Morte del padre e risarcimento del danno per il figlio abbandonato

20 Marzo 2026

L’assenza di convivenza o la distanza non escludono il risarcimento ai congiunti per la morte di un familiare; il dolore è presunto e spetta al convenuto provare l’assenza di legame affettivo per negare il danno.

Massima

L'assenza di convivenza o la distanza rispetto alla vittima del sinistro non esclude di per sé il risarcimento in favore dei prossimi congiunti. L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.

Il caso

Un figlio convenne in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenerne la condanna, quale responsabile civile, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni non patrimoniali e morali subiti in conseguenza dei fatti di reato, a cagione dei quali era conseguito il decesso del padre.

L’attore aveva precisato che in altro giudizio era stato riconosciuto a favore di due altri figli della vittima, un risarcimento pari ad euro 150.000 ciascuno; di essere stato abbandonato dal padre in tenera età e di essere venuto a conoscenza del decesso a distanza di due anni.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannò parte convenuta al risarcimento, ritenendo congrua la somma di euro 53.000,00, accertando che, nel caso di specie, l'evento aveva procurato una lesione dei valori protetti che, anche se non collimanti con quelli di un normale rapporto padre-figlio, basati sulla stabilità, su consuetudini e abitudini comuni, creano quel sentimento di fiducia e sostegno tipico del rapporto genitore-figlio.

La pronuncia venne confermata in appello.

Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità hanno confermato le sentenze di merito, sul rilievo che sulla liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di morte di un familiare, il dolore del congiunto sopravvissuto può presumersi?

Le soluzioni giuridiche

La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale e, tale danno, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di un bene leso e da tutelare (quello derivante del vincolo familiare), senza che un requisito in via esclusiva o condizionante a coabitazione, ne determini la sussistenza o meno, dovendosi considerare come il legame familiare - tutelato a livello costituzionale - non possa, legarsi necessariamente alla convivenza, quasi che in assenza di questa se ne possa negare il valore, e che anzi, proprio la sussistenza di frequentazione e di normali rapporti, anche in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto, e come si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra i prossimi congiunti (Cass. n. 15019/2005).

Peraltro, in tema di danno non patrimoniale - nel caso di specie dovuto ai parenti della vittima del delitto di cui all’art. 589 c.p. - non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione.

In tali casi (uccisione di un prossimo congiunto) ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è, fondamentalmente, il legame affettivo tra i congiunti, perfettamente idoneo a fondare, già di per sé (salvo prova contraria), la legittimazione attiva a pretendere il danno da morte del congiunto.

Con la conseguenza che il peculiare rapporto di ciascun familiare con la vittima, l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, le effettive sofferenze individualmente patite, l'eventuale sussistenza di una situazione di convivenza tra i soggetti in questione ed ogni altro elemento della fattispecie, possono incidere esclusivamente sul quantum, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto.

In altri termini, l'uccisione di un congiunto, ponendo fine al rapporto parentale e quindi alla possibilità di essere genitore/fratello/coniuge della vittima, lede i superstiti nell'interesse alla intangibilità degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare: questa preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, conseguenza della lesione di diritti inviolabili che la Costituzione appresta nel quadro delle relazioni familiari, è inevitabilmente connessa al fatto storico della perdita, trovando fondamento la risarcibilità di danno ex art. 2059 c.c. proprio nella titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima (Cass., sez. un., n. 9556/2002), contatto cui ha posto fine il decesso.

Può allora ritenersi che il danno da perdita del rapporto parentale, conseguenza della lesione dei diritti costituzionali afferenti alla famiglia trova sufficiente supporto probatorio nella mera allegazione del fatto storico dell'uccisione del congiunto: provato il fatto-base della sussistenza del rapporto parentale con la vittima dell'illecito, può ritenersi provato presuntivamente non solo il dolore, ma anche che la privazione di quel rapporto determini negative ripercussioni interne ed esterne al nucleo familiare, ossia per l'appunto il danno da perdita del rapporto parentale, sicché il risarcimento di tale profilo di danno non pone ulteriori oneri probatori a carico dei superstiti danneggiati.

La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita (Cass. n. 16018/2010; Cass. n. 10823/2007).

Pertanto, i parenti della vittima possono far valere iure proprio il danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, e possono domandarlo come danno conseguenza, valorizzando le prove indiziarie ed i fatti di comune esperienza in relazione ad un rapporto parentale costituzionalmente tutelato.

Non può essere obliterato quell’orientamento di legittimità che al fine di scongiurare il pericolo di dilatazione ingiustificata della platea delle vittime secondarie, ritiene che sebbene il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, tuttavia, la risarcibilità della lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è subordinata alla sussistenza di una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. n. 4253/2012).

Tuttavia, le Sezioni Unite, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (Cass., sez. un., n. 26972/2008).

In altri termini, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. 

Così, è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del coniuge ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass. n. 1025/2013), ed è stato pure precisato che lo status di separato - connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli - non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. n. 25415/2013), così ponendo l'accento sulla lesione alla sfera affettiva familiare a prescindere dalla convivenza, in relazione a soggetto ormai di fatto in posizione eccentrica rispetto alla famiglia nucleare. Inoltre, va pure rimarcato che ancorare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale alla convivenza tra il congiunto non ricompreso nella cd. famiglia nucleare e la vittima potrebbe essere fodero di un automatismo risarcitorio sicuramente da bandire.

Osservazioni

ll fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010), con la precisazione che nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza (Cass. n. 28255/2025; Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 22397/2022; Cass. n. 23917/2013).

Analogamente, il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione" (Cass. n. 10107/2011).

Infatti, in materia risarcitoria la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. n. 1410/2011; nella giurisprudenza di merito Trib. Livorno, 8 gennaio 2016, n. 24).

Pertanto, compete al familiare sopravvissuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito sia nel momento in cui la perdita stessa è percepita (danno da lutto) sia con riguardo al tempo di sofferenza che accompagna la vittima secondaria (elaborazione del lutto) posto che tali sofferenze sono componenti del complesso pregiudizio integralmente ed unitariamente considerato (Cass. n. 3357/2010).

Ad ogni modo, se la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.

Va da sé che per evitare la dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (Cass. n. 23917/2013; Cass. n. 1410/2011) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice.

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