Reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza: pena detentiva legittima
20 Marzo 2026
Il giudice rimettente, in riferimento all'art. 3 e 27, comma terzo, Cost., aveva denunciato, da un lato, la intrinseca sproporzione della pena prevista dal censurato art. 7, comma primo, e dall’altro la sua manifesta irragionevolezza o sproporzione in riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’art. 316-ter del codice penale, e per le circostanze aggravanti del delitto di truffa, di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1), e 640-bis del codice penale. La Corte ha ritenuto infondate le sollevate questioni. I giudici hanno preliminarmente richiamato le coordinate dello scrutinio, rappresentate dalla costante giurisprudenza secondo la quale «le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021)» (sentenza n. 202 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto). Alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, la Corte ha ritenuto la pena della reclusione da due a sei anni, prevista dalla disposizione censurata, non può essere ritenuta intrinsecamente sproporzionata. La fattispecie ivi considerata, invero, non è delineata in termini ampi e indeterminati e pertanto non è idonea a includere nel proprio ambito applicativo ipotesi notevolmente dissimili sul piano criminologico e significativamente differenziate nel tasso di disvalore. Le condotte sanzionate risultano, infatti, fortemente tipizzate e presentano, quindi, una latitudine circoscritta, in quanto attengono allo specifico procedimento volto all’ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza e pertanto la produzione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso vanno a collocarsi nel ristretto ambito dei requisiti necessari per l’accesso a tale misura. La riscontrata natura circoscritta della fattispecie incriminatrice vale a escludere l’intrinseca sproporzione della pena dalla stessa prevista, senza che possa deporre in senso contrario l’elemento, autonomamente considerato, del suo minimo edittale. Neppure sul piano della comparazione esterna la pena detentiva minima prevista dal censurato art. 7, comma primo, si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Invero, per quanto riguarda il confronto con le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1), e 640-bis del codice penale, la Corte ha in radice escluso che queste possano rappresentare un idoneo modello comparativo. In merito alla comparazione con il delitto di cui all’art. 316-ter del codice penale, pur ritenendolo assimilabile per la tipizzazione delle condotte e per il bene tutelato alla fattispecie di cui al censurato art. 7, comma primo, la sentenza ha ritenuto che il differente trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella necessità di far corrispondere al reddito di cittadinanza, beneficio di larga applicazione e di facile accesso, una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. |