Licenziamento discriminatorio del lavoratore disabile: nessuna riduzione dell’indennità per il silenzio sulle condizioni di salute

La Redazione
03 Marzo 2026

In caso di licenziamento discriminatorio di lavoratore disabile, il datore deve attivarsi, con diligenza e buona fede, per conoscere le condizioni di salute e adottare accomodamenti ragionevoli; il silenzio del lavoratore non attenua la colpa datoriale. Una volta accertata la colpa, anche minima, non è consentito ridurre l’indennità risarcitoria al minimo legale valorizzando il comportamento del dipendente.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 2 marzo 2026 n. 4623 ha accolto il ricorso di una lavoratrice contro la decisione della Corte d’appello di Torino in tema di licenziamento discriminatorio di persona con disabilità.

La vicenda origina dal recesso intimato il 7 ottobre 2022 da una cooperativa sociale, unitamente all’esclusione della dipendente dalla compagine sociale, per superamento del periodo di comporto. I giudici di merito avevano dichiarato nullo, perché discriminatorio, il licenziamento, qualificando come discriminazione indiretta l’applicazione del comporto “breve” a lavoratrice disabile, ma la Corte territoriale aveva ridotto il risarcimento alla misura minima di cinque mensilità, ritenendo attenuata la colpa datoriale in ragione del silenzio della dipendente sulle proprie condizioni di salute.

La Cassazione conferma, in linea con un orientamento ormai consolidato, che la condotta datoriale integra discriminazione indiretta quando l’ordinario periodo di comporto viene applicato a lavoratore disabile senza considerare la maggiore morbilità connessa alla disabilità e senza attivare gli obbligatori accomodamenti ragionevoli, previa interlocuzione con il lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 3‑bis, d.lgs. n. 216/2003.

Sul piano risarcitorio, la Corte cassa la decisione di merito, chiarendo che la responsabilità derivante dall’illegittimità del licenziamento è regolata dalle norme generali sull’inadempimento (art. 1218 c.c.) e che la misura minima di cinque mensilità prevista dall’art. 18, comma 2, l. n. 300/1970 ha natura di penale legale, insensibile a graduazioni della colpa datoriale. Accertata anche solo una colpa minima del datore, non è consentito ridurre l’indennità facendo leva sul comportamento del lavoratore, specie in assenza di un obbligo di questi di comunicare dati sensibili sul proprio stato di salute al di fuori di una previa, doverosa interlocuzione attivata dal datore stesso.

La Corte rinvia quindi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché ridetermini l’indennità in misura superiore al minimo legale, confermando la nullità del licenziamento discriminatorio.

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