La Corte costituzionale chiarisce il regime della prescrizione introdotto dalla legge Orlando

La Redazione
23 Marzo 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2026, n. 38, ha chiarito che il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l’entrata in vigore della legge n. 3/2019 (1° gennaio 2020).  

Il giudice rimettente aveva sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. –  questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021 e 1, comma 2, della legge n. 3/2019, «nella parte in cui […] consentono l’interpretazione» enucleata dal diritto vivente, «in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto  2017 al 31 dicembre 2019, mentre […] dovrebbe ritenersi abrogata anche per tali reati».

Secondo il giudice a quo, tale interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale della legge e, per tale ragione, violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost. Inoltre, essa determinerebbe un risultato irragionevole e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost., impedendo che la riforma del 2021, in quanto lex mitior, si applichi retroattivamente ai fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 e, segnatamente, ai fatti commessi durante la vigenza della legge n. 103/2017.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le sollevate questioni.

Secondo i giudici, in particolare, non contrasta con il principio di legalità l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 103/2017 continua ancor oggi ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l’entrata in vigore della legge n. 3/2019 (1° gennaio 2020).

A prescindere dal rilievo che la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 159 c.p. introdotta nel 2019 era certamente peggiorativa per gli imputati rispetto a quella prevista nel 2017 – e come tale, comunque, inapplicabile ai fatti commessi tra l’agosto 2017 e il dicembre 2019 in forza non solo dell’art. 2 c.p., ma anche dello stesso art. 25, comma 2, Cost. –, il nodo che le Sezioni Unite erano chiamate a sciogliere era relativo non già all’eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019 (che nessuno aveva mai ipotizzato), bensì all’efficacia nel tempo delle modifiche apportate alla disciplina con la successiva legge n. 134/2021. Più precisamente, le Sezioni Unite dovevano chiarire se le modifiche apportate nel 2021 all’art. 159 c.p. avessero determinato il venir meno della causa di sospensione del corso della prescrizione introdotta nel secondo comma del medesimo art. 159 c.p. dalla legge n. 103/2017, con effetto esteso anche ai fatti commessi sotto il vigore di quest’ultima legge.

Su questo specifico profilo, la legge n. 134/2021 era affatto silente: sicché non si vede quale dato testuale sia stato, in ipotesi, ignorato o calpestato dalle Sezioni Unite, nel complesso percorso argomentativo che le ha indotte a concludere nel senso dell’esclusione di qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi dall’agosto 2017 al dicembre 2019.

Né appare in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. il passaggio argomentativo delle Sezioni Unite – che il rimettente ritiene costituire una seconda «forzatura interpretativa» – in base al quale il contenuto normativo dell’art. 159, comma 2, n. 1), c.p. nella versione modificata dalla legge n. 3/2019 (e dunque la sospensione sine die della prescrizione dopo la sentenza di primo grado) sarebbe stato in effetti trasfuso, o riallocato, nel nuovo art. 161-bis c.p., rubricato «Cessazione del corso della prescrizione». Decisiva è in tal senso la considerazione che il rimettente non ha indicato alcun dato testuale nella legge n. 134/2021 con il quale questo passaggio argomentativo risulterebbe incompatibile. La sua censura si risolve nell’espressione di un dissenso – in sé legittimo, ma certamente insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente – contro la complessiva operazione interpretativa compiuta dalle Sezioni Unite.

Né, infine, può convenirsi con il rimettente allorché sostiene che le Sezioni Unite abbiano fatto indebitamente «rivivere» una disposizione abrogata dalla riforma del 2019 – l’art. 159, comma 2, c.p., nella versione introdotta nel 2017 –, in spregio ancora una volta all’art. 25, comma 2, Cost. È evidente, infatti, che l’abrogazione di una disposizione non comporta la sua definitiva scomparsa dall’ordinamento: in diritto penale, in particolare, la disposizione abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi nel tempo in cui è stata in vigore laddove sia più favorevole di quella che l’ha abrogata, sostituendola con una diversa e più severa disciplina. Le Sezioni Unite hanno preso atto dell’avvenuta abrogazione dell’art. 159, comma 2, c.p., a opera della riforma del 2021; ma al tempo stesso hanno tenuto ferma, in esito a un percorso argomentativo certo non incompatibile con la lettera di alcuna disposizione, l’applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi, ritenendo che la disciplina sopravvenuta avesse inteso confinare la propria efficacia ai fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020.

Infine, la Corte costituzionale ha escluso che con l’interpretazione data dalle Sezioni Unite sia stato violato il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo dell'ingiustificata deroga alla ordinaria retroattività della legge più favorevole per l’imputato. Infatti, né la legge del 2019, né quella del 2021 sono più favorevoli di quella del 2017: mentre quest’ultima si limitava a sospendere il corso della prescrizione per periodi limitati e dopo una sentenza di condanna, le leggi successive stabiliscono la definitiva sospensione, o comunque – nel caso della legge del 2021 – la definitiva cessazione del corso della prescrizione una volta che sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, tanto di condanna quanto di assoluzione. La disciplina del 2017, pertanto, dovrà continuare ad applicarsi ai fatti commessi sotto il suo vigore, in quanto legge più favorevole rispetto a quelle successive.

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