Fondo di garanzia e limitazioni al principio di automaticità ex art. 2116 c.c.

20 Marzo 2026

Il principio di automaticità di cui all’art. 2116 c.c. per le prestazioni economiche a carico del Fondo di Garanzia è escluso se risultano prescritti i crediti contributivi?

Come precisato dalla Corte di Cassazione, il principio di automaticità delle prestazioni - espresso dall'art. 2116 c.c.– è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie tale principio trova applicazione “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali” (art. 2116 c.c.), per cui potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione legislativa in tal senso, dal momento che l’automaticità rappresenta una garanzia per il lavoratore rispetto al rischio di eventuali inadempimenti datoriali in ordine agli obblighi contributivi. Questa garanzia è estesa anche alle ipotesi di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore sottoposto a procedure fallimentari (oggi di liquidazione giudiziaria) o di amministrazione straordinaria (art. 3 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80/1992). Pertanto, il principio dell’automaticità è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso, esistendo tale disposizione per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Ne consegue che, non potendosi attribuire una portata generale all’art. 27, comma 2, r.D.L. n. 636/1939 (come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.l. n. 267/1972, conv. mod. l. n. 485/1972), per le prestazioni economiche a carico del Fondo di Garanzia deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore dell’obbligazione contributiva, ovvero alla mancata prescrizione della stessa se inadempiuta. In tal senso depone in primis l’assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità in termini analoghi a quanto espressamente previsto dal prefato art. 27. Secondariamente, una tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di garanzia del Fondo a favore del lavoratore a fronte dell’insolvenza datoriale, in contrasto anche con i principi della normativa europea in materia (Direttiva n. 80/987/CEE e Direttiva 2008/94/CE). (Cfr.: Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32691; Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32693; Cass., sez. lav., 20 agosto 2025, n. 23591; Cass., sez. lav., 08 settembre 2025, n. 24807, Cass., sez. lav., 01 dicembre 2020, n. 27427).

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