Riesame misure cautelari: il P.M. ha l'obbligo di trasmettere i supporti contenenti le video riprese?

La Redazione
05 Marzo 2026

La ratio dell'art. 309, comma 5, c.p.p., - che impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero a norma del primo comma dell'art. 291 c.p.p. - non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti, quanto al loro contenuto.

In tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano stati riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2019, Rv. 276444 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dalle stesse estrapolate; v. anche Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2019, dep. 2020, S. Rv. 278273 - 01). D’altro canto, osservano i giudici di legittimità, la difesa è posta nella condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell'integrale discovery prevista dall'art. 293, comma 3 c.p.p., di cui non lamenta l'omissione (v. Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2011, n. 42150, Minichini, Rv. 251696 - 01).

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