Messa alla prova: legittimo il divieto di concedere la sospensione del procedimento per una seconda volta
18 Marzo 2026
Nella specie, il Tribunale riferiva in punto di rilevanza della questione di dover decidere sull'stanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata da un imputato già ammesso alla sospensione per un reato di guida in stato di ebbrezza. L'istanza avrebbe quindi dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l'art. 168-bis, comma quarto, c.p., vieta di concedere di più di volta la sospensione con messa alla prova. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il giudice a quo sosteneva che la «preclusione dell’accesso ad un rito alternativo, quale una nuova sospensione del processo con messa alla prova», leda il principio della presunzione di innocenza, in quanto si fonderebbe su «una sorta di presunzione di colpevolezza rispetto alla precedente contestazione». La disposizione censurata determinerebbe un trattamento deteriore rispetto all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al decreto penale, all’oblazione, all’estinzione del reato per condotte riparatorie, fattispecie che non contemplano analogo divieto. Inoltre, il divieto, nella sua assolutezza, sarebbe irragionevole per un istituto contraddistinto da notevoli vantaggi tanto per l’imputato, in chiave di risocializzazione, quanto per lo Stato, in termini deflattivi e di «risparmio di energie per l’amministrazione della giustizia», e sarebbe dissonante rispetto alle finalità rieducative. La Corte ha ritenuto non fondate le sollevate questioni. Secondo i giudici la previsione censurata non infrange la presunzione di innocenza, intesa nella ricchezza assiologica che la Corte ha ribadito anche di recente (sentenza n. 2/2026), in quanto non si riconnette «a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza», ma a una scelta discrezionale del legislatore «di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo mediante un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori». Inoltre, la scelta legislativa, nel delimitare «l’àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità», non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla messa alla prova dei minori, contraddistinta da una funzione essenzialmente rieducativa e di reinserimento, e alle altre eterogenee fattispecie evocate dal rimettente, che presuppongono una pronuncia di condanna (patteggiamento, decreto penale di condanna, misure alternative, sospensione condizionale) o hanno un differente e peculiare àmbito di operatività (oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie). La disciplina censurata non lede neppure il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). L’imposizione di limiti e condizioni rappresenta un «contrappeso tutt’altro che irragionevole e sproporzionato» della natura spiccatamente premiale della messa alla prova. La limitazione, in particolare, salvaguarda «l’autentica vocazione risocializzante» di un istituto che «chiama in causa non solo la necessaria collaborazione dell’interessato, ma anche il cospicuo impegno dello Stato nell’apprestare un programma di trattamento calibrato sulle esigenze del singolo». Infine, il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è funzionale alla salvaguardia della complessiva compatibilità costituzionale dell’istituto, che non mira soltanto a ridurre i procedimenti pendenti, ma persegue «molteplici e complesse funzioni». |