Giudici onorari e assegnazione dei procedimenti penali: rimessione alle Sezioni Unite

La Redazione
06 Marzo 2026

La sesta sezione penale, con ordinanza 14 novembre 2025, dep. 17 febbraio 2026, n. 6495, ha rimesso alle Sezioni Unite una questione riguardante la distribuzione degli affari e la competenza dei giudici onorari, ai quali, si sostiene, non possono essere assegnati procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.

La fattispecie esaminata si riferiva ad un procedimento trattato e deciso da un giudice onorario nonostante si procedesse anche per il delitto di calunnia, sanzionato con la pena massima di sei anni di reclusione e che non figurava tra quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.

Inoltre, il giudice onorario, nella specie, non avrebbe giudicato in assenza del giudice professionale, ma in quanto assegnatario diretto del fascicolo. Dunque, si tratterebbe di una incapacità, di una incompetenza funzionale, con la conseguente nullità assoluta della sentenza.

La sesta sezione penale della Corte ha ritenuto che le questioni sollevate con il primo motivo di ricorso, in ragione della loro speciale importanza e al fine di dirimere potenziali contrasti interpretativi, dovessero essere rimesse alla Sezioni Unite:

a) se la violazione dell‘art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, secondo cui, per il settore penale, non puo essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p., integri una nullita assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 c.p.p., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullita;

b) se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell'ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell‘art. 550 c.p.p.

In motivazione, i giudici richiamano il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita secondo cui la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis cit. non è causa di nullita, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2014, dep. 2015, n. 1735, Cinque, Rv. 262019; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2009, n. n. 13573, Fidone, Rv. 243142; Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2006, n. 41988).

Successivamente si è invece sostenuto, in ragione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost., che «li dove particolari situazioni e/o particolari provvedimenti vulnerano i principi costituzionali (di precostituzione del giudice naturale e della sua terzieta ed imparzialita) stravolgendo le regole di ordinamento giudiziario, si verifica una insanabile violazione delle norme costituzionali che non può non trovare una sua specifica sanzione di nullità assoluta da inquadrarsi in un difetto di costituzione del giudice» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2005, n. 27856, Colubriale, Rv, 232310). 

In tale articolato quadro si pone il d.lgs. n. 116/2017, attuativo della legge delega n. 57/2016, con cui si è proceduto alla riforma organica della magistratura onoraria. La riforma prefigura l'utilizzazione del “nuovo” giudice onorario di pace ed è stata colta una chiara tendenza a privilegiare la centralità del ruolo del giudice onorario all'interno dell'ufficio per il processo e in qualche modo a limitare ad ipotesi marginali la sua destinazione alla trattazione di procedimenti all'interno del tribunale.

In tale contesto, la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sembra muoversi in una prospettiva ermeneutica diversa. Il riferimento è a Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2024, n. 44962, Buattini, Rv. 287295, secondo cui è affetta da nullita assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacita del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 116/2017.

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