Tutela del minore di fronte all’inidoneità della madre
19 Marzo 2026
La madre, affetta da infermità fisiche e psichiche che, nel loro complesso, la rendono in parte inabile e inidonea a prendersi cura in via autonoma di sé e delle proprie cose, va sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Corrobora tale misura un comportamento poco collaborativo della stessa rispetto agli inviti a lei rivolti dal giudice e dai servizi sociali ad approfondire gli accertamenti psicodiagnostici, al fine di prevenire e adeguare le terapie utili ad accordarle di riacquisire le sue prerogative personali e genitoriali. Di conseguenza, va convertita la nomina a tutore del curatore nominato a favore del minore, per consentirgli di assolvere al meglio agli oneri e alle prerogative derivanti da tale funzione nel suo interesse e va disposto l’avvio di una ricerca di una coppia genitoriale idonea a prendere in affidamento il minore, rispondendo ciò al suo interesse primario, e non individuandosi a breve una reversibilità delle condizioni di inadeguatezza della madre. |