Indennità di accompagnamento: continuità tra minore e maggiorenne e limiti alla ripetizione dell’indebito

La Redazione
05 Marzo 2026

L’indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 è un’unica prestazione, identica per minori e maggiorenni; la domanda proposta al compimento della maggiore età non introduce una nuova indennità ma mira alla verifica della persistenza dei requisiti. Il venir meno del requisito sanitario accertato in sede di revisione configura revoca della prestazione già goduta, con applicazione dei criteri propri dell’indebito assistenziale e tutela dell’affidamento del percettore.

La vicenda trae origine dalla posizione di Ta.Na., alla quale, ancora minorenne, era stata riconosciuta nel 1999 l’indennità di accompagnamento, poi regolarmente erogata sino al 2021. Nel 2013, a seguito di visita di revisione, la Commissione medica aveva accertato il venir meno del requisito sanitario, ma l’esito non era stato comunicato all’interessata e l’INPS aveva continuato ad erogare la prestazione fino al 2021, quando richiedeva la restituzione di oltre 49.000 euro per il periodo 1.7.2013‑30.6.2021.

Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso dell’assistita, escludendo la ripetibilità dell’indebito per difetto di comunicazione della revisione e per l’affidamento ingenerato dalla protratta erogazione.

La Corte d’appello di Roma, invece, riformava la decisione, qualificando la domanda al compimento della maggiore età come richiesta di nuova indennità di accompagnamento per maggiorenne e applicando la disciplina generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con esclusione della tutela dell’affidamento. La Cassazione cassa tale impostazione, affermando che l’indennità di accompagnamento riconosciuta al minore e quella al maggiorenne costituiscono “la medesima indennità”, come chiarito dall’art. 1, comma 2, l. n. 18/1980 e dalla giurisprudenza costituzionale. La domanda proposta al raggiungimento della maggiore età non introduce una prestazione nuova, ma sollecita la verifica della persistenza dei requisiti sanitari per la stessa indennità già in godimento.

Ne consegue che l’accertato venir meno del requisito sanitario integra una revoca della prestazione, non un diniego originario, con applicazione del sottosistema dell’indebito assistenziale: la ripetizione è esclusa ove sussista un affidamento incolpevole del beneficiario, da valutarsi anche in relazione alla (mancata) comunicazione dell’esito della visita di revisione.

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