Svolgimento dell’assemblea in assenza delle tabelle millesimali

La Redazione
11 Marzo 2026

L’assenza delle tabelle millesimali influisce sulla validità delle delibere?

Nel condominio le tabelle millesimali esprimono, in termini aritmetici, il preesistente rapporto di valori tra i diritti reali dei singoli, con ciò assolvendo una funzione meramente accertativa e valutativa delle quote condominiali, al fine di ripartire le spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare, senza alterare i diritti dominicali spettanti a ciascun condomino.

Tuttavia, come evidenziato in giurisprudenza, il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi - la cui esistenza non costituisce perciò requisito di validità delle delibere assembleari - e consente sempre di valutare anche "a posteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio (Cass., civ., sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 3295; Cass. civ., sez. VI, 9 agosto 2011; Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2005 n. 3264). Pertanto, le tabelle millesimali non hanno carattere pregiudiziale rispetto alla costituzione ed alla validità delle deliberazioni condominiali (Trib. Castrovillari 28 luglio 2025, n. 1380: senza tabelle millesimali l'assemblea può validamente costituirsi e deliberare).

In conclusione, in risposta al quesito in esame, l’assenza delle tabelle millesimali non influisce sulla validità della delibera, la quale potrà essere invece oggetto di annullamento, qualora (ad esempio) il condomino impugnante provi che il valore proporzionale dei condomini presenti, rispetto all’intero edificio, era inferiore alle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.