Permesso di soggiorno e selezioni lavorative: il Tribunale di Milano condanna la policy discriminatoria di Adecco
16 Marzo 2026
Con sentenza n. 144/2026, pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 promosso da CGIL Lombardia contro Adecco Italia S.p.A., accertando il carattere discriminatorio di una policy aziendale in tema di selezione del personale extra UE. Secondo quanto emerso, Adecco escludeva dalle selezioni – o limitava la proposta contrattuale – i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro con validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore, ovvero offriva solo rapporti di lavoro limitati al periodo di vigenza del titolo di soggiorno. Tale prassi era mantenuta a prescindere dalla valutazione professionale del candidato ed era stata espressamente rivendicata come legittima dalla società. Il giudice, ricostruito il quadro normativo del T.U. Immigrazione (artt. 5 e 22 d.lgs. 286/1998, come modificati dal d.l. 146/2025 conv. in l. 179/2025), ha chiarito che: il lavoratore straniero può continuare a soggiornare e lavorare in attesa del rinnovo del permesso, purché sia stata presentata domanda almeno sessanta giorni prima della scadenza; il datore di lavoro risponde penalmente solo ove occupi lavoratori privi di permesso o con permesso scaduto senza richiesta di rinnovo nei termini. Ne deriva che l’eventuale responsabilità ex art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 si colloca nella fase successiva alla scadenza del permesso e non al momento dell’assunzione. Pretendere, già in sede selettiva, la dimostrazione del rinnovo – o modulare la durata del contratto esclusivamente sulla scadenza del permesso – introduce, secondo il Tribunale, uno “svantaggio particolare” per il gruppo dei lavoratori stranieri, in contrasto con il divieto di discriminazione indiretta come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (anche con riferimento al concetto di “modesto svantaggio”). Il Tribunale ha quindi accertato la natura discriminatoria della policy, ordinando ad Adecco di cessare il comportamento, adottare una direttiva interna che imponga ai selezionatori di non considerare la data di scadenza del permesso nella valutazione dei contratti da proporre e procedere all’assunzione anche quando la scadenza contrattuale superi quella del permesso, nonché di pubblicare il provvedimento sulla home page del proprio sito. |