Recenti questioni in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali
05 Marzo 2026
Quadro normativo Il diritto di sciopero è sancito dall'art. 40 della Costituzione e si sostanzia nell'astensione collettiva di più lavoratori dall'esecuzione della prestazione lavorativa per la tutela di diritti ed interessi comuni. Dopo lunga inerzia, il legislatore ordinario ha introdotto con la legge 12 giugno 1990 n. 146 la regolamentazione del diritto nell'ambito dei cc.dd. servizi pubblici essenziali, contemperandone l'esercizio con il godimento da parte degli utenti degli altri diritti della persona aventi rilevanza costituzionale. L'impianto normativo, essenzialmente, prevede quali condizioni necessarie per l’esercizio dello sciopero la predisposizione da parte dei contratti collettivi di procedure di raffreddamento dei conflitti sindacali, l'obbligo di preavviso delle singole manifestazioni di sciopero nonché l'erogazione durante quest’ultimo delle prestazioni ritenute indispensabili. Nello specifico, i diritti della persona non sacrificabili dal diritto di sciopero sono stati individuati nel diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione (art. 1, legge n. 146 cit.). Corrispettivamente, al fine di determinare il giusto equilibrio tra le contrapposte situazioni soggettive, la legge prevede che in caso di conflitto collettivo deve comunque essere l'erogazione delle prestazioni minime individuate come indispensabili nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché nei singoli regolamenti di servizio. Con la legge n.83/2000, si è estesa sul piano soggettivo l'applicazione della predetta legge n.146/90 alle forme di astensione collettiva attuate dai lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che comunque incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali. Nel delineato contesto, particolare significato assume la procedura di proclamazione dello sciopero. Come accennato, quest’ultimo deve essere preceduto da un preavviso: al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure atte a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e, altresì, allo scopo di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto nonché di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi. Più nel dettaglio, il preavviso di sciopero nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore a dieci giorni (art. 2, comma 5, legge n.146 cit.), salvi termini superiori previsti dai citati accordi collettivi e dai regolamenti di servizio oppure intervenga una richiesta in tal senso da parte della Commissione di garanzia di cui agli artt. 12 e 13 o dell'autorità amministrativa competente ad emanare l'ordinanza di precettazione di cui all'articolo 8. Il preavviso, materialmente, consiste nella anticipata comunicazione scritta della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione nonché alla Commissione di garanzia (art. 2, comma 1, legge n.146 cit.). A fini cautelari, la legge prevede la misura della precettazione: destinata ad intervenire allorquando lo sciopero possa costituire un pregiudizio grave e imminente per i diritti della persona espressamente elencati dalla legge medesima, interrompendo o alterando il funzionamento dei servizi pubblici essenziali (art.8, legge n.146 cit.). La relativa ordinanza, se il conflitto presenta rilevanza nazionale, è adottata dal Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato; negli altri casi, dal Prefetto. Essa è preceduta da un invito alle parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo e da un tentativo di conciliazione. L’iniziativa al riguardo è principalmente rimessa alla Commissione di garanzia; soltanto in caso di necessità e urgenza, l’organo del potere esecutivo può provvedervi d'ufficio. Quanto ai contenuti, l'ordinanza di precettazione può disporre il differimento dell'astensione, la riduzione della sua durata, l’imposizione di livelli minimi di funzionamento del servizio compatibili col godimento dei diritti della persona. L'inadempimento a quanto prescritto nell'ordinanza espone gli autori a sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'autorità precettante. L’ordinanza di precettazione viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza, infine, viene data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione; inoltre, del provvedimento adottato il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere (art. 8, commi 2 e 4, legge 146 cit.). Sul piano sanzionatorio, i provvedimenti previsti dalla legge n.146 attengono essenzialmente alla violazione delle modalità di proclamazione e di svolgimento dello sciopero nei SS. PP. nonché delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento da parte degli utenti dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Tali provvedimenti sono di natura disciplinare e pecuniaria per i lavoratori, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso; sono invece di carattere pecuniario ed amministrativo per le organizzazioni sindacali e le imprese erogatrici. Ruolo centrale in tale ambito ricopre la Commissione di garanzia dell'attuazione delle legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE o Commissione Garanzia Sciopero), istituita anch’essa dalla legge n. 146/1990, artt. 12-13, quale Autorità amministrativa indipendente (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20/11/2023, n.9913), con il precipuo compito di promuovere la conciliazione tra le parti sociali e di garantire il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La menzionata legge n. 83/2000 ha ampliato le competenze della Commissione, attribuendole quelle della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, dell’interpretazione degli accordi, del differimento dello sciopero, dell’indicazione immediata alle parti di eventuali violazioni della legge nonché il potere di mediazione ed arbitrato su richiesta congiunta delle parti. Quanto a poteri precettivi, la Commissione può prescrivere al datore di lavoro di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei singoli lavoratori che, aderendo ad uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle misure previste dalla legge, si astengono illegittimamente dal lavoro (art. 13, comma 1, lett.i). Ne discende che il potere disciplinare datoriale risulta in tale contesto essenzialmente finalizzato all'interesse collettivo, venendo subordinato alla valutazione negativa (art. 13, lett. i), legge. n.146 cit.) del comportamento delle parti ad opera della Commissione stessa, la quale non solo rende doverosa l'attivazione del procedimento disciplinare ma costituisce altresì il presupposto per l'esercizio della potestà in questione (cfr. Cass. n.11365/2022). Il potere sanzionatorio della Commissione può essere esercitato anche nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della citata legge 146. Le sanzioni previste sono la sospensione dei permessi sindacali e la trattenuta dei contributi sindacali, sanzioni eventualmente cumulabili, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a 2.500 euro e non superiore a 50.000 euro; tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione, della recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Inps, gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (art. 4, comma 2, legge n.146 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 57, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nella parte in cui non prevede che la prevista sospensione dei benefici di ordine patrimoniale avvenga su indicazione della Commissione di garanzia. Sul piano dei rimedi, l’art. 20-bis l. n.146 cit. prevede che contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al Giudice del lavoro. Quanto alla precettazione, la relativa ordinanza ministeriale o prefettizia può essere impugnata con ricorso al TAR entro il termine generale di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto (art. 41 c.p.a.). L’impugnazione giudiziale, di per sè, non sospende l’esecutività della precettazione e pertanto, data l'urgenza insita nella materia, il relativo ricorso è spesso accompagnato da istanze cautelari ex art. 56 c.p.a., volte alla sospensione in tempi rapidi dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche solo limitatamente alla parte in cui lo stesso ecceda l’esigenza di salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati (cfr. Diritto di sciopero: possibile sospendere l’ordinanza di precettazione dello sciopero che non manifesti pericolo di pregiudizio oltre i disagi tipici di tale istituto, TAR Lazio, sez. III, decr. 12 dicembre 2024, in ius.lefebvregiuffre.it, 18/12/2024, con nota di E. Lorusso ed E. Licciardi). Come sopra illustrati gli istituti giuridici di maggior importanza in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, esaminiamo ora alcuni casi emersi di recente nel panorama giurisprudenziale. TAR Lazio, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1289, in tema di impugnazione dell’ordinanza ministeriale di precettazione Un primo argomento “caldo” riguarda i requisiti di legittimità dell’ordinanza di precettazione emanata dall’autorità politica. Con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 1289, il TAR del Lazio si è in particolare occupato della precettazione adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per ridurre “a 4 ore” lo sciopero generale proclamato dalle Confederazioni sindacali CGIL e UIL per l’intera giornata del 17 novembre 2023. A fronte di un preavviso sindacale di 21 giorni, l’ordinanza di precettazione era stata emessa il 14 novembre, soltanto tre giorni prima della data fissata per lo sciopero. In esito al procedimento instaurato su ricorso della prima Organizzazione, il giudice amministrativo ha preliminarmente dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la proposta azione di “annullamento” dell’ordinanza ministeriale: in quanto la stessa aveva ormai completamente esaurito i propri effetti a distanza di oltre due anni dallo sciopero a cui si riferiva. Purtuttavia, lo stesso giudice ha accolto l’ulteriore domanda svolta dalla parte ricorrente in corso di giudizio quale emendatio libelli ai sensi dell’art. 3, comma 3, c.p.a., di accertamento, ai fini risarcitori, dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata. La pronuncia, sul punto, ritiene non sussistenti le condizioni di necessità ed urgenza che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 146/1990, risultano invece imprescindibili per l’adozione da parte dell’autorità politico/amministrativa – “di propria iniziativa” e non su “segnalazione” della Commissione di Garanzia - della preposta misura interdittiva. Nel caso concreto il MIT, viene infatti puntualizzato, è intervenuto senza alcuna segnalazione da parte della citata Commissione, organo tecnico deputato in via principale a valutare la compatibilità dello sciopero con i servizi essenziali. La Commissione, invero, era nella vicenda intervenuta però soltanto con l’invito, formulato ai sensi dell’art. 13, lett. d), legge n.146 cit., alle OO.SS. (che in parte lo avevano accolto) ad eliminare alcune criticità tecniche dell’astensione prevista (relative ai punti rarefazione oggettiva e durata), senza richiedere o suggerire al Ministero alcuna precettazione. Nessun ulteriore tassello valutativo concernente la necessità e l’urgenza dell’intervento inibitorio sullo sciopero imminente era stato aggiunto dall’organo politico al quadro già cristallizzato, appunto dalla Commissione di Garanzia, come non idoneo a suffragare la segnalazione ex art. 8 legge n.146 cit. Tale circostanza, unita alla rimarcata considerazione che la precettazione è uno strumento eccezionale, non utilizzabile per finalità politiche o per ridurre i disservizi, di per sé fisiologici, derivanti da uno sciopero generale, hanno condotto il giudice alla convinzione che l’autorità politica si fosse nell’occasione sostituita impropriamente all’organo indipendente. Il Tribunale Amministrativo, per giustificare la sua decisione sottolinea che la misura della precettazione è ammessa dall’ordinamento solo in presenza di un grave ed imminente pregiudizio per i diritti della persona costituzionalmente tutelati (salute, libertà di circolazione, sicurezza, ecc.), non di generiche preoccupazioni per il “disagio”, appunto naturale e fisiologico, provocato da uno sciopero nel settore del trasporto pubblico ed in assenza di un reale pericolo per i diritti degli utenti. Tale pericolo, più precisamente, deve emergere da un quadro istruttorio solido che consenta di riscontrare la presenza di un necessario quid pluris rispetto ai menzionati disagi per passeggeri ed utenti, legato a circostanze particolari (se non eccezionali) che, in un dato contesto, possono verificarsi e che siano tali da arrecare pregiudizi gravi e diffusi al diritto di circolazione e/o ad altri diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Nulla di tutto ciò, a giudizio del Tribunale, si rinviene nell’ordinanza di precettazione impugnata, la cui unica giustificazione al riguardo si fonda invece su di un dichiarato generico “scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di circolazione costituzionalmente garantito”; a fronte, oltretutto, dell’assicurazione di segno contrario espressa dagli organizzatori che lo sciopero avrebbe garantito lo svolgimento dei servizi minimi essenziali. In definitiva, la riduzione imposta allo sciopero a quattro ore è stata dal TAR considerata ingiustificata e non calibrata rispetto alle reali esigenze del servizio pubblico, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza ministeriale impugnata e condanna del Ministero alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite. Il caso Global Sumud Flottilla avanti la Commissione di Garanzia Sciopero Con Deliberazione n.25/490 del 18 dicembre 2025, la Commissione di Garanzia ha definito il procedimento di valutazione e di deliberazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-quater , legge n.146/1990 (in relazione all’art. 13, comma 1, lett. i), legge medesima) aperto con riferimento allo sciopero generale nazionale, di tutti i settori pubblici e privati, proclamato in data 1/10/2025 dalla Confederazione sindacale CGIL per l’intera giornata del 3 ottobre 2025. In tale occasione, la Confederazione sindacale aveva intenzionalmente proclamato l’astensione senza l’osservanza del termine di preavviso previsto dalla legge 146/1990 (art. 2, commi 1 e 5), ritenendo sussistente l’ipotesi derogatoria espressamente prevista dal comma 7 della disposizione medesima ed anche per la circostanza che lo sciopero si sarebbe sovrapposto ad altro analogo già regolarmente proclamato da diverse sigle sindacali (USB, CUB, SGB, SI COBAS ed altre). Di diverso parere la Commissione che, nel definire il procedimento, emetteva il provvedimento di valutazione negativa, previsto dall’art. 4, comma 4-quater, legge n.146 cit., applicando la correlata sanzione della sospensione del pagamento, da parte delle società datrici di lavoro interessate, dei contributi sindacali dovuti in favore dei due sindacati di categoria Filctem e Filt appartenenti alla Confederazione che aveva proclamato lo sciopero. Ricordiamo che il contesto generale dell’astensione era costituito dalle manifestazioni di protesta in atto, a livello internazionale, contro il blocco avvenuto il 1° ottobre 2025 da parte della marina militare israeliana della navigazione delle imbarcazioni della missione Global Sumud Flotilla (GSF). I promotori avevano addotto a motivazione dello sciopero l’azione violenta in quel momento in corso da parte del Governo di Israele contro tale missione umanitaria, in violazione delle norme del diritto internazionale e dell’art. 11 della Costituzione italiana, con ritenuto imminente pericolo anche per i lavoratori in aspettativa non retribuita (medici, infermieri, tecnici e volontari del mondo delle ONG) presenti a bordo di quelle imbarcazioni. Dette circostanze, rapportate alla regolamentazione prevista dalla legge n.146/1990, a parere delle OO.SS. valevano a configurare “la difesa dell’ordine costituzionale” o “la protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, fattispecie esimenti dall’obbligo di preavviso espressamente previste dall’art. 2, comma 7, della legge n.146/1990. Per lo stesso sciopero, il 2 ottobre 2025 la Commissione aveva già emesso una indicazione immediata (ex art. 13, comma 1, lett.d), legge n.146 cit. ), proprio per il mancato rispetto del preavviso legale, non ritenendo sussistenti nel caso concreto le predette ipotesi derogatorie invocate dal sindacato. L’opinione viene confermata al termine del procedimento e nella commentata deliberazione conclusiva la Commissione ribadisce che la sovrapposizione con altri scioperi proclamati per la giornata del 3 ottobre 2025 non esentava la CGIL dall’obbligo di preavviso. Nella stessa pronuncia, sulla base dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle Preleggi si afferma inoltre che le deroghe indicate al citato comma 7 art. 2 legge n.146, concernenti appunto preavviso e durata massima dello sciopero, devono avere un’interpretazione necessariamente restrittiva. In tale prospettiva, il termine “difesa” connesso alla locuzione “dell’ordine costituzionale” non può quindi che ricondursi al concetto di controazione funzionale a respingere un attacco, un pericolo concreto per l’ordine costituzionale. Quest’ultimo, poi, deve essere inteso nel senso, materiale, di istituzioni democratiche indispensabili per l’esistenza della Repubblica, dell’unità nazionale e della vita democratica, escludendosi per contro l’applicazione della deroga nel caso, come quello di specie, di astensione dal lavoro proclamata in difesa di un determinato bene giuridico di rango costituzionale, ancorché circoscritto al novero del Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-11). L’iter argomentativo della decisione si conclude ritenendo la Commissione doversi applicare la medesima logica al riconoscimento o meno, nel caso concreto, della seconda ipotesi derogatoria prevista dall’art. 2, comma 7, quella della “protesta per gravi fatti lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. In quest’ottica, infatti, tale fattispecie ulteriormente addotta dal sindacato a giustificazione del proprio comportamento viceversa deve intendersi limitata alle diverse ipotesi di morti o gravi incidenti sul lavoro. Forme anomale di sciopero e decisioni contrastanti del Giudice del Lavoro Nell’applicazione della legge n.146/1990, di recente si è presentato il seguente particolare caso caratterizzato da una forma atipica di sciopero attuato dai lavoratori. Preliminarmente, deve infatti rammentarsi che nella prassi spesso si riscontrano modalità di astensione collettiva dal lavoro non totali né continuative, studiate per arrecare il massimo danno produttivo con il minimo sacrificio salariale per i lavoratori (cc.dd. scioperi a singhiozzo, a scacchiera, bianchi o pignoli, etc.). Tali forme di sciopero sono considerate in gran parte lecite, salve le precisazioni che seguono. Per costante orientamento giurisprudenziale, invero, il diritto di sciopero di cui all’art. 40 Cost. non è suscettibile di delimitazione in relazione alla sua forma di esercizio o all’intrinseca sua capacità di danno (si suole in proposito affermare che non esistono “limiti interni” a questo diritto), incontrando lo stesso soltanto limiti esterni, rappresentati dalla salvaguardia delle posizioni soggettive concorrenti sul piano costituzionale, quali il diritto alla vita ed all'incolumità personale e la libertà di iniziativa economica (cfr. Cass. n. 23552/2004; Cass. n. 3303/1987). Orbene, in tale contesto normativo e giurisprudenziale la Commissione di Garanzia Sciopero con la recente Deliberazione n.25/291 in data 1/8/2025 ha ritenuto di dover sanzionare alcune Organizzazione sindacali, confederali ed autonome, con riferimento ai gravi disservizi protrattisi per 4 giorni, dal 28 al 31 marzo 2025, nel trasporto pubblico locale della zona di Napoli a seguito del picco di assenze per malattia dei dipendenti dell’Azienda partecipata dal Comune che gestisce il sistema di trasporto pubblico integrato e la sosta nel capoluogo campano. Il vero e proprio sciopero, invece, era stato regolarmente proclamato soltanto per il giorno 30 marzo. La Commissione, in considerazione dell’imponente numero di assenze dal lavoro nel predetto arco temporale, evento ritenuto causalmente collegato alle rivendicazioni collettive promosse dalle OO.SS. che, in concomitanza, avevano aperto lo stato di agitazione e le procedure di conciliazione, ha configurato l’astensione dei dipendenti dell’Azienda quale sciopero occulto, in quanto tale non debitamente proclamato. La sanzione adottata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n.146 cit., è stata quella sospensione del pagamento dei contributi e dei permessi sindacali dovuti alle Segreterie regionali delle Organizzazioni stesse, disposta a fronte della valutazione negativa del loro comportamento con riguardo al mancato rispetto del termine di preavviso, all’eccessiva durata dell’azione di sciopero, alla mancata predeterminazione delle modalità di questo ad alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili. Il provvedimento della Commissione veniva impugnato in sede giudiziale ex art. 20-bis legge n.146 cit: con due distinti ricorsi avanti Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, uno da parte della federazione sindacale FAISA-COFAIL, il secondo da parte del sindacato FIT-CISL. I due giudizi, assegnati a magistrati diversi, sono stati decisi con sentenze antitetiche. Da un lato, con la sentenza 17 dicembre 2025, emessa nel procedimento R.G. 30479/2025, il giudice capitolino ha ritenuto il ricorso di FIT-CISL non meritevole di accoglimento, condannando la parte istante alla rifusione delle spese di lite. Ad avviso del Tribunale, infatti, a dispetto degli assunti dell’Organizzazione ricorrente - la quale aveva evidenziato il fatto che le visite fiscali effettuate su richiesta dell’Azienda avevano dato esito negativo - il dato statistico delle assenze dal lavoro supporta integralmente la conclusione assunta dalla Commissione di Garanzia secondo cui, in assenza di epidemie comprovate, le malattie denunciate, o almeno un numero significativo di esse, dovevano ritenersi fittizie. Del pari, le ulteriori circostanze costituite dalla riconducibilità di tali assenze al solo personale destinatario dei provvedimenti aziendali in allora contestati e dalla coincidenza delle medesime con lo stato di agitazione del personale, rappresentano per il giudice, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (art. 2729 c.c.) circa la sussistenza di un nesso causale tra lo stato di mobilitazione proclamato dalle sigle sindacali e le massicce assenze per malattia dei lavoratori addetti alle linnee metropolitane in questione. Altrettanto significativo viene considerato dal Tribunale il fatto che il picco anomalo delle assenze aveva registrato un progressivo ritorno alla normalità nei giorni successivi alla fase più acuta del confronto sindacale, nei quali le Organizzazioni interessate avevano sottoscritto con l’Azienda accordi che contemplavano l’impegno di questa a revocare i provvedimenti contestati dai lavoratori. Appare inoltre ragionevole sostenere, si aggiunge nella sentenza, che i comportamenti uniformi e massivi dei lavoratori non siano stati il risultato di estemporanee iniziative individuali ma risultino invece inseriti in un contesto procedimentale avviato dalle OO.SS., la cui “regia” nella vicenda doveva quindi ritenersi concretamente e pienamente sussistente. A sostegno dell’assunto, il Tribunale richiama la recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 13181/2024) che, in un caso analogo (astensione in massa dal lavoro per improvvisa malattia dei vigili urbani di Roma, la notte di Capodanno 2014-15), ha espressamente collegato sul piano causale la presentazione delle certificazioni mediche le quali, secondo l’accertamento del giudice di merito, erano risultate fittizie ad uno stato di agitazione del personale volto all’astensione collettiva dal lavoro proclamato, nella sostanza ed in modo occulto, dalle OO.SS. A confutazione poi dell’eccezione del sindacato secondo cui, in mancanza di proclamazione formale di uno sciopero, difetterebbe nel caso di specie la “regia sindacale” dell’agitazione, il giudice di merito richiama il quadro normativo (art. 4, comma 2, legge n.146/1 cit.) e giurisprudenziale (cfr., Cass. n. 13537/2024; Cass. n. 2298/2019) di riferimento nella materia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sulla base di tali principi, ricorda il Tribunale, nel caso di spontanee irregolari forme di sciopero esercitate dai lavoratori si pone in capo alle Organizzazioni sindacali un preciso ed inderogabile obbligo di garanzia nei confronti dell’utenza e della continuità del servizio pubblico essenziale, che non può esaurirsi nella mera astensione da atti formali di indizione e conduce invece a ritenere l’organizzazione stessa responsabile allorché ometta di dissociarsi o di adottare misure idonee a ricondurre la protesta nei binari della legalità. Nel caso napoletano in esame, l’organizzazione ricorrente era pienamente consapevole del gravissimo disservizio in corso, come comprovato, afferma lo stesso giudice, dall’ampia eco mediatica e dalle note prefettizie che all’epoca hanno reso ampiamente noto il blocco delle linee metropolitane interessate dall’astensione dei lavoratori. Ne discende il rigetto integrale del ricorso, con condanna del sindacato istante alla rifusione delle spese di lite in favore della Commissione convenuta. Di diverso avviso lo stesso Giudice del Lavoro, Tribunale di Roma, nella di poco successiva sentenza 7 gennaio 2026, n. 83. Come detto, parte ricorrente di questo secondo giudizio (sempre d’impugnazione della Deliberazione n.25/291 della Commissione di Garanzia) è stata la sigla sindacale FAISA-COFAIL. Nella pronuncia, il Tribunale afferma di non aver rinvenuto negli atti di causa alcuna prova della natura fittizia degli eventi di malattia di fine marzo 2025, tutti regolarmente certificati dal medico curante e verificati nella sostanza in sede di visite fiscali dell’Inps. D’altro canto, nel caso di specie non risultano dalla Commissione allegati e provati a sostegno della tesi dello sciopero occulto elementi diversi dalla mera connessione cronologica delle assenze dal lavoro con lo stato di raffreddamento e conciliazione intrapreso dalle Organizzazioni sindacali il giorno (27 marzo) precedente l’inizio di quelle. Il carattere distintivo rispetto al precedente giurisprudenziale dato dall’episodio relativo ai vigili urbani della città di Roma (Cass n.13181/2014 cit.), dai cui principi il giudice romano non intende allontanarsi, viene individuato nei comunicati e negli annunci su social media e stampa da parte dei rappresentati sindacali che, in quel caso, avevano dimostrato la sussistenza di una “programmazione” da parte delle Organizzazioni di anomale e radicali forme di protesta collettiva. Nel caso in esame, per contro, l’impugnata Deliberazione della Commissione di Garanzia non va, secondo il Tribunale, al di là dall’evidenziare il clamore mediatico ed istituzionale derivato dalle notizie di stampa e dalle dichiarazioni delle istituzioni comunali: contenenti, sì, addebiti di responsabilità alle OO.SS. in relazione a quanto stava in quei giorni accadendo agli utenti del trasporto pubblico locale della città di Napoli, senza però fornire nessuna prova o indizio di un diretto coinvolgimento nella vicenda del sindacato ricorrente. A tal fine, il giudice sottolinea che nessuno degli iscritti di quest’ultima Organizzazione è risultato assente per malattia nel periodo di agitazione; e neppure vi è emersa prova di una concertazione unitaria di tutti i sindacati coinvolti verso un’astensione collettiva nelle date indicate. Il giudice di merito non accoglie nemmeno l’argomento, anch’esso proposto dalla Commissione, della responsabilità del sindacato per violazione dell’obbligo di dissociazione dai comportamenti illeciti dei lavoratori, di cui sopra. Ciò per difetto del presupposto fattuale della conoscenza da parte dei sindacati, quantomeno, della natura fittizia dei certificati medici, la cui validità peraltro, osserva il Tribunale, non era stata messa in discussione dagli organi di controllo dell’Inps e neppure dall’azienda datrice di lavoro. In conclusione, in accoglimento del ricorso, l’impugnata deliberazione della Commissione di Garanzia viene dichiarata illegittima “quanto a FAISA-COFAIL”, con la sanzione ivi contenuta. La Commissione viene altresì condannata alla rifusione delle spese di causa in favore del sindacato ricorrente. |