Inadempienza dell'aggiudicatario e condanna al risarcimento del danno
10 Marzo 2026
Massima Il risarcimento del danno previsto dagli artt. 587 e 509 c.p.c., pari alla differenza tra l’importo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene a un danno subìto dai creditori, procedenti o intervenuti, nell’interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie. Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c., rispettivamente, si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato dalla vendita, il debitore non ha diritto di ottenere dal giudice dell’esecuzione l’emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto. Il caso Avvenuta l’aggiudicazione di un immobile pignorato, l’aggiudicatario ometteva di versare il saldo prezzo, sicché veniva dichiarato decaduto. All’esito del successivo esperimento di vendita, il prezzo ricavato era di molto inferiore rispetto a quello offerto in precedenza, ma comunque sufficiente per soddisfare integralmente tutti i creditori partecipanti all’esecuzione, al punto che ne residuava una parte, di cui era disposta la restituzione in favore dei debitori esecutati. Tuttavia, all’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione, uno di loro chiedeva che tra le somme da ripartire fossero comprese anche quelle dovute dall’aggiudicatario inadempiente ai sensi dell’art. 587 c.p.c. e che, di conseguenza, il giudice dell’esecuzione emettesse in suo favore il decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. L’istanza era respinta, con provvedimento impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione veniva proposto ricorso per cassazione. La questione La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se, in presenza di un ricavato dalla vendita sufficiente per soddisfare integralmente i creditori, il giudice dell’esecuzione sia comunque tenuto a condannare l’aggiudicatario decaduto al pagamento della differenza tra il prezzo che lo stesso aveva offerto e quello – inferiore – ricavato all’esito dell’esperimento di vendita celebrato dopo la decadenza dall’aggiudicazione. Le soluzioni giuridiche I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando che l’importo che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato a pagare, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 587 c.p.c., integra un risarcimento del danno, di cui, come tale, possono avvantaggiarsi solo i creditori, quali soggetti nell’interesse dei quali si svolge il processo di espropriazione forzata. Osservazioni Con la sentenza che si annota, è stato precisato che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato a pagare la somma di cui all’art. 587, comma 2, c.p.c. solo in quanto essa sia destinata a concorrere alla formazione della massa attiva da distribuire ai creditori partecipanti all’esecuzione, con la conseguenza che il decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. non può essere pronunciato dal giudice dell’esecuzione in danno di detto aggiudicatario allorché, all’esito del riparto, i creditori abbiano ricevuto tutto quanto loro spettante. La questione si era posta perché, in un’espropriazione immobiliare radicata innanzi al Tribunale di Palmi, il prezzo ricavato dalla vendita del bene pignorato, sebbene inferiore rispetto a quello offerto da chi se ne era reso aggiudicatario all’esito di un precedente esperimento di vendita, salvo poi decadere dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo, era risultato comunque sufficiente per soddisfare tutti i creditori (procedente e intervenuti), al punto che una cospicua parte di esso era stata restituita ai debitori esecutati. Uno di questi, tuttavia, aveva contestato il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’approvazione del progetto di distribuzione che non prevedeva l’emissione in suo favore del decreto ingiuntivo in danno dell’aggiudicatario inadempiente ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c., come aveva invece richiesto. Secondo la tesi patrocinata dall’esecutato opponente, infatti, non vi sarebbe ragione per escludere che l’esecutato, oltre a ricevere in restituzione la parte di ricavato dalla vendita eccedente quella distribuita ai creditori, possa avvantaggiarsi anche della condanna dell’aggiudicatario inadempiente, quale soggetto comunque danneggiato dalla condotta di quest’ultimo. La Corte di cassazione ha seccamente smentito questa impostazione, sulla base di argomenti di carattere letterale e sistematico. L’art. 587 c.p.c. prevede una duplice sanzione per l’aggiudicatario che, non versando il saldo prezzo nel termine prescritto (ma ora, per effetto della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 e al d.lgs. n. 164/2024, lo stesso è a dirsi quando non venga resa al professionista delegato la dichiarazione contenente le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio e, in particolare, dall’art. 22 d.lgs. n. 231/2007), viene dichiarato decaduto: - la prima, di carattere necessitato e indefettibile, consistente nella perdita della cauzione, che viene definitivamente appresa alla procedura esecutiva per formare parte integrante della massa attiva da dividere tra i creditori partecipanti all’esecuzione; - la seconda, di carattere eventuale, consistente nella condanna dell’aggiudicatario decaduto a pagare la differenza tra il prezzo che aveva offerto e quello successivamente conseguito, a seguito degli ulteriori esperimenti di vendita svoltisi in conseguenza dell’intervenuta decadenza, sommato all’importo della cauzione confiscata. Il carattere eventuale di tale sanzione discende dal fatto che la sua irrogazione è subordinata al fatto che il prezzo di vendita dell’immobile pignorato sia inferiore rispetto a quello che l’aggiudicatario decaduto si era vincolato a versare, il che non è affatto scontato. Ma, in virtù di quanto rilevato nella sentenza che si annota, vi è un altro elemento che influisce sulla condanna dell’aggiudicatario inadempiente: essa può essere comminata, infatti, solo in quanto, all’esito della distribuzione della somma ricavata dalla liquidazione dell’immobile espropriato, vi siano creditori che sono rimasti – in tutto o in parte – insoddisfatti. Sulla natura della somma che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato a pagare non vi sono dubbi: si tratta, a tutti gli effetti, di un importo diretto a risarcire un danno, ravvisabile ogni volta che l’aggiudicatario, con la propria condotta inadempiente, abbia determinato il realizzo di un prezzo di vendita – conseguito all’esito degli esperimenti celebrati successivamente all’intervenuta decadenza – inferiore rispetto a quello che aveva offerto, ma che non ha corrisposto. Lo si evince chiaramente, del resto, dall’art. 509 c.p.c., che, nell’elencare le voci che vanno a comporre le somme da ripartire tra i creditori una volta che, liquidato il bene pignorato, l’esecuzione è approdata alla fase distributiva, indica anche quanto proviene a titolo di multa e di risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario. Il legislatore ha previsto che la misura della condanna da irrogare ai sensi dell’art. 587, comma 2, c.p.c. è pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario decaduto, decurtato della somma versata a titolo di cauzione (giacché, essendo confiscata a seguito del provvedimento di decadenza, vale a dire definitivamente incamerata a beneficio della procedura esecutiva, concorre a tutti gli effetti a formare la massa attiva da distribuire, a termini dell’art. 509 c.p.c.) e il (minore) prezzo di aggiudicazione successivamente conseguito. Come già osservato, tuttavia, qualora dai successivi esperimenti di vendita si ricavi un prezzo pari o addirittura superiore a quello già offerto dall’aggiudicatario decaduto (o, al limite, anche inferiore a esso, ma in misura non superiore a quello della cauzione che aveva versato), nessun risarcimento risulta dovuto. La disciplina recata dall’art. 587 c.p.c. si completa con quella dettata dall’art. 177 disp. att. c.p.c., che si occupa degli aspetti procedimentali della condanna dell’aggiudicatario, stabilendo che l’accertamento del suo obbligo risarcitorio: - compete al giudice dell’esecuzione; - avviene nel contraddittorio delle parti (compreso l’inadempiente, che potrà fare valere le proprie ragioni); - esita in un decreto opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che per legge costituisce titolo esecutivo per il creditore in favore del quale è emesso. Proprio il fatto che l’art. 177 disp. att. c.p.c. indichi il creditore quale soggetto a favore del quale dev’essere pronunciata la condanna dell’aggiudicatario costituisce la riprova, secondo la Corte di cassazione, dell’intenzione del legislatore di attribuire e riservare a lui (e a lui soltanto) questa peculiare forma di risarcimento del danno. Fermo restando che, come hanno cura di precisare i giudici di legittimità, se più sono i creditori risultati totalmente o parzialmente insoddisfatti all’esito del riparto delle somme distribuibili, il decreto di condanna dell’aggiudicatario andrà pronunciato a favore di quello (o di quelli) che vanti(no) il più elevato diritto poziore; va da sé che, in presenza di più creditori aventi diritto di pari grado, la condanna andrà disposta a beneficio di tutti costoro, in misura proporzionale all’entità dei rispettivi crediti rimasti insoddisfatti. Alla luce di ciò, l’accertamento demandato al giudice dell’esecuzione non può essere condotto prima della distribuzione, giacché in precedenza non è possibile avere contezza della misura in cui sono rimasti soddisfatti i creditori. Se questi ultimi, all’esito del riparto, nulla hanno più a pretendere nei confronti del debitore in forza del titolo esecutivo azionato, viene a mancare in radice la categoria dei soggetti beneficiari della condanna alla quale si riferisce la disposizione di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., che non potrà quindi essere pronunciata. Secondo la Corte di cassazione, infatti, la nozione di creditore non può essere dilatata sino a comprendere un soggetto – il debitore esecutato – che creditore non è e che non diventa tale nemmeno nella fase distributiva, quand’anche sia prevista la consegna, in suo favore, di quanto sopravanza dal riparto del ricavato dalla liquidazione del bene. Sotto questo profilo, viene giustamente rilevato che, ogni volta che la legge prevede l’attribuzione di somme rivenienti dalla vendita coattiva al debitore, non si verifica alcuna sua immutazione soggettiva, rimanendo egli sempre soggetto passivo dell’esecuzione: durante tutto il corso del processo di espropriazione forzata, infatti, resta in capo a lui la titolarità del diritto sull’immobile pignorato – fino alla pronuncia del decreto di trasferimento – prima e del ricavato dalla vendita – su cui si trasferisce il vincolo derivante dal pignoramento – poi, fino all’approvazione del progetto di distribuzione che assegna a ciascun creditore quanto di sua spettanza. In tale peculiare forma di consegna o di restituzione, pertanto, non può scorgersi una distribuzione che faccia assurgere il debitore a creditore, sia pure sui generis. Infine, viene evidenziato che la condanna dell’aggiudicatario si pone in rapporto a un suo inadempimento colpevole, che funge da nesso eziologico rispetto al provvedimento che il giudice dell’esecuzione è tenuto a pronunciare, avente, a propria volta, lo scopo di risarcire un danno conseguente alla violazione di un obbligo inserito nella serie procedimentale che caratterizza il processo esecutivo. La condanna in parola, pertanto, può configurarsi solo in favore di chi vanta l’interesse a presidio del quale tale processo è funzionale, vale a dire i creditori dell’esecutato, che mirano, in questo modo, a ottenere la realizzazione coattiva del comando scolpito nel titolo esecutivo: ragione per cui l’interesse dell’esecutato al massimo effetto esdebitatorio è tutelato in via indiretta e di riflesso, non potendo essere equiparato ovvero omologato a quello che fa capo ai suoi creditori. In altri termini, scopo del processo di espropriazione forzata non è quello di dare al debitore quanto più possibile, ma di soddisfare nella maggiore misura possibile il credito portato nel titolo esecutivo o ammesso all’intervento. Per questa ragione, come precisato dalla Corte di cassazione, se è vero che la condotta inadempiente dell’aggiudicatario può essere fonte di danno anche per il debitore, sotto il profilo del minore valore realizzato dalla vendita coattiva del bene, questa lesione non può trovare ristoro all’interno del processo esecutivo, attraverso gli strumenti – tra i quali rientra pure il decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. – che, per scelta normativa, restano riservati ai creditori, quali titolari esclusivi dell’interesse ad agire in via esecutiva e di una posizione irriducibilmente distinta e qualificata rispetto a quella del debitore che subisce l’espropriazione. |