L’assoluzione perché il fatto non sussiste determina l’accertamento dell’illecito civile secondo la regola del più “probabile che non”
10 Marzo 2026
Massima In tema di impugnazioni, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile. Il caso La Corte di appello assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all’art. 371 c.p. con la formula “perché il fatto non sussiste” e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Agli imputati era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, che la loro obbligazione era estinta. La parte civile proponeva ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che proprio in considerazione del fatto che, esaurita la vicenda penale con l’assoluzione dell’imputato, non impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p., il giudizio continua dinanzi al giudice dell’impugnazione penale ai soli effetti civili, senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato. La questione La questione in esame è la seguente: in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, quale è la regola probatoria di accertamento dell’illecito civile? La soluzione giuridica La pronuncia in commento offre una ricostruzione dei rapporti tra processo penale e civile, alla luce dei recenti arresti del Giudice delle Leggi e del giudice della nomofilachia. Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 2021 - recepita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 - deve ritenersi definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., la parte civile sarebbe legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto, al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità ai soli effetti civili, secondo i criteri propri del diritto penale anziché secondo quelli dell'illecito civile. Tale indirizzo, sostenuto da Sez. 3, sentenza n. 12255/2018, che richiama Sez. 6, n. 41479/2011 e Sez. 3, n. 3083/2016 (Rv. 268894), è stato oggetto di revisione critica alla luce del principio di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.; art. 6 CEDU) e della necessaria distinzione tra responsabilità penale e civile. In tale prospettiva, si impone l'applicazione esclusiva dei criteri civilistici dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.), come già affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 182/2021. Tale posizione è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 2/2026 ha chiarito che la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 non ha inciso sui termini salienti delle censure delibate nel precedente della medesima Corte (sent. cost. n. 182 del 2021) in relazione ai parametri interposti, convenzionali e unionali. Tra le garanzie dell’imputato rientra, infatti, l’adozione della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. Questa, dunque, la ricostruzione della Consulta: la sentenza delle Sezioni unite penali del 2024 ha confermato l’orientamento segnato dal proprio precedente del 2009, a sua volta posto a fondamento del giudizio di conformità a Costituzione del diritto vivente inerente all’art. 578, comma 1, c.p.p. espresso nella decisione n. 182 del 2021. Pertanto, deve escludersi che il diritto vivente costituito dalla pronuncia del 2024 si ponga in contrasto con i medesimi parametri convenzionali ed eurounitari, in relazione ai quali la Corte costituzionale aveva già ritenuto non fondata la questione concernente l’art. 578, comma 1, c.p.p. Il passaggio in giudicato - per effetto della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero - della decisione sulla responsabilità penale, rende irreversibile il relativo accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli standard probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in accordo con i principi enucleati dalla giurisprudenza convenzionale e dalla Corte costituzionale. Osservazioni Le Sezioni Unite n. 22065/2021 hanno in proposito affermato che «verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale...(omissis)...La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo "status libertatis", quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette». I Giudici di legittimità hanno superato il vincolo gnoseologico fra il pregresso accertamento penalistico e l'instaurando procedimento civile, escludendo categoricamente che quest'ultima procedura giurisdizionale debba subire l'efficacia riflessa del sindacato compiuto nella fase penale, secondo regole e forme diverse da quelle proprie. Si tratta di una soluzione esegetica che conferma la sistematica attuale dei rapporti fra le due giurisdizioni, penale e civile, improntati al principio di autonomia e separazione dei rispettivi giudizi. Evidente, invero, il mutamento di prospettiva rispetto al sistema processuale previgente. Quest'ultimo, sul duplice presupposto della unità della funzione giurisdizionale e della netta preminenza assiologica del giudizio penale su quello civile, sanciva normativamente il principio di pregiudizialità necessaria dell'accertamento penale (art. 3 c.p.p. 1930) con sospensione obbligatoria del processo civile (artt. 24 ss. c.p.p. 1930), onde assicurarne una risoluzione sempre coerente con l'esito cognitivo penalistico. L'attuale assetto ordinamentale, per contro, è orientato proprio ad assicurare la reciproca indipendenza delle azioni, penale e civile, e ad evitare, quindi, pregiudizialità di sorta tra le due vicende. L'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile, con conseguente dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, comporta l'abbandono della supremazia dell'accertamento penale sul fatto-reato rispetto al diritto al risarcimento. Cosicché, il giudice civile ben può operare in piena autonomia la propria cognizione della fattispecie in ordine alla verifica della responsabilità aquiliana dell'imputato/convenuto, senza essere vincolato alle soluzioni e alla qualificazione del giudice penale. Un messaggio forte e chiaro, quest'ultimo, in favore della insussistenza di vincoli cognitivi assoluti fra l'accertamento sostanziale penalistico e quello civile da esso dipendente, proprio laddove, nell'intreccio tra le due vicende giurisdizionali, vengano in rilievo questioni di natura squisitamente probatoria. L'abbandono dell'estensione al giudizio civile di liquidazione del danno, delle regole di prova e decisorie del processo penale, discende dall'affermazione della perdurante e reciproca autonomia dei due contesti processuali agli effetti dei rispettivi statuti probatori. In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", bensì quello della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non". |