Riforma del condominio: le novità del disegno di legge presentato in Senato

La Redazione
12 Marzo 2026

Viene proposta una riforma che veda il condominio non solo come complesso di beni materiali ed interessi economici, ma anche come luogo dove la gran parte dei cittadini si trova a vivere e lavorare. 

Il nuovo disegno di legge n. 1816, comunicato alla presidenza il 24 febbraio 2026 e pubblicato il 10 marzo 2026, riguarda le “Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici”.

Secondo quanto riportato dalla relazione accompagnatoria della proposta in oggetto, a distanza di più di dieci anni dall’entrata in vigore della l. n. 2020/2012, sono state riscontrate varie criticità, al cui superamento si intende dare attuazione.  Tra le principali novità:

  • la pubblicazione online dell’estratto conto del conto corrente condominiale entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre;
  • la responsabilità dell’amministratore e il relativo esonero laddove dimostri di non aver potuto ottemperare ai propri obblighi a causa della morosità dei condomini;
  • la riduzione della maggioranza richiesta per l’approvazione di interventi obbligatori per legge, quali quelli finalizzati ad ottenere il certificato di prevenzione degli incendi;
  • l’obbligatorietà della polizza condominiale per perimento parziale o totale dell’edificio e della responsabilità civile verso terzi;
  • la sospensione per il condomino moroso[MT1]  in caso di morosità che si sia protratta per un semestre, sulla base dello scadenzario delle rate deliberato dall’assemblea dei condomini, della a fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, indipendentemente dalla natura del servizio;
  • in caso di subentro, il condomino resta obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all’esercizio incorso e ai due esercizi precedenti. L’acquirente, in sede di atto di compravendita, deve previamente ricevere, per il tramite del notaio rogante, la dichiarazione dell’amministratore di condominio attestante la morosità relativa ai due esercizi precedenti;
  • le sanzioni in caso di infrazioni al regolamento condominiale, prevedendo che il condomino sia responsabile delle infrazioni commesse dai propri aventi causa a qualsiasi titolo.

Previsti anche, per l’amministratore, il requisito del conseguimento della certificazione UNI 10801:2024, qualora vengano amministrati edifici con bilanci di esercizio superiori a 100.000 euro, o stabili costituiti da più di cinquanta unità immobiliari. Inoltre, viene eliminata la possibilità per l’amministratore nominato tra i condomini dello stabile di essere eletto senza i necessari requisiti di formazione e aggiornamento. Ulteriori aspetti rilevanti riguardano a la possibilità, a fronte del già esistente divieto per l’amministratore di ricevere delega, di essere designato rappresentante all’assemblea del supercondominio. Quanto alla locazione: il conduttore risponderà in solido con il proprietario delle spese relative ai servizi e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Infine, le spese condominiali divengono prededucibili anche nelle procedure di espropriazione individuale; inoltre, i costi sostenuti dai condomini per il pagamento del compenso dell’amministratore divengono detraibili fiscalmente.

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