Difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza-documento
10 Marzo 2026
La vera e propria sentenza, quale risultato della deliberazione del giudice, è rappresentata dal dispositivo, scritto e firmato dal Presidente dal Collegio o dal Pretore, letto in udienza e unito agli atti. Pertanto, in caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto dell’originale della sentenza, va attribuita prevalenza al primo, poiché il secondo ne costituisce una pura e semplice trascrizione, con conseguente rettifica della sentenza (Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2004, n. 47466). Con la lettura del dispositivo in udienza, che estrinseca la volontà del giudice, la fase deliberativa è definitivamente conclusa e, pertanto, il dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata altro non deve essere che la fedele trascrizione di quello letto in udienza. In proposito risulta pertinente il principio della distinzione fra «sentenza decisione» e «sentenza documento» affermato dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 14978) e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici in tema di capacità del giudice (Cass. pen., sez. III, 12 settembre 2019, n. 46929) e di ricusazione (Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 2023, n. 8962), nonché nuovamente richiamato dalle Sezioni Unite nella recentissima pronuncia con la quale si è affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 c.p.p., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2025, n. 38306). Coerentemente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, proprio per la prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato nella sentenza-documento, il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2024, n. 29079; Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 2023, n. 19765). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto la difformità non sanabile in quanto in motivazione la Corte ha inteso giustificare la determinazione della pena finale indicata nel dispositivo della sentenza- documento, esprimendo così un chiaro e inammissibile ripensamento rispetto alla decisione consacrata nel dispositivo letto in udienza, nel quale risultavano anche la sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea, nonché la revoca della pena accessoria della interdizione legale, statuizioni non più riportate nel dispositivo della sentenza depositata. |