Requisito di omogeneità e risarcimento del danno non patrimoniale: le ragioni dell’inammissibilità della class action promossa contro Philips

05 Marzo 2026

In materia di azione di classe ex artt. 840‑bis ss. c.p.c., il requisito dell’omogeneità dei diritti individuali viene interpretato in senso rigoroso, richiedendo l’esistenza di un unico danno‑evento riconducibile a una condotta plurioffensiva e unitaria, suscettibile di accertamento standardizzato. Ne consegue che l’azione collettiva in questione viene dichiarata inammissibile in quanto la pretesa risarcitoria coinvolge utilizzatori caratterizzati da condizioni soggettive profondamente eterogenee, riguarda dispositivi tecnicamente diversi e ricomprende voci di danno non patrimoniale ontologicamente personalizzate; circostanze tutte idonee a fratturare l’unitarietà e/o omogeneità del fatto generatore e a impedire una valutazione seriale del nesso causale e delle conseguenze pregiudizievoli idonee a consentire il risarcimento del danno in favore degli appartenenti alla “classe”.

Massima

In materia di azione di classe ex artt. 840‑bis ss. c.p.c., il requisito dell’omogeneità dei diritti individuali viene interpretato in senso rigoroso, richiedendo l’esistenza di un unico danno‑evento riconducibile a una condotta plurioffensiva e unitaria, suscettibile di accertamento standardizzato. Ne consegue che l’azione collettiva in questione viene dichiarata inammissibile in quanto la pretesa risarcitoria coinvolge utilizzatori caratterizzati da condizioni soggettive profondamente eterogenee, riguarda dispositivi tecnicamente diversi e ricomprende voci di danno non patrimoniale ontologicamente personalizzate; circostanze tutte idonee a fratturare l’unitarietà e/o omogeneità del fatto generatore e a impedire una valutazione seriale del nesso causale e delle conseguenze pregiudizievoli idonee a consentire il risarcimento del danno in favore degli appartenenti alla “classe”.

Il caso

La vicenda trae origine dall’azione di classe promossa da un gruppo di utilizzatori europei di dispositivi medici prodotti da Philips/Respironics, i quali lamentavano danni non patrimoniali (nella specie: a) danno morale da paura/esposizione al rischio, b) danno alla salute e c) danni da perdita del congiunto) derivanti dalla presunta degradazione della schiuma fonoassorbente contenuta in apparecchi CPAP, BiPAP e Trilogy destinati alla terapia delle apnee del sonno e di patologie respiratorie/neuromuscolari

La questione

Oltre a una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti resistenti, tutte superate dalla Corte (quali nullità e inesistenza del ricorso, delle procure, nonchè carenza di legittimazione attiva), le società resistenti contestavano ai ricorrenti la mancanza del requisito di omogeneità richiesto ex lege all’art. 840-ter, comma 4, lett.b) c.p.c.

Il nodo centrale della decisione attiene proprio alla valutazione di omogeneità dei diritti risarcitori appartenenti a ciascun membro della azione di classe. La questione sottesa al caso di specie diventa quindi la seguente: può un’azione risarcitoria relativa al risarcimento di danni non patrimoniali essere proposta sotto forma di class action?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale svolge un’analisi ampia e articolata, rigettando il ricorso e confermando la non omogeneità dei diritti risarcitori individuali fatti valere dai promotori dell’azione di classe, fondando il diniego di ammissibilità su quattro macro-fattori di eterogeneità, ciascuno dei quali considerato sufficiente per far venir meno il requisito di “serialità” richiesto dalla nuova class action.

  • a) Eterogeneità soggettiva degli utilizzatori (profili personali e clinici)

I ricorrenti – e i potenziali aderenti – comprendono persone: 1) di età molto diversa, 2) affette da patologie pregresse e comorbilità eterogenee, 3) esposte ai dispositivi in modalità differenti, anche in termini di durata e intensità.

Questi elementi incidono sull’accertamento stesso del danno e sul nesso causale, rendendo necessari accertamenti individualizzati e, quindi, incompatibili con una valutazione standardizzata richiesta dalla class action.

Sulla base delle valutazioni della Corte, infatti,  tali accertamenti non possono essere comuni e quindi “standardizzabili” perché dipendono da condizioni personali differenti di ciascuno dei reclamanti.

  • b) Eterogeneità oggettiva dei dispositivi PHILIPS (tipologie e materiali diversi)

Il Tribunale sottolinea che i macchinari segnalati dai ricorrenti (CPAP, BiPAP e Trilogy) non solo sono dispositivi diversi in quanto racchiudono all’interno di ogni tipologia sotto-categorie di prodotti diversi tra loro, ma contengono anche schiume fonoassrobenti che differiscono tra loro (avendo reazioni di degradazione potenzialmente differenti).
I macchinari, inoltre, sono utilizzati per patologie molto diverse (dall’apnea al sonno a malattie neuromuscolari gravi) che comportano modalità e livelli di esposizione differenti. Per questa ragione non esiste un “danno-evento” unitario, perché il rischio e l’esposizione sono tecnicamente diversi.

  • c) Eterogeneità delle voci di danno richieste

Le domande risarcitorie dei ricorrenti comprendono: 1) danno morale da paura, 2) danno biologico attuale, 3) danno da perdita del rapporto parentale.

Ognuna di queste categorie richiede un accertamento specifico e necessariamente personalizzato, sia con riferimento all’an (compreso il nesso di causa tra le condotte illecite - sopra richiamate - e il danno lamentato, tenuto conto dell’età degli utilizzatori, delle loro condizioni personali e di salute, nonché alle concrete modalità di utilizzo dei dispositivi), sia con riferimento al quantum dei pregiudizi di cui i ricorrenti chiedono il ristoro in maniera differenziata.  

Il Tribunale afferma che il danno non patrimoniale può essere oggetto di class action solo se “standardizzabile”, evenienza esclusa nel caso di specie perché ogni voce di danno richiede valutazioni altamente personalizzate.

  • d) Pluralità di leggi applicabili

Poiché i ricorrenti provengono da diversi Paesi UE, il Tribunale esclude inoltre l’applicazione uniforme della legge italiana, rilevando l’applicazione potenziale di sette diverse legislazioni tra le parti in causa e di fino a trenta normative nazionali per i potenziali aderenti (oltre un milione di utilizzatori dei dispositivi oggetto dell’azione di classe).

In questo senso, la molteplicità di ordinamenti applicabili impedisce la creazione di una classe omogenea e l’adozione di criteri risarcitori uniformi.

Osservazioni

Il Tribunale, dunque, con questa rilevante pronuncia, afferma in modo netto che non esiste una “situazione modello idonea a qualificare in modo seriale le pretese degli utilizzatori.

Per tali ragioni, atteso che i diritti azionati non condividono un unico fatto generatore omogeneo, richiedono accertamenti individuali su nesso causale, danno ed entità del pregiudizio, non possono essere decisi attraverso un unico provvedimento uniforme. La complessità tecnica, clinica, causale e normativa del caso rompe definitivamente l’omogeneità richiesta dalla legge per ammettere lo strumento dell’azione di classe, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L’ordinanza in commento è particolarmente significativa in quanto offre una lettura rigorosa del requisito dell’omogeneità, confermando un orientamento restrittivo già presente nella giurisprudenza di merito e chiarisce che le azioni risarcitorie per danni non patrimoniali sono quasi sempre difficilmente compatibili con il modello della class action, salvo casi estremamente standardizzabili (a titolo esemplificativo è possibile richiamare il noto caso dell’azione collettiva promossa ai danni di Trenord, conclusasi con una condanna di quest’ultima al risarcimento di un importo pari a cento euro per ciascuno dei tremila aderenti all’azione, promossa a causa di gravi disservizi e ritardi patiti dai pendolari lombardi nel dicembre 2012).

Nella pronuncia in commento, il Tribunale ribadisce un principio secondo cui quando il danno e il nesso causale richiedono accertamenti individuali personalizzati, il meccanismo collettivo diventa incompatibile con le esigenze strutturali della class action.

Questa decisione consolida la tendenza della Sezione Imprese di Milano a limitare l’utilizzo della class action ai contesti realmente seriali e standardizzabili. Si tratta di una decisione conforme alla nota pronuncia della Suprema Corte del 31 maggio 2019 n. 14886 che affronta in modo sistematico il rapporto tra class action e danni non patrimoniali, confermando che il danno non patrimoniale è risarcibile in class action solo se standardizzabile.

Di conseguenza, lo strumento dell’azione collettiva risulta compatibile solo con pregiudizi non personalizzati, omogenei e “serializzabili” rispetto ai quali sia possibile dimostrare in modo comune i “profili concreti del pregiudizio”. È necessario dunque che i danni lamentati dai membri della classe presentino tratti condivisi non personalizzabili.

La giurisprudenza, anche alla luce della pronuncia in esame, ribadisce che il danno non patrimoniale richiede sempre allegazione e prova delle conseguenze negative. Non esiste un danno non patrimoniale “in re ipsa” e, anche nelle ipotesi di lesione di diritti fondamentali, non basta dimostrare la violazione, ma occorre dimostrare il pregiudizio concretamente sofferto dal singolo soggetto leso.

Appare dunque evidente come questo orientamento renda intrinsecamente difficile applicare la class action ai danni non patrimoniali di natura psicologica, morale, e/o relazionale atteso che la prova deve riferirsi alla specificità del singolo individuo.

Il Tribunale, nella pronuncia in commento, richiede - ai fini della ammissibilità dell’azione -  tre elementi contestuali per l’ammissibilità della class action su danni non patrimoniali: 1) il titolo comune della responsabilità; 2) il danno-evento identico per tutti, 3) il danno-conseguenza valutabile con criteri uniformi.

Il caso Philips è carente sotto tutti e tre i profili atteso che 1) vengono menzionate condotte illecite differenti (informazione, sorveglianza, ritardo, commercializzazione) e l’azione è relativa a dispositivi diversi (CPAP, BiPAP, Trilogy); 2) gli utilizzatori dei dispositivi versano tutti in condizioni cliniche diverse e non assimilabili; 3) i danni reclamati sono tutti di diversa natura (danno da paura, danno biologico, decesso del congiunto).

In conclusione, alla luce del vigente filtro di inammissibilità previsto ex lege e sulla base delle conformi interpretazioni giurisprudenziali,  le class action risarcitorie sopravvivono solo in contesti di danno lieve ma uniforme (ad esempio disservizi, ritardi, pratiche commerciali scorrette) e non invece in situazioni tecnicamente complesse e legate alla salute individuale di ciascuno dei componenti della classe.

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