Aliquota IVA dei dispositivi medici e gli integratori alimentari
12 Marzo 2026
Per stabilire se le vendite di dispositivi medici e integratori alimentari debbano scontare l’aliquota ordinaria ex art. 16 d.P.R. 633/1972, ovvero quella ridotta del 10%, la Corte delinea, in primo luogo, il quadro normativo: «va fatto riferimento anzitutto alla tabella A della parte III allegata al d.P.R. 633/1972 (cd. decreto iva), che comprende tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10% al n. 114 “medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” e, al n. 80, “le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”». Precisa la Corte che «il n. 80 è stato modificato, con decorrenza dal 17/12/2023, facendo rientrare fra i prodotti soggetti all'iva ridotta al 10% anche gli integratori sotto forma di sciroppi. Peraltro, il d.l. 145/2023, conv. con modifiche dalla legge 191/2023, ha espressamente limitato la riduzione d'imposta alle preparazioni alimentari “... classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del Reg. CEE 2658/87”». Nel caso di specie, in forza di tali disposizioni, l'Amministrazione finanziaria aveva negato l’applicazione dell'aliquota iva ridotta del 10% ritenendo che essa necessitasse di una preventiva valutazione tecnica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondata sull'analisi della composizione dei singoli prodotti e che tale parere avrebbe dovuto essere richiesto, mediante interpello, da parte del contribuente, il quale poteva in questo modo mettersi al riparo da eventuali contestazioni dell'Ufficio, adeguandosi alla valutazione dell'Organismo interpellato. Osserva la Corte che «la richiesta di un preventivo parere tecnico pacificamente non era prevista dalle disposizioni normative in materia, e pertanto non poteva essere ritenuta necessaria ai fini della legittimità della applicazione dell'imposta in misura ridotta. Certamente avrebbe potuto sembrare opportuna una preventiva valutazione tecnica dei singoli prodotti per accertarne l'idoneità al beneficio fiscale, ma, si ripete, un tale adempimento non poteva essere considerato obbligatorio e pertanto l'omessa esecuzione dello stesso è priva di valenza decisoria». Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i prodotti commercializzati dalla ricorrente fossero riconducibili ai suddetti numeri 80 e 114 di cui all'allegato del DPR 633/72 con conseguente riconoscimento del diritto all'aliquota iva del 10%. Merita segnalare, tuttavia, che nella regolazione delle spese del giudizio la Corte ha tenuto conto della mancata «preventiva valutazione tecnica dei singoli prodotti per accertarne l'idoneità al beneficio fiscale» ravvisando, nella poco prudente condotta omissiva della ricorrente, la probabile origine del contenzioso all'esame della Corte. Pertanto, dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio. |