Vizio di omessa pronuncia e distinzione dal c.d. rigetto implicito
12 Marzo 2026
Il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di pronuncia su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto (ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 18212/2020). Secondo l’autorevole insegnamento della Suprema Corte, inoltre, è necessario distinguere il vizio di omessa pronuncia dall’ipotesi del c.d. rigetto implicito, per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. civ., sent., n. 4451/2020). |