Doppia imposizione, MAP e “dichiarazioni correttive” di diritto tedesco

La Redazione
09 Marzo 2026

La CGT di II grado del Lazio si pronuncia su un caso di doppia imposizione ove il medesimo reddito da provvigioni sui servizi di vendita era stato assoggettato a tassazione sia in Germania (tramite rettifica in aumento dei prezzi di trasferimento) sia in Italia, senza un corrispondente aggiustamento in diminuzione del reddito imponibile italiano.

In tema di accesso alla MAP arbitrale, la lettura coordinata dell’art. 6 della Convenzione 90/436/CEE, dell’art. 4 Codice di condotta e della prassi interna (circolare n. 21/E del 2012) conduce ad una nozione ampia e funzionale di “rettifica” e di “misura equivalente”, che non consente di escludere, in via astratta, istituti come la correzione obbligatoria ex art. 153 AO (Abgabenordnung di diritto tedesco), quando da essi derivi una doppia imposizione effettiva sui prezzi di trasferimento.

In specie, la MAP arbitrale (Mutual Agreement Procedure) è quella procedura in due fasi, prevista da Convenzioni come la 90/436/CEE e dalla prassi OCSE, per risolvere controversie fiscali internazionali da doppia imposizione.

L’art. 153 AO, norma di diritto tedesco, disciplina l’obbligo di correggere dichiarazioni fiscali errate o incomplete. La norma prevede che il contribuente, quando si accorge (o dovrebbe accorgersi) che una sua dichiarazione è inesatta o incompleta e ciò può aver comportato o può comportare una riduzione d’imposta, deve, senza indebito ritardo, informare il fisco e presentare le dichiarazioni correttive.

Secondo l’Agenzia delle Entrate – richiedendo la MAP arbitrale, quale presupposto indefettibile, un avviso di accertamento o un atto autoritativo equivalente, emesso dall’Amministrazione fiscale, dal quale scaturisca il fenomeno di doppia imposizione – le dichiarazioni dei redditi rettificate presentate in adempimento dell’art. 153 AO si tradurrebbero in una iniziativa spontanea del contribuente e non potrebbero essere qualificate come “decisione definitiva” né come “misura equivalente” ai sensi dell’art. 4 del Codice di condotta.

Secondo la CGT di II grado del Lazio (pronuncia del 9 febbraio 2026), invece, la rettifica non costituisce un atto negoziale o discrezionale del contribuente «ma un comportamento vincolato che dà esecuzione, sul piano dichiarativo, ad una pregressa iniziativa impositiva dell’Amministrazione tedesca, i cui effetti si propagano alle annualità successive. In questa prospettiva, l’operazione imposta dall’art. 153 AO rientra nell’ambito delle “misure equivalenti” considerate dall’art. 4 Codice di condotta e, come tale, è idonea a integrare il presupposto di cui all’art. 6 Convenzione arbitrale e alla disciplina interna di cui al D.Lgs. n. 49/2020».

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