Licenziamento per assenze dovute a malattia e limite del comporto

La Redazione
13 Marzo 2026

Il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, fondato sull’elevato numero di assenze per malattia e sui correlati disagi organizzativi e di costo, è nullo se il periodo di comporto non è stato superato e non sono contestati abusi o condotte colpose del lavoratore.

In tema di licenziamento, quando il recesso datoriale è causalmente collegato alle assenze per malattia del lavoratore, trovano applicazione le regole speciali dell’art. 2110 c.c., che impediscono il recesso prima del superamento del periodo di comporto, a prescindere dai disagi organizzativi e dai maggiori costi lamentati dal datore di lavoro. Lo “scarso rendimento” può integrare giustificato motivo soggettivo solo se è provato un grave inadempimento imputabile al dipendente, distinto dalla mera morbilità certificata e non abusiva.

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