Provvedimenti che autorizzano il cambio di residenza dei minori: sono ricorribili per cassazione?

17 Marzo 2026

La questione esaminata dalla Corte di cassazione afferisce alla esatta individuazione dei provvedimenti emessi in sede di reclamo suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.24, ult. comma, c.p.c.

Massima

Sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.24, ultimo comma, c.p.c. i provvedimenti assunti in sede di reclamo che dispongono un regime di frequentazione che incida significativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità (ad esempio nel caso in cui si autorizzi il genitore collocatario al cambio di residenza, allontanando il minore dall’altro genitore, o in ogni caso in cui, al di là della qualificazione formale della decisione, di fatto la determinazione giudiziale assegni ad un genitore una posizione di assoluta prevalenza nell’esercizio del potere-dovere di istruire, educare ed assistere moralmente i figli).

Il caso

Tizio proponeva nei confronti di Caia un procedimento per regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo all’affidamento e al mantenimento del figlio minore Mevio.

All’esito della prima udienza il Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. disponendo, tra l’altro, l’immediato rientro del minore - unitamente alla madre Caia ove consenziente – nella città ove risiedeva il padre Tizio (che non aveva acconsentito al trasferimento del minore dal luogo di residenza abituale alla città di origine della madre). Il Tribunale  prevedeva, inoltre, che nel caso di mancato ritorno della madre in Sicilia il minore sarebbe stato collocato presso il padre.

Caia proponeva reclamo avverso tale provvedimento.

La Corte di Appello revocava l’ordine di rientro del minore e ne disponeva l’affidamento congiunto ai genitori con collocamento presso la madre in ragione della sua tenera età (il minore era ancora allattato al seno).

Tizio proponeva ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso tale ordinanza cui resisteva, con atto di controricorso, Caia.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di cassazione afferisce alla esatta individuazione dei provvedimenti emessi in sede di reclamo suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.24, ult. comma, c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 473-bis.24 c.p.c. ammette espressamente il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso tutti i provvedimenti pronunciati in sede di reclamo a carattere temporaneo emessi in corso di causa, non solo sulla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, ma anche sulle modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori ovvero dell'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

I giudici di legittimità hanno già chiarito (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2025, n.1486) che tale previsione individua, come ricorribili per cassazione, i provvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non alla tipologia dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale (provvedimenti temporanei emessi all’esito della prima udienza o in corso di causa), ma al contenuto delle statuizioni emesse (provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori), trattandosi di provvedimenti che hanno un carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli.

Non avrebbe del resto alcuna giustificazione una diversa interpretazione che escluda dalla possibilità di ricorrere per cassazione i provvedimenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione - sebbene sospendano o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero dispongano l'affidamento di questi ultimi a soggetti diversi dai genitori – consentendo invece l’esperimento di tale mezzo di impugnazione contro i provvedimenti che producano gli stessi effetti, ma siano assunti in corso di causa.

Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori.

L'art. 473-bis.24 c.p.c. non introduce una distinzione ontologica, tra provvedimenti ricorribili e provvedimenti non ricorribili, fondata sulla loro genesi procedimentale, ma guarda al dato funzionale. In presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia.

Sono, pertanto, ricorribili per cassazione i provvedimenti di natura personalissima che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori legati all’esercizio della responsabilità genitoriale; ed il controllo di legittimità mira a rendere effettivi tali diritti e ad evitare il rischio che le posizioni soggettive che vengono in rilievo siano relegate ad aspetto della quaestio facti e che, in materia, finisca per prevalere, se non addirittura per dominare, un mero e indistinto interesse, di per sé incapace di dare il giusto peso alla posizione soggettiva, davvero meritevole, del minore.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo deve ritenersi ammissibile allorché vengano disposti o siano richiesti: la sospensione della responsabilità genitoriale o una sua sostanziale limitazione a carico anche di un solo genitore; l’affidamento extrafamiliare; l’affidamento esclusivo o superesclusivo; un regime di frequentazione che incida significativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità (ad esempio nel caso in cui si autorizzi il genitore collocatario al cambio di residenza, allontanando il minore dall’altro genitore, o in ogni caso in cui, al di là della qualificazione formale della decisione, di fatto la determinazione giudiziale assegni ad un genitore una posizione di assoluta prevalenza nell’esercizio del potere-dovere di istruire, educare ed assistere moralmente i figli).

I giudici di legittimità hanno inoltre, ritenuto che al procedimento volto a ottenere il controllo di legittimità in sede di ricorso per cassazione dei provvedimenti temporanei e urgenti come declinati in esito al reclamo, si applichi la sospensione feriale dei termini, non potendo, tali provvedimenti, essere ricondotti alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della legge n. 742/1969, là dove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale.

Osservazioni

La S.C. nella pronuncia in commento ha incluso tra i provvedimenti provvisori ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. anche in cui si autorizzi il genitore collocatario al cambio di residenza del minore allontanandolo dall’altro genitore.

All’uopo la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che il trasferimento unilaterale del minore da parte del genitore collocatario, ancorché contrario al dovere di cooperazione e alla regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter c.c., così come non implica, di per sé solo, in capo al genitore che lo ha posto in essere, un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o ad essere collocatario del minore, così, allo stesso modo, non impone un automatico rientro del minore nel luogo di originaria residenza (Cass. civ., sez. I, 1 luglio 2022, n. 21054; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087).

D’altro canto, la libertà del genitore di trasferire altrove la propria residenza non è espressione di un diritto di autodeterminazione senza confini, ma va contemperato con l’interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In questo senso, la libertà del genitore, sebbene in sé non coercibile, può non essere priva di conseguenze ove, nel caso concreto, si riveli pregiudizievole per il minore (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4796).

Spetta dunque  al giudice valutare se, in ragione del proposto (o addirittura attuato) trasferimento unilaterale del minore, sia maggiormente funzionale all’interesse del bambino il collocamento presso il genitore trasferito ovvero presso l’altro, per quanto la soluzione possa incidere sulla quotidianità dei rapporti con il genitore che, all’esito del provvedimento, risulti non collocatario (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5604).

In definitiva, il giudice deve procedere a un bilanciamento concreto, valutando in via prioritaria il preminente interesse del minore - in particolare la continuità delle cure, la stabilità del contesto di vita e la qualità della relazione con entrambi i genitori - e può confermare il nuovo assetto di vita ove esso assicuri migliori condizioni di crescita, fermo restando che la violazione delle regole di cogenitorialità può rilevare sul piano della capacità genitoriale qualora emerga un intento di ostacolare il rapporto del figlio con l'altro genitore.

Riferimenti

C. Gaudenzi, Tra libertà di movimento del genitore e interesse superiore del minore in caso di trasferimento unilaterale della residenza, in Diritto & Giustizia, 2026, fasc. 38, pag. 1;

C. Costabile, Il ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti temporanei emessi nei procedimenti sulla crisi familiare, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 1° aprile 2025.

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