Nell’assegnazione della casa familiare l’interesse della prole prevale sull’eventuale nuova convivenza del genitore assegnatario

06 Marzo 2026

La Cassazione ribadisce che l’assegnazione della casa familiare è strumento di tutela della prole: non può essere revocata automaticamente per la nuova convivenza dell’assegnatario, ma solo se, caso per caso, non risponde più all’interesse del minore a conservare il proprio habitat domestico.

Massima

In materia di assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il giudice deve tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Le vicende separative della coppia genitoriale devono incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio dall'esigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita. L'interesse del minore deve essere valutato dal giudice di merito nel contesto fattuale e temporale in cui tale interesse deve trovare tutela, il quale è soggetto nel tempo ad evoluzioni e mutamenti che vanno tenuti in considerazione secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela

Cass. Civ. sez. I, 11 novembre 2011 n. 33610; Cass. Civ. sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. Civ. sez. I – 20 settembre 2024, n. 25353, Tribunale Palermo 29 dicembre 2016, App. Catania - sez. famiglia 28 marzo 2019

Il caso

Il Tribunale di Roma, pronunciando sentenza di separazione personale tra i coniugi, aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio, che era stato collocato prevalentemente presso la madre, alla quale era stata inoltre assegnata la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito.
Il marito aveva impugnato la decisione chiedendo, tra le altre cose, la riconsegna dell’immobile sostenendo che la moglie avrebbe rinunciato all’assegnazione della stessa.
La corte di appello aveva accolto il gravame limitatamente alla determinazione del contributo al mantenimento, confermando l’assegnazione della casa familiare alla mamma, quale genitore “collocatario”.
Il padre ha proposto ricorso per la cassazione della decisione ritenendo che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente confermato l'assegnazione della casa alla moglie, sebbene fosse stato allegato, sin dal giudizio di primo grado, che la donna aveva intrapreso una convivenza more uxorio e la circostanza, ampiamente documentata, non fosse stata neppure contestata dalla controparte.
Con altro motivo, il marito ha censurato la decisione di secondo grado per avere omesso di valutare che in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, la moglie non aveva formulato domanda di assegnazione, proposta solo in sede di memoria di replica e da intendersi quindi rinunciata.

La questione

Se una stabile convivenza con altra persona faccia venir meno il diritto all’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge che vive prevalentemente con i figli, e se la domanda di assegnazione sia da intendersi automaticamente connessa a quella di affidamento e collocamento della prole.

Le soluzioni giuridiche

La decisione in commento affronta ancora una volta il tema dei requisiti per l’assegnazione della casa familiare al momento della separazione dei coniugi, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà dell’immobile.
È doveroso precisare che la Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo di gravame, per come formulato, è inammissibile per novità della questione sottoposta, in ragione del fatto che la doglianza sottoposta al giudice del gravame relativa alla asserita convivenza more uxorio della ex moglie era riferita al capo della sentenza che aveva stabilito il contributo al mantenimento in favore di quest’ultima (e il giudice di secondo grado aveva ritenuto che non risultasse provata convivenza con altro uomo) e, quindi, estraneo alla questione relativa all’abitazione della casa familiare.
Il giudice di legittimità, comunque, ha ritenuto opportuno precisare che il motivo sarebbe comunque inammissibile “poiché la giurisprudenza di questa Corte non attribuisce affatto all'accertamento di una convivenza more uxorio l'effetto che il ricorrente pretende sull'assegnazione della casa coniugale”, in quanto costituisce orientamento consolidato che l'assegnazione, al genitore collocatario dei figli minori, della casa familiare, che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat domestico".
Tale assegnazione, quindi, non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario conviva stabilmente nella casa con altra persona, poiché la decisione deve essere assunta tenendo conto esclusivamente della rispondenza dell’assegnazione medesima all'interesse del minore.
Giova ricordare che sino al marzo 2006 le sorti della casa familiare al momento della separazione dei coniugi erano disciplinate dall’art. 155 c.c., a mente del quale “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”.
Con l’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha stabilito la regola dell’affidamento condiviso dei figli, la materia è stata necessariamente modificata con l’introduzione dell’art. 155 quater c.c. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), il quale prevedeva: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.
La riforma del 2006 ha quindi attribuito maggiore discrezionalità al giudice che, al momento di decidere a chi assegnare la casa familiare, è chiamato a valutare non più l’affidamento, ma l'“interesse dei figli”. La norma ha inoltre previsto quattro ipotesi specifiche di revoca dell’assegnazione medesima, ovvero quando l’assegnatario:

  • non abita nell’immobile,
  • cessa di abitarvi stabilmente,
  • convive more uxorio,
  • contrae un nuovo matrimonio.
    Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 54/2006, tale disposizione si applica anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

La norma ha suscitato immediatamente dei dubbi interpretativi, e ha dato luogo a plurime rimessioni di questioni di costituzionalità per violazione degli articoli 3, 29 e 30 della carta fondamentale, che hanno portato alla sentenza n. 308 del 30 luglio 2008 con la quale è stata dichiarata la legittimità dell’articolo nella sua interpretazione costituzionalmente orientata.
La Corte Costituzionale ha evidenziato che anche prima della riforma del 2006 l’assegnazione della casa familiare era strettamente correlata all’affidamento della prole, e che era da ritenersi pacifico che il dovere dei genitori di mantenere i figli si sostanziasse nell’assicurare loro una dimora idonea, da intendersi quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico fisica.
L’onere di mantenere ed educare i figli, infatti, si attua anche predisponendo e conservando quell’ambiente domestico che costituisce il centro di affetti interessi e consuetudini di vita della prole e contribuisce così alla formazione armonica della personalità dei figli.
L’assegnazione della casa familiare, quindi, sin dal 1975 è da ritenersi uno strumento esclusivamente a tutela della prole, ed è per questo che l’affidamento dei figli minori, o la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti, è requisito imprescindibile ai fini della decisione. Ne consegue che anche la revoca dell’assegnazione “è sempre stata subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole”.
La Corte ha quindi evidenziato che l’art. 155 quater c.c., nel disciplinare espressamente la revoca dell’assegnazione della casa, ha individuato due fattispecie che fanno presumere il venir meno dell’esigenza abitativa (non abitare l’immobile o aver cessato di abitarvi) e altre due (avere instaurato una convivenza more uxorio o aver contratto matrimonio) che, se interpretate sulla base del solo dato letterale, avrebbero introdotto un automatismo che si porrebbe in contrasto con il fine di tutela della prole per il quale l’istituto è stato creato.
L’illegittimità di una norma, però, può essere dichiarata solo laddove non sia possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non quando sussista la mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e nel caso dell’art. 155 quater c.c. la disposizione ben può essere interpretata nel senso che l’assegnazione può venire meno solo in seguito alla valutazione, da parte del giudice, della conformità della decisione all’interesse del minore e “tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina”.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma, pertanto, non consente automatismi e, quindi, avere intrapreso una relazione stabile, con altrettanto stabile convivenza presso la casa familiare, non comporta l’automatica revoca dell’assegnazione, ma impone solo al giudice di valutare se, alla luce delle sopravvenute circostanze, questa risponda ancora all’interesse dei figli.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) la disposizione di cui all’art. 115 quater c.c. è stata trasfusa nell’art. 337-sexies, ma i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sono rimasti immutati e fatti propri dalla successiva giurisprudenza di merito (si vedano Tribunale Palermo 29 dicembre 2016, Corte appello Catania - sez. famiglia 28 marzo 2019) e di legittimità (ex plurimis Cass. n. 34431/2018, Cass. n. 3331/2016), talché l’assegnazione della casa al coniuge che vive prevalentemente con i figli è divenuta, di fatto, impermeabile alle vicende sentimentali dell’assegnatario.
Nel corso del tempo, il principio si è consolidato ed è stato ribadito in relazione a specifiche fattispecie.
Con riferimento alla convivenza tra persone dello stesso sesso, con ordinanza n. 33610 dell’11/11/2021, la Suprema Corte, nel confermare il principio enunciato dal giudice costituzionale, ha precisato che non è condivisibile “la tesi che la casa familiare non potrebbe più essere considerata tale, e dunque suscettibile di assegnazione al coniuge affidatario del figlio, in quanto non più rispondente all'interesse di quest'ultimo, nel caso in cui non sia riconoscibile (dal minore) come ambiente domestico, da intendere come luogo della memoria familiare, in presenza di una diversa composizione della famiglia nella quale egli si troverebbe a vivere dopo la separazione, in considerazione della presenza in quell'ambiente del nuovo partner femminile della propria madre”, ciò in quanto l'assegnazione della casa che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza “risponde all'esigenza di conservare l'"habitat domestico", inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e l'instaurata convivenza con altra persona, quantunque dello stesso sesso, deve essere - e nella specie è stata correttamente - valutata dai giudici di merito nell'ottica esclusiva dell'interesse del minore, i quali non hanno ravvisato controindicazioni di alcun genere in termini di pregiudizi o turbamenti subiti dal minore a causa della nuova convivenza della madre”.
Con la pronuncia Cass. n. 23501/2023 la prima sezione della Suprema Corte ha ritenuto che “la Corte d'appello non risulta avere fatto buon uso dei principi appena illustrati, perché, come sopra evidenziato, pur avendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre, ha revocato l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, prospettando la presenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e con i parenti di quest'ultimo, senza alcuna specificazione e senza l'indicazione di elementi di prova verificabili, deducendone tensioni e controversie, anch'esse indimostrate, ma ritenute suscettibili di ripercuotersi sulle bambine.
In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudizio per le minori, derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad allora vissute, o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe per le bambine, è stata disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare al genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza e, conseguentemente, l'allontanamento delle stesse da tale luogo per il maggior numero delle loro giornate” e nella motivazione ha richiamato puntualmente la sentenza Corte cost. n. 308/2008.
Decidendo una questione relativa allo scioglimento del vincolo coniugale applicando il codice elvetico, infine, la Corte di cassazione ha ribadito che “secondo la giurisprudenza consolidata, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole è estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento ed è collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio "habitat" domestico” (Cass. civ. sez. I , 20 settembre 2024, n. 25353).
Con l’ordinanza in commento gli ermellini hanno ribadito il principio, precisando, inoltre, che il ricorrente aveva argomentato la censura richiamando la giurisprudenza relativa al diritto dell'ex coniuge che abbia intrapreso una stabile convivenza con altra persona di continuare a godere dell'assegno di mantenimento in regime di separazione. Se infatti, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, si deve tener conto della circostanza ai fini del permanere del diritto al contributo al mantenimento, ai fini della eventuale revoca del diritto a vivere nella casa familiare, il fatto è irrilevante se non va ad incidere sulla vita dei figli.
Giova infine precisare che con rifermento alla dedotta rinuncia della domanda all’assegnazione, perché non espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte di cassazione, preliminarmente ha chiarito che l’eventuale rinuncia alla domanda non avrebbe richiesto alcuna accettazione, per poi affermare che una specifica domanda sul punto non era necessaria, derivando la relativa statuizione di assegnazione dalla legge, nell'interesse dei figli.

Osservazioni

Il tema dell’assegnazione della casa familiare è senza dubbio uno dei punti cruciali delle vicende separative, spesso fonte di alta conflittualità tra i genitori, soprattutto nei casi in cui per l’acquisto dell’immobile siano state impiegate consistenti risorse economiche e siano ancora pendenti obbligazioni che comportano notevoli impegni di spesa.
Il legislatore, nel prevedere che il godimento della casa familiare debba essere attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ha inteso tutelare in primo luogo la prole, alla quale si vuole garantire quella stabilità che con la separazione viene innegabilmente meno. Si è considerato, altresì, che spesso il coniuge al quale l’abitazione viene assegnata non è il proprietario del bene e, per questa ragione, da un lato si è precisato che l’attribuzione deve essere valutata dal giudice, nel regolare gli aspetti economici tra i genitori, confermando il principio che l’onere di mantenere ed educare i figli si concretizza anche nel mantenere e garantire l’ambiente domestico in cui la prole è cresciuta.
Sotto altro profilo, per evitare situazioni di abuso, sono state indicate specifiche ipotesi di revoca dell’assegnazione che, però, non possono tradursi in mero automatismo, ma devono essere sempre oggetto di attenta valutazione da parte del giudice, che deve sempre verificare se sussista l’interesse del minore a mantenere il proprio ambiente domestico.

Per questa risposta non sono state utilizzate fonti editoriali. Verificarne l’accuratezza prima di farvi affidamento.

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