La babysitter: una spesa ordinaria o straordinaria?

04 Marzo 2026

La Corte di Cassazione è stata chiamata ad interrogarsi in merito alle spese ordinarie e straordinarie. Nel caso di specie la spesa interessata è stata quella per la babysitter. In seguito ad un’attenta disamina delle tipologie di spese e alla loro distinzione, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato l’appartenenza della predetta spesa tra quelle straordinarie, ponendosi in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai ben consolidato.

Massima

In caso di separazione personale dei coniugi, la spesa per la baby-sitter, essendo afferente tanto all’organizzazione della vita familiare quanto alla gestione del minore, è riconducibile tra le spese straordinarie per la sua imprevedibilità e rilevanza. Per tale motivo non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell’altro coniuge ed è suscettibile di rimborso tramite autonomo giudizio.

Il caso

Tizio e Caia chiedevano al Tribunale di Trento la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito a carico di Tizio. All’esito del giudizio, veniva stabilito l’affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e il versamento mensile da parte del padre di un assegno di mantenimento pari ad  euro 850,00 a favore del minore.

Nel 2025, la Corte territoriale rigettava l’appello di Tizio, ritenendo comprovato, sulla base di prove testimoniali e documentali, l’addebito della separazione. Veniva confermato, inoltre, il collocamento del minore presso la madre, con la motivazione che fino all’età di 10 anni, lo stesso, aveva convissuto con quest’ultima a causa della variabilità del luogo di lavoro del padre. I giudici di secondo grado confermavano anche l’ammontare dell’assegno di mantenimento poiché proporzionato al reddito del padre, qualificando, inoltre, il servizio di babysitter tra le spese straordinarie.

Avverso la sentenza di secondo grado, Tizio ricorreva in Cassazione.

La questione

Il caso in esame solleva la seguente questione: la spesa relativa all’impiego di una baby-sitter per la gestione quotidiana del minore, che pur manifestandosi con una certa frequenza non è prevedibile, deve essere considerata tra le spese straordinarie o tra quelle integranti l’assegno di mantenimento?

Le soluzioni giuridiche

Da sempre la Giurisprudenza presta particolare attenzione alle spese sostenute per il mantenimento dei figli.
Ai sensi dell’art. 316-bis c.c., infatti, il Giudice, in seguito ad una separazione, stabilisce un assegno di mantenimento mensile a carico del genitore non collocatario che viene determinato sulla base della capacità reddituale di quest’ultimo e al soddisfacimento delle esigenze della prole. All’interno di esso sono comprese le c.d. spese ordinarie, mentre le altre, che più comunemente vengono definite, straordinarie, sono generalmente ripartite nella misura del 50% o secondo quanto stabilito dal giudice o da un accordo tra le parti.

La sentenza in commento ha fornito una risposta dirimente ad un interrogativo particolarmente importante, relativamente alla spesa per il servizio di babysitter, ad oggi ricorrentemente sostenuta dalle famiglie. I Giudici di Piazza Cavour, dopo un’attenta disamina e distinzione tra le tipologie di spese, hanno ritenuto di ricondurre tale spesa nel novero di quelle straordinarie, ponendo una suddivisione puntuale tra gli esborsi destinati al soddisfacimento dei bisogni della prole e certi nel loro ripetersi azionabili previa allegazione idonea a dimostrarne certezza, liquidità ed esigibilità, da quelli imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che, invece, richiedono un’autonoma azione di accertamento per il rimborso.

Secondo la Corte, la spesa sostenuta per il servizio di babysitter, pur manifestandosi con una certa frequenza deve essere ritenuta, quindi, come spesa straordinaria poiché non rientrante nell’ordinaria prevedibilità e, pertanto, non suscettibile di una preventiva autorizzazione in quanto finalizzata ai bisogni quotidiani del minore.

Ciò premesso, il genitore che ha sostenuto il predetto esborso, ha la piena facoltà di chiederne il rimborso parziale in un autonomo giudizio essendo, la spesa, stata svolta nell’ambito dell’organizzazione della vita familiare e nella gestione della prole.

Osservazioni

L’ordinanza in esame segue un orientamento, ormai, costante della Giurisprudenza in materia di mantenimento dei figli, le cui spese costituiscono da sempre una delle principali cause di conflitto tra i genitori.
La gestione di queste, infatti, richiede un approccio sempre orientato al rispetto del c.d. Best Interest of the child.

Gli Ermellini hanno, difatti, confermato che una spesa comune e apparentemente di semplice gestione, quale quella del servizio di babysitter, debba essere reputata una spesa straordinaria a tutti gli effetti che non necessita di una preventiva autorizzazione garantendo, in tale modo, una tutela equilibrata per il genitore anticipatario e per il figlio.

Nella gestione delle predette spese si rende, quindi, indispensabile uno spiccato senso di responsabilità e trasparenza, il cui fondamento risiede in informazioni chiare e ben dettagliate. Nonostante, a tal fine, siano presenti su tutto il territorio nazionale, numerosi protocolli locali finalizzati alla regolamentazione della gestione delle spese per il mantenimento dei figli, una spesa così particolare come quella in oggetto, in assenza di specifiche indicazioni, deve essere ricondotta tra le spese straordinarie.

Ma v’è di più in quanto la spesa per il servizio di babysitter ha sempre destato numerosi dubbi in giurisprudenza. Con la Sentenza n. 4388 del 10 febbraio 2022, la Cassazione aveva ritenuto tale spesa come ordinaria essendo totalmente priva di ogni carattere di straordinarietà e perché certa e prevedibile nel suo ripetersi. Poiché la spesa era stata effettuata sulla base del protocollo vigente, se ne disponeva il rimborso nella misura in esso previsto. Ciò, naturalmente ha indotto a rafforzare il valore dei protocolli locali e a far desumere che il carattere della “prevedibilità” della spesa non basti per collocarla nel novero delle ordinarie. Il dato che realmente fa la differenza è, quindi, se tale spesa sia effettivamente utile alla gestione familiare e, pertanto, la sua rilevanza.

Non va dimenticato, tuttavia, che alla base delle spese finalizzate al mantenimento dei figli, siano esse ordinarie o straordinarie, si rinviene il c.d. “criterio di proporzionalità” espresso dall’art. 337-ter c.c., in forza del quale i genitori devono poter contribuire secondo il proprio reddito e capacità lavorativa. Su tali presupposti si colloca l’ordinanza Cass. n. 34458/2025, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno posto l’accento sulla bidimensionalità dell’obbligo al mantenimento fondato, per l’appunto, sull’eguaglianza dei figli e la predetta proporzionalità dei genitori.

In tale solco interpretativo si inserisce anche l’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione  n. 19288/2025, che evidenzia come il “criterio di proporzionalità” debba essere interpretato in senso dinamico. Esso necessita, quindi, di essere plasmato e modellato sulla base delle esigenze del nucleo familiare e, soprattutto, delle condizioni patrimoniali dei genitori, sì da bilanciare le esigenze dei figli con le capacità economiche degli stessi. Così facendo, infatti, vengono in rilievo diversi fattori tra loro interconnessi: le esigenze dei figli, il tenore di vita da loro goduto, i tempi di permanenza con entrambi i genitori e le risorse economiche disponibili, nonché il tempo che essi dedicano alla cura della prole. Tutti parametri che vengono considerati in caso di separazione, volti a garantire ai figli tutela in quanto a mantenimento, educazione ed assistenza.

Il principio di proporzionalità, pertanto, necessita della comparazione tra le capacità economiche di entrambi i genitori, per poter modulare l’assegno di mantenimento periodico in favore dei figli minori, o maggiori non economicamente autosufficienti, ponendo particolare attenzione a tutti i casi in cui uno dei genitori versi in una situazione economica più debole rispetto all’altro.

L’esecuzione del predetto obbligo di mantenimento, all’interno del quale si collocano sistematicamente le spese ordinarie e straordinarie, può condurre facilmente a situazioni controverse. Per tale motivo la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito i confini tra le due tipologie di spese individuando alcuni criteri.

Oltre a quanto fin qui esposto, infatti, le spese ordinarie sono generalmente finalizzate a soddisfare le esigenze quotidiane della prole come alimentazione, istruzione di base e abbigliamento; al contrario, le spese straordinarie hanno riguardo a bisogni eccezionali ed imprevedibili che non rientrano nella normale quotidianità dei figli e che possono incidere in modo rilevante anche sulle risorse economiche dei genitori.

Secondo un orientamento dottrinale molto rigoroso e seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, non sono da confondere le spese straordinarie con le spese ordinarie e, pertanto, ricomprese nell’assegno di mantenimento. Esse, infatti, non sono soggette a versamento periodico, ma sono rimborsate al genitore che le ha, effettivamente, sostenute e devono vertere su costi documentati e certi. Sulla scorta di ciò viene naturale dedurre che, nella distinzione tra le due tipologie di spese, ha una rilevanza fondamentale la loro natura e non la categoria. Deve, infatti, trattarsi di una spesa che non può essere prevista, che sia rilevante e che non faccia parte della normale routine familiare.

In conclusione, la pronuncia ivi esaminata ha evidenziato che identificare correttamente le spese straordinarie, non è un mero esercizio contabile, ma un importante strumento giuridico volto a garantire il benessere dei minori.

M. Sesta, Manuale di Diritto di Famiglia, CEDAM, 2016, 311;

M. Rovacchi, Le spese ordinarie e straordinarie per i figli, Giuffrè, 2018, 7.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.