Richiamo del lavoratore in appalto dopo revoca del gradimento: nessun trasferimento ex art. 2103 c.c.

23 Marzo 2026

La Cassazione con l’ord. n. 4198/2026 chiarisce che il trasferimento ex art. 2103 c.c. presuppone il passaggio tra unità produttive distinte: il mero spostamento geografico definitivo non integra la fattispecie. Negli appalti di servizi, il richiamo disposto a seguito della revoca del gradimento non costituisce trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disciplina vincolistica.

Massima

La nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell’art. 2103 c.c., implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione. non è tuttavia idoneo a configurare la fattispecie lo spostamento nell’ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni destinate a scopi strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai fini dell’impresa o a una frazione della sua attività produttiva. La revoca del gradimento da parte del committente, pur in assenza di clausola contrattuale espressa, costituisce legittima ragione tecnico-organizzativa giustificante lo spostamento del lavoratore, rientrando nell’incompatibilità ambientale che il datore di lavoro può ragionevolmente gestire.

Il caso

Una lavoratrice, dipendente di una cooperativa appaltatrice di servizi di pulizia con qualifica di operaia, prestava servizio dal 1998 presso lo stabilimento della committente. Nel novembre 2018 quest’ultima revocava il proprio gradimento, comunicando all’appaltatore di non volere più la presenza della lavoratrice nello stabilimento; per questo revocava il badge di accesso. La cooperativa disponeva il richiamo della dipendente presso la propria sede sociale, distante circa cento metri nel medesimo comune; rimanevano invariati inquadramento, mansioni, orario e retribuzione. La lavoratrice impugnava il provvedimento qualificandolo come trasferimento ex art. 2103 c.c. Il Tribunale di Lucca rigettava il ricorso. Successivamente la Corte d’Appello di Firenze riformava la pronuncia, qualificando il richiamo come trasferimento privo di giustificazione e condannando la cooperativa a reintegrare la lavoratrice presso lo stabilimento della committente.

La questione

La pronuncia pone due questioni giuridiche di rilievo sistematico: in primo luogo, quando il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione integra un trasferimento ex art. 2103, comma 8°, c.c., soggetto al requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in secondo luogo, se la revoca del gradimento da parte del committente di un appalto di servizi costituisca, di per sé, ragione giustificatrice dello spostamento del lavoratore dipendente dell’appaltatore, anche in assenza di clausola contrattuale esplicita.

Le soluzioni giuridiche

La Corte d’Appello di Firenze aveva identificato il trasferimento in “ogni cambiamento fisico della sede di lavoro in via definitiva, senza verificare se i due siti costituissero distinte unità produttive e senza valorizzare il criterio, mitigante, della modesta distanza geografica. Su tale premessa aveva ritenuto operante la tutela dell’art. 2103 c.c. e insufficiente la clausola di gradimento come ragione giustificativa.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio, ribadendo che la disciplina vincolistica dell’art. 2103, comma 8°, c.c. si applica soltanto quando il provvedimento datoriale comporti il mutamento dell’unità produttiva di assegnazione e non al mero spostamento geografico definitivo. Il d.lgs. n. 81/2015, pur riscrivendo la norma, non ne ha mutato la sostanza, preservando la tradizione interpretativa sull’art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

Decisiva è la nozione di unità produttiva, definita da Cass. sez. un. n. 222/1986 e Corte cost. n. 55/1974 come articolazione autonoma dell’azienda, dotata di indipendenza tecnica e amministrativa idonea a realizzare una frazione del ciclo produttivo, con esclusione delle articolazioni meramente strumentali o ausiliarie. La Corte territoriale aveva omesso tale accertamento: errore qualificato come dirimente.

Quanto alla giustificazione del richiamo, l’incompatibilità ambientale derivante dalla revoca del gradimento — anche se non formalizzata — costituisce una “comprovata disfunzione idonea ad incidere, in senso negativo e oggettivo, sul normale svolgimento dell’attività tecnico-organizzativa dell’impresa (cfr. Cass. n. 27226/2018; Cass. n. 2143/2017). Il rientro presso la sede effettiva del datore di lavoro diventa pertanto una scelta ragionevole nell’esercizio del potere organizzativo, funzionale anche a scongiurare la risoluzione del contratto. Il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi alla ragionevolezza della scelta, senza invadere il merito imprenditoriale (art. 41 Cost.).

Osservazioni

La pronuncia delinea con chiarezza i confini applicativi dell’art. 2103 c.c., offrendo indicazioni operative di immediata utilità ma sollevando anche profili critici.

Per il datore di lavoro appaltatore, è consigliabile formalizzare preventivamente la clausola di gradimento nel contratto di appalto e portarla a conoscenza dei lavoratori interessati. Sebbene la Corte ne abbia ritenuto irrilevante la mancata formalizzazione, la prova documentale, anche informale, della revoca e del nesso causale con il richiamo agevola significativamente la difesa in giudizio. Sul piano processuale, l’onere di dimostrare la sussistenza dell’incompatibilità ambientale grava sul datore di lavoro, che dovrà acquisire ogni comunicazione del committente, verbalizzando anche quelle orali, e articolare adeguata prova testimoniale sulle circostanze del mancato gradimento.

Per il difensore del lavoratore, la sentenza restringe il perimetro applicativo dell’art. 2103 c.c.: non è sufficiente allegare lo spostamento definitivo, occorre dimostrare che i due siti costituiscono unità produttive distinte per autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, valorizzando le previsioni della contrattazione collettiva e contestando specificamente l’inesistenza in concreto dei presupposti legittimanti. Particolare attenzione merita il caso in cui la revoca del gradimento sia riconducibile all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (nel caso di specie, partecipazione a manifestazione pubblica): il lavoratore può invocare la tutela antidiscriminatoria ex artt. 15-16 St. lav.

Si segnala il profilo critico della condanna alla “reintegra” presso lo stabilimento della committente rimasta estranea al giudizio, che pone seri problemi di eseguibilità su cui il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi.

Sul piano sistematico, l’equiparazione della revoca del gradimento all’incompatibilità ambientale, senza richiedere ulteriori presupposti, merita riflessione critica: il rischio è che la clausola di gradimento divenga uno strumento di gestione del personale sottratto al controllo giurisdizionale di merito, con possibili utilizzi elusivi della tutela dell’art. 2103 c.c. È essenziale che la clausola non possa estendersi a fatti attinenti all’espressione del pensiero, opinioni politiche, religiose o sindacali, tutelati dallo Statuto dei lavoratori. Una disciplina legislativa specifica negli appalti appare opportuna.

Riferimenti

M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore, Comm. Schlesinger, Milano, 1997;

F. Liso, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982;

A. Vallebona, Il trasferimento del lavoratore, in RIDL, 1987.

L’articolo esprime l’opinione personale dell’autore.

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