Processo a preclusione rigide: qual è il termine per l'esercizio del diritto alla prova?

La Redazione
17 Marzo 2026

Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento, il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ed oggi -all'esito della novella recata dal d.lgs. n.149/2022 - dall'art. 171-ter, n.1, c.p.c.).

La fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di «aggiustare il tiro», sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora «deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte», va individuata nella fase di trattazione. La mancata tempestiva contestazione - sin dalle prime difese - dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito di detta fase (Cass. civ. n. 7093/2019 e Cass. civ. n. 26859/2013).

Infatti, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento, il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ed oggi -all'esito della novella recata dal d.lgs. n.149/2022 - dall'art. 171-ter, n.1, c.p.c.), maturando nel rito ordinario le preclusioni assertive prima di quelle probatorie.

È appena il caso di rilevare poi che, al di là di eventuali accettazioni o, meglio ancora, di non tempestive eccezioni di decadenza sul superamento delle preclusioni assertive, la violazione del sistema di preclusioni di cui all'art.183 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

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