Rapporto di lavoro non regolarizzato: tra qualificazione, retribuzione parametrica e onere della prova sulla cessazione
16 Marzo 2026
Massima Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la valutazione degli indici sintomatici della subordinazione (art. 2094 c.c.) costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. In assenza di un CCNL direttamente applicabile, il giudice può utilizzare come parametro per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. il contratto collettivo del settore di riferimento, con valutazione discrezionale insindacabile se motivata. Nel calcolo delle differenze retributive, le somme corrisposte in nero vanno detratte dall'importo lordo dovuto per il loro valore effettivo, senza "lordizzazione". Infine, la mancata prova del licenziamento orale da parte del lavoratore non comporta l'automatico accertamento delle dimissioni, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro che le eccepisce (art. 2697, comma 2, c.c.); in assenza di prova di un valido atto estintivo, il rapporto si considera giuridicamente in essere . Il caso La controversia trae origine dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi per oltre vent'anni con mansioni di segretaria presso uno studio professionale, e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, del TFR e delle indennità connesse all'asserito licenziamento orale . Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo la natura subordinata del rapporto e liquidando cospicue somme a titolo di differenze retributive e TFR, sulla base del CCNL Studi Professionali. Rigettava, tuttavia, la domanda relativa all'illegittimità del licenziamento. La Corte d'Appello, in parziale riforma, riduceva significativamente gli importi riconosciuti alla lavoratrice, escludendo l'applicabilità diretta del CCNL e utilizzandolo solo come parametro esterno per la determinazione di una retribuzione equa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Inoltre, applicava un diverso metodo di calcolo degli acconti percepiti ("lordizzazione") e confermava il rigetto della domanda sul licenziamento, ritenendo che la mancata prova dell'atto espulsivo implicasse la cessazione del rapporto per dimissioni. Avverso tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione . La questione La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su plurime e complesse questioni giuridiche :
Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30823/2025, ha rigettato il ricorso principale del datore di lavoro e accolto parzialmente quello incidentale della lavoratrice, offrendo soluzioni chiare e in linea con il proprio consolidato orientamento .
Osservazioni La sentenza in commento offre una pregevole sintesi di principi consolidati e fornisce chiarimenti di notevole impatto pratico nel contenzioso del lavoro, specialmente in quello caratterizzato da irregolarità o sommersione. In primo luogo, in materia di qualificazione del rapporto, la Corte conferma l'approccio sostanzialistico che privilegia la realtà fattuale rispetto alla qualificazione formale (nomen iuris) data dalle parti (Cass. n. 24391/2020; Cass. n. 12707/2020) . La decisione ribadisce che l'elemento cruciale per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo è l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione), anche se in forma attenuata come può accadere per prestazioni di natura intellettuale o professionale (Trib. ord. Roma, sez. LV, sent. n. 1958/2016). La valutazione non si ferma a un singolo indice, ma considera un complesso di elementi sussidiari (continuità della prestazione, rispetto di un orario, inserimento nell'organizzazione aziendale, utilizzo di strumenti del datore) che, valutati globalmente, possono rivelare la vera natura del rapporto . In secondo luogo, la pronuncia si inserisce nel dibattito sulla giusta retribuzione e sulla funzione dell'art. 36 Cost. come baluardo contro il "lavoro povero". In assenza di un salario minimo legale e della piena attuazione dell'art. 39 Cost., la giurisprudenza ha sviluppato lo strumento dell'utilizzo parametrico del CCNL. La sentenza chiarisce che il giudice, per garantire il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, può e deve fare riferimento ai minimi tabellari del CCNL di settore, anche se il datore non è iscritto all'associazione sindacale stipulante . Tale riferimento, come evidenziato dalla dottrina (L. Zoppoli, La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, 207 ss.), costituisce una presunzione di adeguatezza, ma non un vincolo assoluto: il giudice conserva il potere discrezionale di discostarsene, con adeguata motivazione, qualora ritenga che anche il minimo contrattuale non sia sufficiente nel caso concreto (Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2023, n. 28320). Di cruciale rilevanza pratica è la statuizione sul calcolo delle differenze retributive. Impedendo la "lordizzazione" delle somme pagate in nero, la Corte evita che il datore di lavoro possa trarre un indebito vantaggio dalla propria condotta illecita (Cass. civ., sez. l, 22 dicembre 2025, n. 33643). Il principio è chiaro: il credito del lavoratore si calcola al lordo, ma gli acconti versati irregolarmente si detraggono per il loro valore effettivo, poiché il datore non ha agito come sostituto d'imposta. L'onere della regolarizzazione fiscale e contributiva resta così correttamente a suo carico al momento del saldo . Infine, il principio affermato in tema di onere della prova sulla cessazione del rapporto rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del lavoratore. La Corte, censurando l'erroneo automatismo "mancata prova del licenziamento = dimissioni", ripristina il corretto funzionamento delle regole probatorie dell'art. 2697 c.c. . Lo stato di quiescenza del rapporto non è ammesso: o il rapporto è attivo o è estinto per una causa legalmente riconosciuta (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale). Spetta al lavoratore provare il fatto costitutivo della sua domanda (l'estromissione), ma spetta al datore provare il fatto estintivo da lui eccepito (le dimissioni). In assenza di prova di un valido atto estintivo da ambo le parti, il rapporto deve considerarsi giuridicamente ancora in essere, con la conseguenza che il datore di lavoro, rifiutando la prestazione, si pone in una situazione di mora credendi ed è tenuto a corrispondere le retribuzioni . Riferimenti L. Zoppoli, La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, 207 ss. P. Pascucci, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, in Lavoro e Diritto, 2019, 3, 411 ss. |