Delitto di favoreggiamento della prostituzione: pena ragionevole e proporzionata

La Redazione
23 Marzo 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 20 marzo 2026, n. 34, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio del delitto di favoreggiamento della prostituzione.

Il giudice rimettente, premesso che la condotta contestata agli imputati nel giudizio principale consisteva nell’aver favorito l’attività di prostituzione per aver accompagnato alcune donne nel luogo in cui essa veniva esercitata, sia pure con l’intento di proteggerle, aveva ravvisato la violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, ritenendo eccessiva la pena della reclusione «da due a sei anni», indicata dall’art. 3, comma primo, n. 8), della legge n. 75/1958, disposizione che, peraltro, stabilisce la medesima pena anche per la fattispecie, ritenuta più grave, di sfruttamento della prostituzione. Egli aveva quindi domandato alla Corte, per il solo delitto di favoreggiamento, di sostituire il censurato trattamento sanzionatorio con una pena più lieve, individuata nella reclusione «fino a sei anni» o, in subordine, di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le sollevate questioni.

I giudici premettono che il sindacato sollecitato alla Corte deve focalizzarsi sul principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 197 del 2023), il quale impone al legislatore, che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia, il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, limite da ritenere superato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: «il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità (da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)» (in tal senso, tra le tante, sentenza n. 63 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto).

La giurisprudenza costituzionale si è da sempre mostrata particolarmente attenta ai risvolti applicativi del principio di proporzionalità delle pene, come testimonia, tra l’altro, proprio la riflessione sul delitto di favoreggiamento della prostituzione. Nella sentenza n. 141 del 2019, più volte ricordata dallo stesso rimettente, questa Corte ha invero sottolineato il dovere interpretativo del giudice di ricondurre la fattispecie delittuosa in esame, che è denotata da spiccata latitudine descrittiva, entro confini di punibilità che siano conformi, per l’appunto, al principio di proporzionalità nella sua proiezione concreta: in linea di principio, la configurabilità del reato va quindi esclusa «in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (punto 7.3. del Considerato in diritto).

In tale prospettiva, non è irrilevante il fatto che la giurisprudenza di legittimità (anch’essa invero richiamata dal rimettente) rinvenga un’attitudine concretamente lesiva nella condotta dell’accompagnamento delle prostitute, che è stata contestata ai tre imputati del giudizio a quo. Secondo la Corte di cassazione, infatti, per favoreggiamento deve intendersi «l’attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione», mediante «qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell’attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell’agente che può anche mancare» (così, tra le tante, Cass. pen., sez. III, sent. 24 settembre 2025, n. 31842). In tale contesto, l’accompagnamento delle prostitute, per giunta, nella specie, abituale, costituisce «una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione» (come di recente ha ribadito la Cass. pen., sez. III, sent. 6 marzo 2025, n. 13825), la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole, posto che, come pure è stato affermato, «la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria» perché l’attività di prostituzione possa svolgersi (Cass. pen., sez. III, sent., 9 novembre 1999, n. 12633).

Non possono trovare adesione, pertanto, le osservazioni circa l’esigenza che la mera condotta di accompagnamento delle prostitute, nel contesto fattuale dallo stesso descritto, sia derubricata a fatto di minore gravità e che, per l’effetto, la previsione normativa venga rimodulata mediante l’elisione dell’attuale pena minima (con conseguente riespansione della regola generale che estende la durata della pena della reclusione a partire dai quindici giorni, ai sensi dell’art. 23 c.p.). Così come non è possibile effettuare una comparazione, nel solco dell’ordinanza di rimessione, tra la fattispecie penale in esame e altre ipotesi delittuose regolate dal codice penale che, come correttamente rileva l’Avvocatura generale dello Stato, non presentano significativi punti di contatto con la prima.

Per le ragioni esposte non sono fondate neanche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.

A riguardo, i giudici rimarcano che l’attuale formulazione della norma penale non esclude, di per sé, la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, i quali comunque consentono di pervenire ad un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. In tale direzione, non risultano conferenti le osservazioni, contenute nell’ordinanza di rimessione, in ordine all’istituto delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis c.p. Tale istituto, infatti, come già osservato da questa Corte, è specificamente volto a consentire una graduazione della pena con riguardo a circostanze del caso concreto non prevedibili in sede legislativa, anche valorizzando – in ipotesi – eventuali profili di comprensibilità umana della condotta posta in essere dagli imputati (sentenza n. 197 del 2023).

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