Sinteticità e chiarezza nel ricorso per cassazione alla luce dei recenti orientamenti di legittimità

12 Marzo 2026

La sentenza in esame si colloca nel solco di una giurisprudenza di legittimità sempre più attenta al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, in linea con la recente riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia).

Massima

La violazione dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110/2023 si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

Il caso

Il Fallimento di una società a responsabilità limitata aveva convenuto in giudizio dinnanzi al giudice di primo grado una persona ritenuta amministratore di fatto della società, unitamente agli amministratori di diritto in carica e cessati, oltre che ai membri del collegio sindacale (nei cui confronti la domanda veniva successivamente rinunciata), per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del capitale sociale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando in solido i convenuti. La Corte d’appello territorialmente competente aveva confermato la decisione, ritenendo provata la qualifica di amministratore di fatto sulla base di condotte sistematiche e non occasionali. Il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 2639 c.c., malgoverno delle prove e omesso esame di fatti decisivi. Gli altri intimati, benché ritualmente evocati, non si erano costituiti dinnanzi al giudice di legittimità.

La questione

Quali sono i presupposti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto e sulla rilevanza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, del rispetto dei limiti dimensionali e dei requisiti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione, con la decisione in esame, ha respinto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti di chiarezza, ed ha partitamente esaminato, e respinto, i motivi di gravame. In particolare, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso in punto di apparenza della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi qualificanti il rapporto di amministratore di fatto. Ha dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione di legge e al malgoverno delle prove, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio della «doppia conforme» e per la natura delle censure, non riconducibili ai vizi deducibili in sede di legittimità.

Per quanto più di interesse, la Corte di cassazione ha, inoltre, ai fini della determinazione delle spese di lite, rilevato che il ricorso non rispettava i limiti dimensionali previsti dal d.m. n 110/2023, risultando prolisso e non conforme ai requisiti di chiarezza e sinteticità, con conseguente applicazione dei parametri nei valori massimi dello scaglione di riferimento.

Osservazioni

La sentenza in esame si colloca nel solco di una giurisprudenza di legittimità sempre più attenta al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, in linea con le recenti riforme del processo civile (d.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia) e con la disciplina attuativa dettata dal d.m. n. 110/2023.

In particolare, osserva il collegio che il d.m. n. 110/2023 è attuativo dell'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell'art. 121 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

La modifica normativa tiene conto, da un lato - come indicato nella Relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 149/2022 - delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall'altro dell'elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass. civ. n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo... e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».

Il d.m. n. 110/2023 dispone all'art. 3, comma 1 che l'atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell'atto a esse successive a termini dell'art. 4 d.m. cit.

La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 d.m. cit.).

Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, d.m. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione del 1 marzo 2023, emanato all'atto dell'entrata in vigore della norma primaria.

Nella decisione che si appunta, il giudice della nomofilachia evidenzia come la violazione dei limiti dimensionali degli atti, oltre a costituire un mero vizio formale, incide in modo sostanziale sull’effettività della tutela giurisdizionale, sulla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e sul principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice.

In particolare, la decisione valorizza il ruolo del giudice di legittimità quale garante non solo della corretta applicazione della legge, ma anche della qualità degli atti processuali, richiamando la funzione deflattiva e ordinatrice delle regole di redazione degli atti (Cass. civ, sez. un., n. 37552/2021; Cass. civ. n. 8425/2020).

In altri termini, quindi, ciò che conta è la comprensione del contenuto della censura: se essa risulta compresa, la Corte dovrà ritenerla espressa in modo chiaro e sintetico; se essa non risulta compresa, la Corte dovrà limitarsi a prendere atto di tale incomprensibilità, che può solo derivare dal difetto di chiarezza e specificità.

La Corte ribadisce che la violazione dei limiti dimensionali, se accompagnata da una esposizione oscura o prolissa dei fatti e delle censure, può condurre all’inammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione dei massimi parametri nella liquidazione delle spese, in ragione della lesione del principio di leale collaborazione processuale (art. 46 disp. att. c.p.c.).

Osserva il giudice di legittimità che la violazione dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., n. 37552/2021).

Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al d.m. n. 110/2023 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, cit. (Cass. civ. n. 27552/2025Cass. civ. n. 32405/2024Cass. civ. n. 32228/2024Cass. civ. n. 7600/2023). Il d.m. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

Nella specie, il format del ricorso per cassazione non aveva rispettato il precetto dell'art. 46 disp. att. c.p.c. e aveva quindi violato il d.m. n. 110/2023, essendo strutturato - tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 d.m. cit. - su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 d.m. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile anche in ordine ai motivi di impugnazione spesi nel merito.

Per tali motivi, è stato ritenuto opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l'inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.

La sentenza offre, inoltre, uno spunto di riflessione sulle ricadute pratiche delle nuove regole di redazione degli atti processuali: la necessità di sintesi e chiarezza non si traduce in una compressione del diritto di difesa, ma in una valorizzazione della qualità dell’argomentazione giuridica, funzionale a garantire un processo più efficiente e una decisione più tempestiva. In tale prospettiva, la pronuncia si pone come monito per gli operatori del diritto, chiamati a coniugare completezza e sintesi nella redazione degli atti, nel rispetto delle regole formali e sostanziali che presidiano il giusto processo.

Infine, la decisione si segnala per la puntuale applicazione dei nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali (d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022), in caso di violazione dei limiti dimensionali, e per il richiamo al principio secondo cui la funzione deflattiva delle regole di redazione degli atti processuali costituisce presidio di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Per vero, l’odierna statuizione della corte di cassazione ci consente anche di operare un raffronto tra il sistema processuale civile e quello amministrativo, ove, in formulazione differente esiste una analoga previsione normativa, e di rilevare che anche in tale ambito la soluzione adottata sia simile e in quale modo sovrapponibile a quella oggi scelta dal giudice della nomofilachia.

Una riflessione si impone. Deve rilevarsi come il tema nell’ambito del processo civile si sia dipanato diversamente rispetto alla analoga questione affrontata nel processo amministrativo.

Invero, infatti, mentre la giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto ha affrontato il tema nell’ottica della sanzione dell’inammissibilità tout court dell’intero atto difensivo e quindi lambendo senza affrontare la questione dei limiti dimensionali quale condizione dell'azione o vizio sui generis degli atti processuali, la giurisprudenza amministrativa – posto, peraltro, come già anticipato la diversità del dato normativo di cui all’art. 13-ter, comma 5, disp att. c.p.a. – ha invece posto il tema interrogandosi sulla utilizzabilità delle difese che superino il limite fissato dalla legge.

Nel nostro caso infatti, come già visto, la Corte di cassazione ha risolto la questione reputando che il ricorso fosse già inammissibile per altro verso (e per così dire rispetto alla formulazione dei singoli motivi di gravame) ed applicando la sanzione in esame solo sotto il profilo della liquidazione delle spese.

Nel sistema amministrativo, l’Adunanza Plenaria n. 3/2025, nel rispondere, per vero, solo in parte ai quesiti proposti con ordinanza n. 352 del 2025, per quanto di interesse, ha finito per sposare una soluzione analoga a quella oggi esaminata dalla Corte di Cassazione ossia reputare ammissibile l’atto di gravame ma sanzionabile la condotta sotto il profilo della sanzione espressamente prevista dalla disposizione processuale amministrativa (in sostanza un meccanismo analogo a quello processuale civile relativo alle spese di lite).

L'Adunanza plenaria citata come la sentenza in commento sembra suggerire una soluzione sanzionatoria piuttosto che di inammissibilità in rito, pur se essa non è esclusa.

La notevole latitudine che paiono assumere le prerogative del giudice in ordine alle conseguenze da ricondurre al superamento dei limiti dimensionali consiglia però ulteriori elaborazioni sulla questione.

Riferimenti

Succio, Chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione e sua connessione con i dati di fatto processuali, IUS processo civile, 25 agosto 2025.

Caputi, Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali, IUS processo amministrativo, 17 luglio 2025.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.