Buca sul marciapiede e condotta del pedone: niente risarcimento

La Redazione
11 Marzo 2026

La Cassazione ribadisce i criteri di accertamento della responsabilità del custode per danni da cose in custodia. Quando il pericolo è percepibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, la condotta del danneggiato può integrare caso fortuito ed escludere la responsabilità dell’ente pubblico proprietario della strada.

Con l’ordinanza n. 4335 del 26 febbraio 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti da difetti del manto stradale o del marciapiede, soffermandosi sul ruolo causale della condotta del danneggiato e sulla configurabilità del caso fortuito.

La vicenda trae origine dalla caduta di un pedone, avvenuta nel 2012 ad Avellino, causata da una buca presente sul marciapiede. Il danneggiato aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che l’insidia non fosse visibile in quanto coperta da fogli di giornale. Sia il Tribunale di Avellino sia la Corte d’appello di Napoli avevano tuttavia rigettato la domanda risarcitoria.

Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che la buca, pur di dimensioni ridotte, risultava facilmente percepibile per la differenza cromatica tra il fondo in cemento e le mattonelle del marciapiede, oltre che per la presenza di illuminazione pubblica nelle immediate vicinanze. Inoltre, il pedone si trovava a percorrere il margine estremo del marciapiede perché intento ad attraversare la strada in un punto non consentito, nonostante la presenza di strisce pedonali a breve distanza.

Secondo la Cassazione, tale ricostruzione integra un accertamento di fatto circa la condotta colposa della vittima, idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il Collegio richiama il consolidato orientamento inaugurato dalle sentenze “gemelle” n. 2481 e 2482 del 2018, poi ribadito da numerose decisioni successive, secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia, non assume rilievo la prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode. Ciò che rileva, piuttosto, è la prevedibilità e superabilità del pericolo da parte del danneggiato mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente prudente.

Quando la situazione di pericolo sia facilmente percepibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, il danno non può dirsi causato dalla cosa, che degrada a mera occasione dell’evento dannoso, con conseguente configurabilità del caso fortuito.

Nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto che la condotta del pedone, il quale aveva scelto di transitare sul bordo del marciapiede per attraversare la strada in un punto non consentito, costituisse fattore causale esclusivo dell’evento lesivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

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