Art. 1892 c.c. e dovere informativo dell’assicurato: tra uberrima bona fides e percezione del rischio
17 Marzo 2026
Massima «In tema di contratto di assicurazione, l’art. 1892 c.c. impone all’assicurato un obbligo di uberrima buona fede, che comprende il dovere di riferire all’assicuratore tutte le circostanze rilevanti per la valutazione del rischio, anche quando egli ne abbia soltanto percezione, notizia o conoscenza potenziale. Ne consegue che la clausola che subordina l’operatività della garanzia alla duplice condizione della mancata ricezione di richieste risarcitorie e della mancata percezione, notizia o conoscenza dei presupposti della responsabilità dell’assicurato attribuisce autonoma e distinta rilevanza a tale seconda condizione, imponendo una separata verifica della stessa ai fini dell’effettiva copertura». Il caso A seguito del decesso di F.F., avvenuto l’8 giugno 2012, dopo un intervento chirurgico di riparazione e reinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti del paziente citarono in giudizio la Casa di Cura “ALFA” S.r.l. e i membri dell’équipe medica che avevano eseguito l’operazione, tra cui il chirurgo G.G. e l’anestesista A.A., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. La Casa di Cura chiese e ottenne di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa BETA; a loro volta, gli altri sanitari chiesero la manleva nei confronti delle rispettive compagnie, tra cui DELTA. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Pavia riconobbe la responsabilità esclusiva dell’anestesista A.A. e lo condannò al risarcimento dei danni verso i familiari del paziente, ponendo tuttavia tale obbligo, in forza della domanda di manleva, a carico dell’assicurazione DELTA. DELTA propose appello, contestando l’operatività della copertura assicurativa sulla base delle dichiarazioni e condizioni previste in polizza; la Corte d’Appello di Milano respinse il gravame e confermò la decisione di primo grado, sotto il profilo relativo alla manleva, ritenendo che ad escludere l’operatività della garanzia assicurativa – prevista da una polizza “on claims made” conclusa dal dott. A.A. (sette giorni dopo il decesso del paziente), non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 c.c., escludendo la Corte territoriale che l’assicurato si fosse reso inadempiente all’obbligo di riferire, al momento della conclusione della polizza, circostanti rilevanti che, se correttamente riferite, avrebbero indotto la Compagnia DELTA a non stipulare il contratto, ovvero a stipularlo a condizioni diverse. Alla data di stipula della polizza assicurativa con DELTA, il 15 giugno 2012, il dott. A.A. non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. F.F. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012. Ciò risultava dirimente, a parere della Corte, nonostante il fatto che ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione, per i fatti anteriori alla stipula della polizza (come nella fattispecie in esame), l'assicurazione era stata contratta esclusivamente per le responsabilità per le quali l'assicurato «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e che questi non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o del comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa». La compagnia assicurativa propose ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo relativo all’applicazione dell’art. 1892 c.c. e alla valutazione delle dichiarazioni rese in occasione della stipula della polizza. Secondo la ricorrente, in un caso di responsabilità civile medica, il medico che sappia – o anche solo abbia motivi di ritenere – di avere provocato un danno ad un paziente è già tenuto, in virtù dell’art. 1892 c.c., a comunicarlo all’assicuratore. Tale circostanza, infatti, assolutamente rilevante nelle polizze con efficacia retroattiva (claims made), comporta un preciso obbligo precontrattuale di informazione, fondato sui principi di correttezza e buona fede. Tutto ciò a prescindere, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale, dall'avere egli già ricevuto la richiesta di risarcimento del preteso danneggiato, ovvero già avuto conoscenza dell'accertamento da parte di terzi professionisti di una sua responsabilità risarcitoria. A.A. resistette con controricorso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Le altre parti rimasero solo intimate. Il procedimento pervenne così dinanzi alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. La questione La questione esaminata dalla Corte è la seguente: se ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa, l’assicurato sia tenuto – in forza dell’art. 1892 c.c. e della regola di uberrima buona fede – a dichiarare all’assicuratore non solo i fatti già contestati o le richieste risarcitorie ricevute, ma anche la semplice percezione o sospetto dell’esistenza di circostanze potenzialmente idonee a fondare una responsabilità. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, risolve positivamente la questione, giudicando fondato il motivo di ricorso dell’assicuratore, richiamando quanto di recente affermato con altra propria ordinanza (Cass. Sez. 3. Ord. 6 febbraio 2025, n. 3010) e riaffermando che l'art. 1892 c.c. è «espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l' intensità del rischio e fissare il relativo premio", di talché "la reticenza gravemente colposa dell'assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery", e ciò perché siffatto onere "discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto – essendo preordinato a garantire l'equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell' interesse dell' intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore». Infatti, continua la Corte, poiché l’assicuratore non conosce direttamente il rischio che si assume, deve necessariamente fare affidamento sulle informazioni fornite dal contraente. L’unico soggetto in grado di descrivere correttamente le circostanze rilevanti è, appunto, l’assicurato, e l’assicuratore può legittimamente confidare nelle sue dichiarazioni senza essere tenuto a svolgere ulteriori verifiche. Ne consegue che l’assicuratore non ha né l’onere di mettere in dubbio la sincerità dell’assicurato, né quello di indagare su eventuali reticenze al momento della stipula. Come si desume, tra gli altri, dagli artt. 1892 e 1909 c.c., che nel prevedere la perdita o la riduzione dell’indennizzo per inesatta rappresentazione del rischio, non subordinano in alcun modo tale conseguenza all’effettuazione di indagini preventive da parte dell’assicuratore. Lo stesso vale per l’art. 1898 c.c. ove, anche in caso di aggravamento del rischio, l’obbligo di informare ricade sull’assicurato, non sull’assicuratore. È dunque in tale contesto – in cui l’obbligo di uberrima bona fides impone all’assicurato di comunicare tutte le circostanze rilevanti per la valutazione del rischio (e quindi per la determinazione del premio) - che occorre scrutinare il comportamento dell’assicurato, e ciò ancor più alla luce della previsione contenuta nell’art. 17 delle condizioni generali di assicurazione. Considerato infatti che detto articolo subordinava l'operatività della garanzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l'assicurato non avesse ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie, ovvero che non avesse avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità, risulta errato quanto positivamente stabilito dalla Corte territoriale, ossia che la garanzia potesse operare, giacché il dott. A.A., al momento della stipula del contratto, «non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. F.F. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012». Tale clausola, infatti, contiene due condizioni autonome, per cui anche solo la mera “percezione”, a prescindere dalla conoscenza di una richiesta di risarcimento, assumeva un autonomo rilievo che avrebbe dovuto essere esaminato e valorizzato dalla corte territoriale, anche alla luce delle peculiari caratteristiche della vicenda. Alla luce di quanto sopra, osserva la Suprema Corte, la Corte d’appello, avrebbe dovuto verificare se quella “percezione” da parte dell’assicurato potesse essere desunta – secondo quel “giudizio sintetico a posteriori” cui il giudice può fare ricorso nell’interpretazione delle clausole assicurative (cfr. Cass., sez. III, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Rv. 667020‑01) – da specifiche circostanze di fatto. In particolare, avrebbe dovuto considerare che, appena tre giorni prima della stipula del contratto – contratto destinato a operare anche per fatti pregressi rispetto alla sua conclusione, in deroga al modello ordinario dell’art. 1917 c.c., circostanza che rendeva ancor più cogente l’obbligo di uberrima bona fides – si era verificato l’inaspettato decesso del paziente, poi ricondotto a una “grave imperizia” del sanitario. Conclusivamente la Suprema Corte accoglie con rinvio per la decisione sul merito e sulle spese di lite in applicazione del seguente principio di diritto: «l'art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l' intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella». Osservazioni La sentenza in commento si pone assolutamente in linea con il precedente giurisprudenziale costituito dall’ordinanza 6 febbraio 2025, n. 3010, richiamata in motivazione, resa in altro contenzioso ove all’esame della Suprema Corte era stata posta la questione relativa ad un capannone industriale assicurato una polizza multirischio, comprendente copertura incendio e responsabilità civile, distrutto da un incendio. Gli assicurati si erano visti opporre la richiesta di indennizzo dall’assicuratore che eccepiva il fatto che l’assicurato aveva taciuto informazioni rilevanti sul rischio, relative all’effettivo utilizzo dell’immobile (non come concessionaria, ma come deposito per veicoli di terzi) e all’assenza di misure antincendio. Gli assicurati si erano difesi sostenendo che l’assicuratore non potesse invocare la reticenza ex art. 1892 c.c., perché i suoi incaricati “si erano recati qualche volta nell’immobile” e perché un perito dell’assicuratore aveva già visitato il capannone per un precedente sinistro da tromba d’aria e che pertanto tale conoscenza, acquisita tramite agenti o periti, doveva considerarsi conoscenza dell’assicuratore. Inoltre, la polizza non conteneva una clausola che imponesse di riferire la presenza o meno di impianti antincendio; pertanto, l’omissione non poteva essere considerata reticenza rilevante ai sensi dell’art. 1892 c.c. Senza qui soffermarsi a riportare nel dettaglio le ragioni poste a fondamento della decisione – per le quali si rinvia alla lettura integrale dell’interessante ordinanza – la Suprema Corte chiarisce alcuni principi di rilievo generale. In primo luogo, ribadisce che l’accertamento circa la conoscenza, o conoscibilità, da parte dell’assicuratore, delle circostanze taciute dall’assicurato integra una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità; aggiunge, inoltre, che l’eventuale conoscenza da parte di un incaricato non si trasferisce automaticamente all’assicuratore, se non nei limiti dei poteri rappresentativi previsti dall’art. 1903 c.c. La Suprema Corte precisa, infine, che l’art. 1892 c.c. impone all’assicurato un ampio e rigoroso obbligo informativo, operante anche in assenza di una clausola contrattuale specifica, la cui violazione comporta l’inoperatività della garanzia assicurativa. Diventa dunque irrilevante che il contratto non preveda espressamente un dovere di “discovery”: tale obbligo discende direttamente dalla legge ed è preordinato alla tutela dell’equilibrio tra premio e rischio. L’ordinanza 6 febbraio 2025, n. 3010 in commento, riafferma dunque una lettura particolarmente rigorosa degli obblighi informativi a carico dell’assicurato in occasione della stipula di una polizza assicurativa con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 1892 c.c. La Suprema Corte pone a fondamento di tale rigore interpretativo quello che considera un dato asimmetrico nella struttura del contratto di assicurazione al momento della sua conclusione, posto che solo l’assicurato conosce le circostanze che caratterizzano il rischio che in concreto si andrà ad assumere. L’assicuratore, al contrario, deve necessariamente basarsi sulle informazioni che gli vengono fornite, senza essere gravato da un dovere di indagine preventiva. In questo quadro, la Cassazione ribadisce che il principio dell’uberrima bona fides non rappresenta un mero canone etico o stilistico, ma il fondamento stesso dell’equilibrio tra premio e rischio. Da ciò discende che l’obbligo informativo dell’assicurato non si esaurisce nelle risposte alle domande del questionario, ma comprende tutte le circostanze oggettivamente rilevanti per la valutazione del rischio, anche se non espressamente richieste. In altri termini, l’assicurato deve spontaneamente comunicare qualunque fatto che possa incidere sull’apprezzamento del rischio da parte dell’assicuratore. La reticenza (gravemente) colposa dell’assicurato, infatti, non sarebbe sanata neppure dalla circostanza che il contratto non gli imponga una discovery, in quanto questo dovere gli è imposto dalla legge e non dal contratto. L’impatto sistemico di questa interpretazione è rilevante in quanto va ad aumentare il livello di diligenza richiesto all’assicurato che non può più considerarsi mero rispondente alle domande del questionario sottopostogli dall’assicuratore, ma deve valutare autonomamente la rilevanza di tutte le circostanze in suo possesso. Un’impostazione così rigorosa – certamente condivisibile quando l’assicurato tace, con colpa grave o mala fede, circostanze facilmente percepibili come idonee ad aggravare il rischio – potrebbe tuttavia generare alcune criticità se applicata in modo eccessivamente rigido. Il rischio, infatti, è quello di pretendere dall’assicurato capacità valutative non sempre realistiche, specie quando la rilevanza assicurativa di un fatto non è immediatamente intuibile, oppure dipende da condizioni di polizza articolate e di non agevole interpretazione. A mitigare queste possibili ricadute contribuisce il condivisibile orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare il ruolo dell’intermediario assicurativo in relazione all’adeguatezza del prodotto che propone all’assicurato. Si richiama, questo proposito, una interessante sentenza del Tribunale di Parma, 28 gennaio 2026, n. 96 (pubblicata su questa rivista con commento redazionale del 3 marzo 2026), che pur escludendo ogni responsabilità delle compagnie assicurative – ritenute estranee poiché il rischio incendio di un fabbricato in legno era, ex ante, oggettivamente non assicurabile secondo le condizioni di polizza – ha affermato la responsabilità degli intermediari. Il giudice ha infatti ribadito che l’intermediario – ivi compreso l’istituto di credito che in virtù della convenzione, gestisce per tutta la durata del mutuo il rapporto assicurativo – è tenuto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, 1175, 1337 e 1375 c.c., dell’art. 183 del d.lgs. 209/2005 e dell’art. 52 del Reg. ISVAP n. 5/2006, a raccogliere le informazioni rilevanti sul rischio, verificare le caratteristiche del bene da assicurare e proporre una copertura adeguata alle esigenze del cliente. Il Tribunale perviene pertanto a stabilire che integra un inadempimento colposo dell’intermediario la mera acquisizione passiva della documentazione preesistente (ad esempio le polizze già in essere), senza alcuna autonoma verifica della reale natura del fabbricato. Ciò vale in particolare quando dagli atti – come nel caso esaminato, dalle perizie predisposte per l’ottenimento del mutuo – emerga chiaramente che la struttura e la copertura dell’edificio sono in legno e che, di conseguenza, il rischio tipico (l’incendio) resti in concreto privo di una copertura assicurativa efficace (ndr. de iure condendo sarebbe quanto mai auspicabile l’introduzione di un obbligo assicurativo a carico degli intermediari, a tutela di un incolpevole cliente). Ma non solo. Un altro delicato profilo che ben emerge nella decisione in commento è quello che può verificarsi proprio nelle polizze claims made, in caso di prima stipula o in caso di certificati assicurativi emessi dall’assicuratore a scadenza annuale, in occasione del rinnovo, laddove l’assicurato, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta (claims) di risarcimento danni (presupposto per invocare la garanzia di polizza), si trovi a dover rinnovare la garanzia, con il rischio di denunciare una situazione anche di solo potenziale rischio “percepibile” e vedersi rifiutare la nuova copertura, ovvero omettere di comunicarla, ritenendola solo potenziale, con il rischio di una futura eccezione sulla base dell’art.1892 cc per dichiarazione inesatta o reticente. Ciò è particolarmente vero per le polizze di responsabilità professionale, dove la linea di confine tra irrilevanza e rilevanza assicurativa può essere molto sottile. Ciò che concretamente può verificarsi è che il rischio diventi non assicurabile. Come acutamente osservato da G. Facci (“Il fatto noto nella successione di polizze Claims made”, Torino, 2023, p.216 segg.), nel caso non infrequente in cui una condotta possa comportare effetti pregiudizievoli destinati a manifestarsi in tempi successivi, se nel frattempo la polizza cessa di avere efficacia e, quindi, la richiesta di risarcimento giunga in un momento successivo, si potrebbe arrivare alla situazione paradossale nella quale il sinistro resti privo di copertura in quanto non garantito dalla cessata polizza e così neppure con la nuova copertura, in quanto fatto noto e, pertanto, opponibile ai sensi degli artt. 1892e 1893 cc, stante la consapevolezza da parte dell’assicurato al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, della possibile negativa evoluzione di un fatto potenzialmente dannoso. Né tali impasse pare possano essere superate con le previsioni di retroattività decennale anche per le garanzie claims made previste, dei decreti attuativi degli obblighi assicurativi della legge Gelli- Bianco (o di quelle relative, ad esempio, alla professione forense), nel caso di richiesta di risarcimento danni per fatti pregressi, laddove una percezione o una conoscenza della potenziale criticità da parte dell’assicurato, al momento della stipulazione della polizza possa essere contestata. La condivisibile soluzione suggerita dall’Autore nell’opera citata è quella di ricorrere, in assenza di una deeming clause prevista dalla polizza (clausole di denuncia preventiva), alla clausola generale di buona fede e ritenere che una c.d. denuncia cautelativa «impegni la polizza, con la conseguenza che essa sarà chiamata a tenere indenne l’assicurato anche se la richiesta risarcitoria giunge in un periodo successivo in cui è vigente una polizza diversa». Un’ultima considerazione. La Suprema Corte identifica in una reticenza gravemente colposa l’omissione dichiarativa da parte dell’assicurato (peraltro condivisibilmente ravvisabile, a parere di chi scrive, nei casi esaminati). Sarà dunque da chiarire se tale grave colposa reticenza, dovrà essere valutata in relazione all’omissione o all’inesattezza della dichiarazione o se anche (o solo) alla sua specifica rilevanza in relazione al rischio assicurato. |