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha ormai da tempo sottolineato l’importanza del: «requisito della cosiddetta “causalità della colpa”, immanente alla disciplina del delitto colposo di cui all’art. 43 c.p. (norma che non a caso lo descrive come evento non voluto dall’agente ma che si verifica “a causa di” negligenza ecc.); tale nozione sottolinea l’esigenza che l’evento dannoso sia effettiva conseguenza della condotta colposa, attiva o omissiva, ascritta al responsabile. Infatti, alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (per negligenza, imprudenza o imperizia), costituente la concretizzazione del rischio che quella regola era destinata a prevenire e presidiare». Il caso La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto di confermare la sentenza di condanna emessa a carico del legale rappresentante della ditta subappaltatrice delle opere e del capo cantiere della ditta affidataria dei lavori, per aver omesso di procedimentalizzare nel Piano Operativo di Sicurezza adottato dalla società esecutrice lo svolgimento delle attività elettriche connesse alla fase lavorativa di precollaudo dalla quale è derivato l’infortunio del lavoratore, operaio elettromeccanico alle dipendenze della ditta esecutrice, deceduto in ragione della folgorazione per il passaggio intracorporeo di corrente elettrica a basso voltaggio. La questione Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha avallato il filone ermeneutico già consolidato in ordine alla responsabilità del soggetto che riveste la posizione di garanzia per il fatto commesso in violazione della normativa antinfortunistica, il quale incorre nel giudizio di rimproverabilità penale per il solo addebito colposo che sia formulato sulla base di una valutazione ex ante, ovverosia nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio. Le soluzioni giuridiche La sentenza emessa dalla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, ritenendo fondati i motivi di doglianza rappresentati nei ricorsi presentati dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori e dal capo cantiere e preposto alla sicurezza della società affidataria delle opere. La Corte di Cassazione ha quindi confermato l’orientamento ermeneutico che sostiene come la creazione ex post della regola cautelare comporti irragionevolmente la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, derivandone che la colpa sarebbe quasi sempre configurabile e nasconderebbe sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva, contrarie al principio di colpevolezza su cui si erige l’intero sistema penale. Infatti, nei precedenti gradi di giudizio, il datore di lavoro della persona offesa nonché titolare della società subappaltatrice dei lavori del cantiere – consistenti nella realizzazione di una stazione elettrica di proprietà di altra ditta –, era stato condannato unitamente al preposto della ditta appaltatrice per non aver inserito nel Piano Operativo di Sicurezza della società esecutrice la procedimentalizzazione della fase lavorativa di verifica nel corso della quale era avvenuto l’incidente mortale del lavoratore addetto alla relativa esecuzione. La responsabilità per il delitto di cui all’art. 589, commi 1° e 2° c.p. veniva così ascritta ad entrambi gli imputati, oltreché alla società esecutrice per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies . d.lgs. n. 231/2001, per non aver impedito la morte dell’operaio elettromeccanico, rimasto folgorato per la fatale aritmia cardiaca causata dal passaggio intracorporeo di corrente elettrica a basso voltaggio durante la misurazione di uno dei molteplici trasformatori TV. I ricorrenti hanno però eccepito che non solo il Piano Operativo di Sicurezza della società in questione già contenesse specifiche indicazioni relativamente al lavoro da svolgersi con riferimento al rischio elettrico, ma anche che risultasse generica e apodittica ogni deduzione secondo cui la presunta procedimentalizzazione dell’operazione di verifica del trasformatore all’interno del predetto Piano avrebbe concretamente impedito l’evento dannoso occorso. Ebbene, nel riconoscere la fondatezza dei motivi di ricorso, la Suprema Corte ha precisato la necessità di verificare la sussistenza del coefficiente psicologico della presunta partecipazione dei soggetti che assumono la posizione di garanzia, per evitare che i profili della colpa nascondano ipotesi di responsabilità oggettiva contrarie al principio di colpevolezza del sistema penale, specie se la vittima, nel caso di specie, in quanto preposto alla sicurezza e capo cantiere della ditta esecutrice dei lavori, era operaio esperto e abilitato all’esecuzione dei lavori. In buona sostanza, occorre sempre domandarsi, alla luce delle condizioni in cui i presunti responsabili si trovavano ad operare e delle conoscenze da loro possedute o esigibili, quale condotta avrebbero potuto e dovuto tenere per impedire o quantomeno ridurre gli effetti dell’evento lesivo, poiché in assenza di una valida e specifica indicazione della condotta alternativa lecita che i titolari della posizione di garanzia avrebbero dovuto adottare, non può ritenersi fondato il relativo giudizio di responsabilità. Osservazioni La pronuncia in commento aderisce pienamente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul punto, sulla scorta del quale il rispetto del principio di personalità e colpevolezza della responsabilità penale comporta che, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’addebito colposo debba essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, nonché ponendosi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio. Ed infatti, il principio ermeneutico impone di considerare tutte le condizioni in cui il soggetto agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute ovvero esigibili, affinché sia possibile stabilire quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per impedire l’infortunio o almeno ridurne gli effetti lesivi, proprio sull’imprescindibile identificazione ex ante della norma di cautela (ex multis, Cass. pen., sez. iv, 8 gennaio 2021, n. 32899, pg, rv. 281997/17; Cass. pen., sez. IV, 29 novembre 2018, n. 57361, petti, rv. 274949/01; Cass. pen., sez. iv, 29 marzo 2018, n. 40050, Lenarduzzi, rv. 273871/01; Cass. pen., sez. iv, 13 dicembre 2016, n. 9390, Di Pietro, rv. 269254/01; Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2016, n. 31490, Belli, rv. 267387/01). Nel caso di specie, invero, i giudizi di merito non hanno messo in luce da quali elementi sia stata ricavata l’omessa previsione, da parte del titolare della posizione datoriale, delle attività elettriche connesse alla fase di precollaudo da cui è scaturito l’exitus fatale dell’operaio, poiché gli stessi giudicanti hanno riconosciuto che la fase di verifica della taratura del trasformatore poteva ritenersi ricompresa nel Piano Operativo di Sicurezza della ditta esecutrice fra le fasi di lavoro previste per gli impianti tecnologici. Peraltro, come emerso dalla stessa ricostruzione della dinamica dell’incidente, alla vittima erano stati forniti tutti i dispositivi di protezione individuali e quant’altro necessario per operare in sicurezza per lavorazioni di tipo elettromeccanico. Con riguardo alla valutazione di omessa procedimentalizzazione della fase di precollaudo, in particolare, i dati fattuali emergenti hanno specificato che nel Piano Operativo della Sicurezza della società esecutrice dei lavori fossero disciplinate fasi operative assimilabili a quella di precollaudo con specifico riferimento alle lavorazioni su impianti tecnologici, oltre che fosse stato già accertato che la persona offesa era un lavoratore esperto e qualificato, nonché capocantiere nominato preposto alla sicurezza che aveva valutato come ‘non complessa’ la specifica lavorazione in esame, tanto da ritenere non necessaria la predisposizione di una dettagliata sequenza operativa procedimentale del c.d. piano di prova. Pertanto, la Suprema Corte ritiene censurabile la sentenza emessa dalla Corte territoriale in quanto scevra di una valida e specifica indicazione della condotta alternativa lecita che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per prevenire l’evento in concreto verificatosi. Infatti, è noto il consolidato orientamento di legittimità che, in tema di colpa, richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma anche che lo stesso sia evitabile dall’autore del reato con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, mediante l’osservanza del cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2017, n. 34375, Fumarulo, Rv. 270823/ 01). Allora, la Corte di Cassazione sottolinea il principale errore valutativo in cui è incorsa la Corte di merito, che ha identificato i profili della responsabilità colposa dei garanti sulla base della nota distorsione retrospettiva del ‘senno di poi’ (c.d. hindsight bias), con cui si tende erroneamente a ritenere prevedibile un evento solo dopo che lo stesso è ormai noto e a ricostruire di conseguenza la norma cautelare che avrebbe potuto impedirne la verificazione. Al contrario, conclusivamente, la pronuncia in commento richiama con assertività, nei casi di violazioni della normativa antinfortunistica, l’importanza della connotazione causale della colpa del soggetto agente, che evidenzia l’esigenza che l’evento dannoso sia effettiva conseguenza della condotta colposa, attiva od omissiva, che viene attribuita al responsabile, posto che alla responsabilità del soggetto agente deve essere attribuito non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello che causalmente possa ricondursi alla condotta perpetrata in violazione della regola cautelare, la quale rappresenta la concretizzazione del rischio che detta norma era destinata a prevenire e presidiare (Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2024, n. 30616, Pg, Rv. 286883/01; Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 30985, Pravadelli, Rv. 277476/01). Riferimenti C. Bernasconi, La responsabilità colposa e il contributo della vittima nel settore della sicurezza sul lavoro, in discrimen, 18 febbraio 2025. R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino, 2023. F. Consulich, Manuale di diritto penale del lavoro, Torino, 2024. E. Mezzetti, Autore del reato e divieto di “regresso” nella società del rischio, Napoli, 2021. A. Nappi, La prevedibilità nel diritto penale, Napoli, 2020. N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2012. D. Piva, Legalità e sicurezza nei lavori in appalto: qualità dell’impresa e gestione dei rischi interferenziali. Tra posizioni di garanzie “primarie” e “secondarie, colpa grave e organizzativa del committente, in La dimensione dinamica della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto locale: sistemi produttivi, modelli di prevenzione e responsabilità penale, L. Foffani, G. Pellacani, R. Orlandi, L. Lodi (a cura di), Torino, 2024. D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011. S. Preziosi, La causalità penale nell’orizzonte della ‘scienza nuova’, Napoli, 2021. |