Litisconsorzio necessario per la costituzione della rendita vitalizia
10 Marzo 2026
Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, comma 5, l. n. 1338/1962, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica, la vocatio in ius deve essere effettuata rispetto al datore e all’Ente previdenziale, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario; ciò trova giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali del ricorso, poiché l’interesse del lavorator si sostanzia nella realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa, con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica. A questo devono aggiungersi l’interesse dell’Ente previdenziale a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e l’interesse datoriale a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. Le stesse esigenze sostanziali sussistono qualora, come nel caso di specie, il lavoratore abbia agito - prima ancora che in via surrogatoria nei confronti dell’INPS - contro il datore di lavoro per costringerlo al versamento della riserva matematica e costituire in tal modo la rendita. Infatti, le richieste avanzate per la costituzione della rendita vitalizia devono, senza alcuna distinzione, essere necessariamente esperite nei confronti sia dell’Ente previdenziale che del datore di lavoro, poiché non si tratta di una domanda risarcitoria, conservando essa la propria natura costitutiva. (Cfr.: Cass., sez. lav., n. 22 dicembre 2025, n. 33461). |