Ravvedimento speciale e concordato biennale: divieto di estensione analogica delle cause di decadenza
19 Marzo 2026
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2019, notificato al contribuente-ricorrente nel novembre 2024, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la sua dichiarazione dei redditi e recuperato a tassazione IRPEF, addizionale regionale e comunale e IRAP, oltre a IVA. Nel ricorso, il ricorrente ha rappresentato di aver aderito (ex art. 2-quater del d.l. n. 113 del 2024) al concordato preventivo biennale in relazione ai periodi d’imposta 2024 e 2025 e, successivamente, di aver aderito al ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 (in forza dello stesso art. 2-quater cit.) versando la prima rata di quanto dovuto nell’ottobre 2024. Secondo il ricorrente, per effetto di tale adesione, l’Amministrazione avrebbe perso, in relazione ai periodi d’imposta 2018-2022, ogni potere impositivo, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento. L’AdE sosteneva al contrario che il contribuente non avesse aderito tempestivamente al concordato, ai sensi del comma 9 dell’art. 2-quater cit. in quanto: 1) il procedimento accertativo era iniziato nel febbraio 2024 con la richiesta di dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per l’anno 2019; 2) il successivo invito a comparire ricevuto dal Contribuente nell’aprile 2024, «pur non comparendo esplicitamente nel novero degli atti inibitori ex comma 9, deve ritenersi anch’esso in grado di escludere la possibilità di accedere al concordato biennale». La Corte chiarisce che l’art. 2‑quater del d.l. 113/2024 è una “norma specialissima” – dunque di stretta interpretazione – che introduce una «particolarissima forma di ravvedimento», riservata ai contribuenti che abbiano aderito al concordato preventivo biennale ex d.lgs. 13/2024. Tale disciplina, finalizzata a consentire la definizione delle annualità pregresse (2018‑2022), presenta un regime autonomo rispetto alle cause di esclusione e decadenza previste per il concordato. In particolare, il comma 9 dell’art. 2‑quater limita l’inibizione del ravvedimento esclusivamente alla notifica di tre atti tipizzati: processo verbale di constatazione, schema di atto di accertamento e atto di recupero di crediti inesistenti. La Corte evidenzia che il legislatore, pur avendo previsto nel concordato cause di decadenza più ampie (accessi, ispezioni, verifiche), non le ha riprodotte nel ravvedimento speciale. Pertanto, non è consentita alcuna estensione analogica: gli atti istruttori ordinari – richiesta documenti, invito al contraddittorio – non possono essere equiparati agli atti impeditivi elencati dalla norma. Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta dall’Ufficio nel 2024 (richiesta documenti e invito alla comparizione), dunque, non rientra tra le fattispecie ostative espressamente previste. |