Definizione agevolata della lite fiscale e contributi INPS: l’accertamento tributario resta vincolante
12 Marzo 2026
Con l’ordinanza 8 marzo 2026, n. 5224, la Corte di cassazione, sezione lavoro, è tornata a pronunciarsi sugli effetti della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 sull’obbligazione contributiva previdenziale calcolata a percentuale sul reddito. La controversia tra INPS e una contribuente riguardava l’opposizione ad avviso di addebito per contributi 2005, fondato su un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva rideterminato in aumento il reddito dichiarato. Tale accertamento era stato oggetto di definizione agevolata della lite tributaria. Il Tribunale di Isernia prima, e la Corte d’appello di Campobasso poi, avevano accolto l’opposizione, ritenendo che la definizione concordata avesse “caducato” l’accertamento fiscale, con conseguente venir meno del presupposto della pretesa contributiva e con onere probatorio pieno in capo all’INPS sul maggior reddito. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della disciplina in tema di versamenti unitari, dichiarazioni e controlli automatizzati, nonché dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011. La Suprema Corte, richiamando il precedente orientamento (Cass. 20 agosto 2019, n. 21541; Cass. 23 luglio 2025, n. 20950), ha affermato che la definizione agevolata della lite fiscale non incide sul contenuto dell’avviso di accertamento, che conserva efficacia ai fini extrafiscali, inclusa la determinazione dei contributi INPS a percentuale sul reddito. L’accertamento tributario, elaborato mediante parametri matematici volti all’emersione di redditi non dichiarati, ha portata presuntiva idonea a fondare la pretesa contributiva, salvo che il contribuente offra specifica resistenza, con contestazioni puntuali e prove contrarie. In mancanza di tale resistenza, l’atto di accertamento è sufficiente a rendere definitivo il fatto impositivo anche sul piano previdenziale. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello, rinviando al giudice di merito perché si uniformi a tale principio di diritto e verifichi se la contribuente abbia effettivamente contrastato l’accertamento del maggior reddito. |