Custodia delle armi: nessuna violazione del principio di tassatività e di determinatezza

La Redazione
23 Marzo 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 20 marzo 2026, n. 33, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria sull’art. 20, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge n. 110/1975 (norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi).

Il giudice rimettente aveva censurato l’art. 20, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge n. 110/1975, secondo cui la custodia delle armi deve essere assicurata «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»,  per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., nonché, conseguentemente, con il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., oltre che con l’obbligo internazionale imposto dall’art. 7 CEDU di determinatezza della fattispecie criminosa.

Infatti, l’inosservanza di «ogni diligenza», non essendo sufficientemente delimitata, non consentirebbe ai cittadini di regolare la propria condotta sulla base di un precetto prevedibile e conoscibile e di poter adeguatamente approntare e modulare la propria difesa.

La Corte ha ritenuto non fondate le sollevate questioni.

L’espressione «ogni diligenza» riprende la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall’art. 43 del codice penale, richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. Se è vero che per i reati di evento il verificarsi dello stesso rende più agevole l’individuazione delle condotte necessarie a evitarlo, sia pure sotto il profilo colposo, nei reati di pericolo, come quello in esame – in cui il problema della indeterminatezza della norma punitiva si pone in maniera più rilevante –, va valorizzata la funzione selettiva, rispetto all’area di perimetro dell’illecito, del bene giuridico tutelato, costituito – come si è detto – dall’interesse della sicurezza pubblica.

La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata è facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l’incolumità personale, i quali, attraverso l’uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo.

Inoltre, tale opera di perimetrazione dell’obbligo di custodia imposto ai detentori comuni prescritto dal primo periodo del primo comma dell’art. 20 della legge n. 110/1975 è guidata dal contesto normativo in cui si inserisce, ivi compresa, in particolare, la disciplina di cui al secondo periodo del medesimo primo comma, che, per i detentori qualificati (rivenditori e collezionisti di armi), espressamente richiede cautele specifiche, quali «difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza».

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