Revocazione in materia di separazione con addebito e limiti all’errore di fatto

La Redazione
11 Marzo 2026

Nel contesto della separazione personale con addebito, la revocazione ex  artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. non può essere usata per riaprire il giudizio sulle condotte coniugali e sulle prove, essendo ammessa solo per sviste percettive evidenti riguardanti atti interni al giudizio di legittimità.

In materia di separazione personale dei coniugi con addebito, il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. artt. 391-bis c.p.c.395 n. 4 c.p.c. è inammissibile quando le doglianze, pur dedotte come errori di fatto, mirano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento delle violazioni dei doveri coniugali (quali condotte violente o gravemente lesive) e la valutazione delle prove operate nei gradi di merito. L’errore revocatorio rilevante deve consistere in una svista percettiva immediata, obiettiva e decisiva, emergente dal solo raffronto tra la decisione di legittimità e gli atti interni a quel giudizio, restando escluse le censure che sollecitano una nuova delibazione del complessivo assetto dei rapporti familiari già esaminato e definito.

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