Riparto delle spese del tetto su base verticale: errore tabellare e rimedi esperibili
25 Marzo 2026
In argomento, si osserva che per contestare le tabelle millesimali non è necessario impugnare la delibera che le ha approvate. Invero, con riguardo all'impugnazione della deliberazione, occorre evidenziare che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6735). Dunque, sussiste una diversità tra l'azione di impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione della tabella e l'azione di revisione della tabella. Difatti, tale seconda azione, in quanto finalizzata a correggere l'errore relativo all'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, può essere proposta a prescindere dall'avvenuta impugnativa della deliberazione assembleare (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29502). In conclusione, l’impugnazione della delibera relativa all’approvazione delle tabelle millesimali verte sui soli vizi concernenti l’atto e la sua formazione, inerenti alla validità dell’atto collegiale, mentre le lamentele relative ai criteri adottati per la redazione delle tabelle e al merito del loro contenuto devono essere fatte valere tramite un’azione di revisione ex art. 69 disp. att. c.c. (Trib. Torino 8 settembre 2025, n. 3957). |