Detenzione in condizioni inumane alla Corte costituzionale: possibile rinvio dell’esecuzione pena?

La Redazione
13 Marzo 2026

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. (e conseguentemente dell’art. 47-ter, comma 1-ter o.p.) nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità.

Il caso riguardava un detenuto del carcere di Firenze-Sollicciano, il quale lamentava le gravi condizioni di detenzione a causa dello stato dei locali di pernottamento afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua ed infestate da insetti e, in alcuni casi, da roditori e, per lo più, in condizioni igieniche gravemente compromettenti, oltre alla ristrettezza dello spazio in una camera detentiva di soli 9 mq.

I giudici avevano già accertato due anni prima la situazione di detenzione in condizioni inumane e degradanti, imponendo all’amministrazione penitenziaria di adottare un «piano attuativo» per risolvere la situazione: un invito rimasto inascoltato. La condizione era anche aggravata dal fatto che molti lavori di risanamento dell’istituto erano sospesi da tempo e dal tasso di sovraffollamento.

Il Tribunale di Firenze ha quindi deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. (e conseguentemente dell’art. 47-ter, comma 1-ter o.p.) nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità.

I giudici rilevano il contrasto della norma anzitutto con l’art. 27 della Costituzione, sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo. Invero, da tempo è stato posto in luce il contesto unitario nel quale vanno collocati i principi delineati dal terzo comma dell’art. 27 Cost. posto che «un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato».

Per valutare quando la pena venga eseguita in tali condizioni non può che farsi riferimento alla norma interposta dell’art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo che ritiene integrato il carattere inumano e degradante del trattamento penitenziario non solo laddove la persona detenuta sia riservato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari a mq. 3 ma anche ove non siano garantite le minime condizioni di vita sotto il profilo igienico-sanitario.

Si sottolinea poi la violazione dell’art. 2 Cost. nella misura in cui la dignità umana, la cui primazia tra i valori costituzionali pare indiscutibile, è da intendersi diritto inviolabile, presupposto dell’art. 27 Cost. La dignità umana costituisce anche principio supremo dell’ordinamento, costitutivo di quella identità costituzionale che la Corte stessa ritiene indisponibile al potere di revisione e limite «interno» e «controlimite» esterno insuperabile.

Nell’auspicata prospettiva di una pronuncia «additiva» della Corte, il Tribunale ricorda poi come già la pronuncia Torreggiani v./Italia imponeva allo Stato, in tutte le sue articolazioni (compreso il potere giudiziario), l’adozione di misure necessarie ad ovviare alla violazione derivante da una detenzione inumana, non solo assicurando un rimedio preventivo e/o un adeguato ristoro per le lesioni già subite, ma anche ponendo immediata fine alle violazioni, con l’invito agli stati membri di dotarsi di un sistema di ricorsi interni che  potrebbe proprio consistere nel rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p.

Infine, sotto un ulteriore profilo che attiene alla razionalità giuridica e alla coerenza istituzionale, si osserva come non sono mancati precedenti anche in altri ordinamenti – non sospettabili di insensibilità alle esigenze di sicurezza e di difesa sociale – in cui si è fatta applicazione proprio dello strumento del differimento o della sospensione della pena per ricondurre ad una situazione di legalità l’esecuzione della pena detentiva in situazioni di palese violazione del divieto di pene crudeli.

In tal senso nel 2009 una Corte federale della California, accogliendo due ricorsi di reclusi contro le condizioni di detenzione, ha intimato al governatore di ridurre la popolazione carceraria di un terzo entro due anni, in ossequio all’ottavo emendamento della costituzione  statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione della Corte federale.

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