Necessario distinguere tra “riposo intermedio” e mera “temporanea inattività” anche nel lavoro discontinuo

13 Marzo 2026

In caso di lavoro discontinuo, il tempo in cui il lavoratore è inoperoso può essere conteggiato al fine di fondare la pretesa al pagamento dei compensi dovuti per lavoro straordinario?

Il riposo intermedio non è computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, mentre è conteggiabile la semplice temporanea inattività. Questa regola trova applicazione anche in ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate. In tale ipotesi è, però, necessario porre attenzione alla diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso (riposo intermedio), può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo caso (inattività temporanea), pur restando inoperoso, è obbligato a tenere la propria forza di lavoro costantemente disponibile per ogni richiesta o necessità. Con specifico riferimento all’espletamento dello straordinario in caso di lavoro discontinuo, esso è configurabile solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal fine la prova delle modalità e dei tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle mere pause di inattività (oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso). Pertanto, potendosi conteggiare anche la semplice temporanea inattività nella determinazione dell’orario di lavoro, appare evidente la rilevanza della qualificazione giuridica, nel caso specifico, dei tempi di “inoperosità”. Tale qualificazione deve essere compiuta sulla base dei fatti allegati dal lavoratore “discontinuo”, sul quale comunque grava l’onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa (i.e. compensi per lavoro straordinario) nei termini sopra sintetizzati. (Cfr.: Cass., sez. lav., 27 gennaio 2026, n. 1835; Cass., sez. lav., 23 maggio 2024 n. 14438).

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