Sospensione condizionale della pena: illegittima la mancata concessione in caso di riabilitazione
19 Marzo 2026
Nella specie il GUP del Tribunale di Catania era stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di patteggiamento. Detta istanza non poteva essere accolta in quanto l’art. 164, comma terzo, c.p. preclude la concessione del beneficio in presenza di una precedente condanna per delitto oggetto di riabilitazione - come quella riportata dall’imputato per furto aggravato -. In punto di non manifesta infondatezza, il GUP rimettente aveva sottolineato il contrasto della norma con l’art. 27, comma terzo, Cost. In particolare, la preclusione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, nascente da una condanna a pena detentiva per delitto pur oggetto di riabilitazione, configurava un automatismo non compatibile con la necessità, invece, di attualizzare la valutazione sulla proclività (o meno) a delinquere dell’imputato. La Corte ha ritenuto fondata la sollevata questione. Secondo i giudici occorre, infatti, lasciare all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base dell’istituto della sospensione – secondo le regole di giudizio di cui all’art. 133 c.p. e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, comma terzo, della Costituzione. Inoltre, poiché l’intervenuta riabilitazione comporta – ai sensi dell’art. 178 c.p. – l’estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra tali effetti deve ritenersi ricompreso anche quello di escludere che la pena detentiva per delitto, già comminata in forza della sentenza oggetto di riabilitazione, possa assumere rilievo pure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, comma quarto, c.p. Resta, infine, inteso – ha chiarito conclusivamente la Corte – che, qualora ricorrano le condizioni di legge per revocare la riabilitazione (ex art. 180 c.p.), possa essere lo stesso giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato e sull’eventuale concessione della sospensione condizionale, a disporre la revoca, secondo il disposto dell’art. 683, comma primo, secondo periodo, c.p.p. |