Caduta su strada privata e onere probatorio sulla demanialità
18 Marzo 2026
L’episodio risale all’agosto 2006, quando la danneggiata, percorrendo a piedi la strada in questione, cadeva a causa di una buca non segnalata, riportando la frattura di un metatarso del piede. La stessa conveniva in giudizio il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento integrale dei danni subiti. Il Tribunale competente, ritenuta infondata l’eccezione comunale di difetto di legittimazione passiva (l’ente sosteneva che la strada fosse privata), accertava la responsabilità esclusiva del Comune e lo condannava al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre interessi. In appello, a seguito del decesso dell’attrice, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi. La Corte d’appello riformava integralmente la decisione, ritenendo non provata né l’appartenenza della strada al Comune, né l’esistenza di una custodia in capo all’ente. Gli eredi ricorrevano per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla presunzione di demanialità ex art. 22 l. 2248/1865, sostenendo che fosse il Comune a dover dimostrare la natura privata della strada; la pretesa irritualità e tardività delle difese e produzioni documentali dell’ente, costituitosi oltre i termini di cui agli artt. 166 e 183 c.p.c.; nonché la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in punto di responsabilità per danni da cosa in custodia e per omessa manutenzione. La Cassazione qualifica come mere difese le contestazioni del Comune sulla natura comunale della strada e sulla titolarità del rapporto, richiamando il proprio orientamento secondo cui tali contestazioni sono proponibili in ogni fase del giudizio e sono, se del caso, rilevabili anche d’ufficio, nei limiti del giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che la natura comunale della strada – e dunque la sua appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, ovvero la sua destinazione a uso pubblico – costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria azionata nei confronti del Comune, con conseguente onere probatorio in capo all’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’ente convenuto può limitarsi a negare tale qualità, senza dover provare la natura privata della via. Nel caso di specie, la delibera comunale richiamata non includeva la via teatro del sinistro tra le strade di uso pubblico del Comune; il ricorso non evidenziava una specifica e circostanziata prova contraria. Da ciò discende l’infondatezza dei primi due motivi e, per difetto del fatto costitutivo (natura comunale della strada), l’inammissibilità del terzo motivo sulla responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. |