Regime della prescrizione per la restituzione delle trattenute sulla pensione dalla CNPADC

06 Marzo 2026

Il diritto alla restituzione delle somme oggetto di trattenute sulla pensione da parte della Cassa Nazionale di Prevenzione e Assistenza dei Dottori Commercialisti si prescrive nel termine ordinario di dieci anni o trovano applicazione l’art. 2948, n. 4 c.c. e l’art. 129 r.D.L. n. 1827/1935?

L’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. Infatti, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. Non trova applicazione nemmeno la prescrizione quinquennale di cui all’art. 129 r.D.L. n. 1827/1935, trattandosi di componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate. La liquidità, infatti, non è da intendere nei termini desumibili dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme, come disposto dall’art. 129 prefato. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute, pertanto, non può che essere quello ordinario decennale. (Cfr.: Cass., sez. lav., 21 gennaio 2026, n. 1290 ; Cass., sez. lav., 25 aprile 2025, n. 10917; Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362).

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