Atti di riscossione coattiva: giudice ordinario o tributario?

La Redazione
05 Marzo 2026

Il Tribunale di Napoli Nord, nella sentenza 24 febbraio 2026, n. 668, ha ritenuto sussistente, limitatamente alla parte della cartella relativa al pagamento del contributo unificato e dell'imposta di registro, la giurisdizione tributaria.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, infatti, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2022, n. 30666).

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