La dichiarazione di adottabilità del minore e lo stato di abbandono
18 Marzo 2026
Massima La Suprema Corte, in linea con la recente giurisprudenza, chiarisce che la declaratoria di stato di abbandono può essere determinata non solo da una situazione materiale, ma anche da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di affetto, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne, nel modo migliore, lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. Il caso La Cassazione entra nell’ambito di una situazione estremamente fragile, riconosciuta dal Tribunale dei minorenni di Torino nel 2023, con la dichiarazione dello stato di adottabilità di una minore. Nel primo grado, infatti, il menzionato Tribunale dei minorenni affrontava giudizialmente un contesto già noto da tempo sia ai Servizi Territoriali, che al Tribunale stesso. In particolare, si trattava di una situazione familiare caratterizzata da importanti fragilità in entrambi i genitori e da un’elevata conflittualità tra loro. Viste tali elevate difficoltà, la minore, già in via provvisoria e d’urgenza nel 2019, veniva collocata in una comunità insieme alla madre. Seguivano accertamenti sul contesto familiare e sulle figure genitoriali e nel 2021, con decreto provvisorio, il Tribunale per i minorenni disponeva il collocamento della minore in una famiglia affidataria, oltre ad interventi di sostegno per il rapporto figlia-genitori biologici. Nel 2022, il Tribunale apriva la procedura di adottabilità, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi le parti e confermava il collocamento della minore presso la risorsa affidataria, nominando, contestualmente, il curatore speciale della stessa. Le risultanze della fase istruttoria mettevano in luce sia le importanti difficoltà paterne, visti i disturbi psichici e di dipendenza, che i limiti cognitivi della madre, cresciuta in un contesto familiare di povertà educativa e culturale; l’espletata CTU, pertanto, concludeva affermando la non recuperabilità delle funzioni genitoriali, in presenza di un importante rischio evolutivo per la minore e, contestualmente, suggeriva un progetto di adozione mite, con il mantenimento di rapporti con la madre biologica, stante, in ogni caso, il sentimento di affetto reciproco che legava la minore e la madre. Alla luce di quanto detto, il Tribunale per i minorenni, ritenendo l’opzione dell’adozione mite disfunzionale per la minore e per l’equilibrio del nuovo assetto familiare in costruzione, dichiarava la minore adottabile. L’appello proposto dalla madre veniva rigettato, sulla base della valutazione delle esigenze della minore, molto richiedente, e della riscontrata incapacità genitoriale a garantirle tali bisogni nella crescita. Avverso la suddetta pronuncia, la madre soccombente proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La questione La Suprema Corte riflette sui presupposti dello stato di adottabilità, ponendo l’attenzione, in particolare, sulle caratteristiche che identificano la situazione di abbandono del minore. Vista l’estrema delicatezza, i giudici di legittimità si interrogano su quali siano gli elementi da valorizzare maggiormente nella valutazione complessiva, tentando di comprendere quale possa essere la soluzione migliore o, in ogni caso, meno dannosa, per il minore, in funzione della sua crescita armoniosa. Le soluzioni giuridiche Nel nostro ordinamento, l’adozione piena presuppone la preventiva declaratoria dello stato di adottabilità del minore e l’esito positivo dell’affidamento preadottivo. In particolare, l’art. 8 l. n. 184/1983 definisce le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, che si verifica ogni qualvolta in cui lo stesso versi in un’accertata situazione di abbandono, dovuta dall’oggettiva mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti. La situazione di abbandono può verificarsi sia quando non vi sia una famiglia (ad esempio, nell’ipotesi in cui il minore sia orfano e privo di parenti), sia quando la stessa sussista. Nella prima ipotesi, non vi è necessità di alcun accertamento, essendo l’abbandono dimostrato in re ipsa; diverso, invece, il secondo caso, che richiede un’attenta valutazione del comportamento genitoriale e del complessivo assetto familiare. Risulta naturale comprendere come la dichiarazione dello stato di adottabilità figuri, nel nostro ordinamento, quale “extrema ratio”, in considerazione del diritto del nucleo familiare a vivere in autonomia e serenità nella propria dimensione, senza ingerenze esterne, e del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, in conformità con il principio stabilito dell’art. 1, l. n. 184/1983 e dell’art. 8 CEDU (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 1175/2026). La natura bilanciabile e non assoluta di tali diritti impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni dei genitori e dei familiari. Infatti, per arrivare a suddetta pronuncia, deve essere stata accertata l’irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali, in presenza di fatti/situazioni gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono morale e materiale del minore (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 6592/2025; Cass. civ., sent., n. 31038/2023). L’intromissione dell’ordinamento nel contesto familiare, privato e autonomo, si giustifica in forza della tutela del figlio e del suo diritto a crescere in un ambiente sano e armonioso, e presuppone un accertamento in concreto della specifica situazione. Infatti, imprescindibile è un’attenta valutazione delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il minore, al fine di stabilire se il benessere dello stesso trovi maggiori garanzie della famiglia di origine o altrove (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 23320/2024). Deve essere, quindi, complessivamente valutato l’interesse del minore e il suo originario diritto a crescere nel nucleo familiare d’origine, che impone un esame approfondito, concreto ed attuale delle condizioni di criticità dei genitori (e dei familiari) e delle loro capacità di recupero e cambiamento (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 24728/2025). È chiaro che il cambiamento totalizzante, che si riversa sul minore e sui genitori biologici è giustificato, unicamente, laddove sia accertata una situazione altamente dannosa per il figlio, che non permetterebbe al medesimo di svilupparsi in armonia con le sue capacità e i suoi interessi. Per lo stesso fine, deve valutarsi, in maniera prognostica, la possibile recuperabilità delle funzioni genitoriali, arrivando alla declaratoria dello stato di abbandono unicamente qualora sia impossibile il recupero delle funzioni genitoriali. Parallelamente, deve verificarsi in concreto la possibile funzionalità di eventuali interventi di sostegno, diretti a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio, nell’ipotesi in cui vi siano una collaborazione, in questo senso, delle parti genitoriali e dei tempi di recupero compatibili con le esigenze peculiari del minore. Con la pronuncia de qua, la Corte di cassazione chiarisce i confini dello stato di abbandono nella valutazione della dichiarazione dello stato di adottabilità. Per i giudici di legittimità, l’adottabilità può essere dichiarata non solo quando vi sia una situazione di abbandono materiale, ma anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore inidoneo all’esercizio concreto della responsabilità genitoriale. Esistono, infatti, situazioni in cui le contingenze della vita limitano il pieno sviluppo culturale e sociale, creando, oggettivamente, un contesto in cui le risorse materiali e morali sono, incolpevolmente limitate. La Suprema Corte valorizza un concetto ampio di situazione di abbandono, che può, quindi, verificarsi anche quando il genitore, nonostante il sentimento di affetto che lo lega al figlio, per i suoi limiti cognitivi gravi e non transitori, sia inidoneo ad assumere piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio e ad agire in modo coerente per curarne lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Infatti, per la giurisprudenza maggioritaria la situazione di abbandono non implica un necessario abbandono materiale, ma si verifica ogni qualvolta in cui venga accertata l’inadeguatezza permanente dei genitori a garantire il normale sviluppo psico-fisico al minore (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 25374/2025). Nel caso concreto, i giudici di legittimità, pur riconoscendo il legame affettivo tra la madre e la minore, mettono in rilievo la situazione di abbandono in cui vive quest’ultima e confermano lo stato di adottabilità della stessa, vista la grave fragilità e l’immaturità non transitoria della madre e l’inidoneità a rispondere, in maniera adeguata, ai bisogni, sempre maggiori, della minore. Infatti, le risultanze istruttorie ben dimostravano l’inadeguatezza della madre ad assumere e conservare la piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità, e ad offrire alla minore le cure morali e materiali indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psico-fisica. Nel corso dell’iter giudiziario, infatti, era stata ampiamente accertata l’incidenza del deficit cognitivo non transitorio nella crescita della figlia, ed era stata valutata la sua situazione complessiva e le sue carenze nelle funzioni metacognitive. La Cassazione respinge il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo, ma accoglie il terzo motivo, per avere la Corte d’Appello motivato in maniera apparente la decisione sull’insussistenza dei presupposti per l’adozione mite; gli Ermellini, quindi, valorizzano tale possibilità, in funzione del legame esistente tra le stesse. I giudici del secondo grado, infatti, avevano ritenuto gli incontri contrari all’interesse della minore e pregiudizievoli per il benessere psico-emotivo della medesima, senza, però, descrivere e valutare le modalità concrete in cui si svolgevano tali visite e, soprattutto, omettendo di considerare il legame affettivo, già accertato, tra madre e figlia e non fornendo una concreta spiegazione del perché difficoltà temporanee ed episodi contingenti potessero giustificare la totale recisione di relazioni e affetti, accertati come esistenti. Per quanto detto, la Suprema Corte accoglieva il terzo motivo e cassava la sentenza impugnata con rinvio. Osservazioni I giudici di legittimità ripercorrono le condizioni della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in maniera lucida e coerente. La dichiarazione dello stato di adottabilità costituisce, infatti, una extrema ratio, che si fonda su una situazione di irreversibile inidoneità delle componenti genitoriali ad assicurare al minore una crescita armoniosa e un adeguato sviluppo psico-fisico. Risulta, ulteriormente, coerente l’accezione conferita allo stato di abbandono, che può sussistere sia materialmente, che moralmente, sulla base sia di fatti, che di situazioni psicologiche gravi e non transitorie. È chiaro che la dichiarazione dello stato di adottabilità debba poggiarsi su attente e specifiche valutazioni, che tengano in considerazione una combinazione di elementi eterogenei, tra cui le condotte omissive o commissive dei genitori, i loro aspetti psicologici, il contesto familiare, la loro storia, la possibilità di recupero, in funzione delle esigenze del minore. La recisione del rapporto è, pertanto, congruentemente giustificata unicamente nel caso in cui vi siano fatti e/o situazioni psicologiche rispondenti ai caratteri di gravità e concretezza, dimostrative di un’irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali/familiari |